VALUTAZIONI AMBIENTALI
Obiettivo 12
Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
Obiettivo 13
Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico
Obiettivo 15
Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre
LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - VIA
Tuttavia è possibile astrarre, generalizzando, gli impatti potenziali determinati delle diverse categorie progettuali sottoposte a procedura di VIA. Nello specifico, il presente capitolo riporta i dati delle VIA attivate e concluse tra il 1999 ed il 2022 in Regione Piemonte individuando i progetti con maggiore incidenza sulla qualità dell’aria, delle acque e del territorio (inteso come suolo, ecosistemi e paesaggio).
Obiettivi
La VIA si basa sul principio fondamentale dell’azione preventiva, in base al quale la migliore politica consiste nell’evitare o minimizzare gli impatti ambientali delle opere prima della loro realizzazione, anziché ostacolare o tentare di mitigarne successivamente gli effetti.
I concetti base della Valutazione di Impatto Ambientale sono stati introdotti in Europa nel 1985 con l’emanazione da parte della Comunità Europea della Direttiva 337/85/CEE.
La direttiva VIA del 1985 è stata modificata cinque volte, nel 1997, nel 2003, nel 2009, nel 2011 e nel 2014.
La Direttiva 2014/52/EU sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è una applicazione dei principi esposti nell'attuale Art. 191 del trattato che istituisce la Comunità europea: “La politica della Comunità in materia ambientale è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».”
Obiettivo della Direttiva è stabilire regole comuni per la valutazione preventiva e sistematica degli effetti di progetti sull'ambiente allo scopo di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la biodiversità.
La VIA è stata recepita in Italia con la Legge n. 349 dell’8 luglio 1986 e s.m.i., legge che istituiva il Ministero dell’Ambiente e le norme in materia di danno ambientale. Con il D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e s.m.i sono state pubblicate le Norme Tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità.
Con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 viene riorganizzata la legislazione italiana in materia ambientale e si cerca di superare tutte le discrepanze con le direttive europee pertinenti. La VIA viene affrontata nella Parte II che si occupa anche delle procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS) e dell’autorizzazione ambientale integrata (AIA). Dalla sua data di entrata in vigore (29 aprile 2006) ad oggi il Codice ha subito numerose modifiche ed integrazioni, ad esempio con il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 (recepimento Dir VIA 2014/52/UE).
In Regione Piemonte il campo di applicazione della disciplina in materia di VIA è correttamente definito dal combinato disposto della Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 e della Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”, tenendo conto che, nel caso di disposizioni confliggenti con il d.lgs. 152/2006, le disposizioni statali sostituiscono di fatto le disposizioni regionali previgenti, in forza della prevalente competenza statale sulla materia ambiente.
La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è uno tra i primi strumenti adottati in vista della tutela dell’ambiente e costituisce indubbiamente un tassello fondamentale in vista dello sviluppo sostenibile.
Nell’ambito del tema Valutazioni Ambientali, e nello specifico per la VIA, è fondamentale quindi favorire l’integrazione anche degli aspetti del cambiamento climatico sia per garantire la mitigazione degli effetti dell'attuazione di piani e programmi e della realizzazione di opere, sia per individuare adeguate misure di adattamento.
A tale proposito, il Documento di Indirizzo “Verso la Strategia regionale sul Cambiamento Climatico” (D.G.R. n. 66-2411) prevede nell’ambito degli “strumenti utili per indirizzare le azioni” una sezione dedicata al tema delle valutazioni ambientali.
Per approfondimenti vai alla sezione Clima.
Strumenti e azioni
Nella valutazione di impatto ambientale sono valutati e computati impatti ambientali a prescindere che siano diretti o indiretti, a breve o lungo termine, permanenti o temporanei, singoli o cumulativi. Tale valutazione viene effettuata considerando i seguenti fattori ambientali, anche in correlazione tra di loro: essere umano, fauna e flora, suolo, acqua, aria, fattori climatici , paesaggio, patrimonio culturale.
Secondo le disposizioni normative, la valutazione d'impatto ambientale comprende:
- lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (screening);
- la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (scoping);
- la presentazione e la pubblicazione del progetto;
- lo svolgimento di consultazioni;
- la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni;
- la decisione;
- l'informazione sulla decisione;
- il monitoraggio ambientale.
La verifica di assoggettabilità è definita come la procedura che deve essere attivata per “valutare, ove previsto, se progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull’ambiente” e devono essere sottoposti alla fase di VIA. Quindi rappresenta una fase propedeutica alla VIA vera e propria. Il D. Lgs n. 152/2006 stabilisce per quale tipologia di progetti è prevista la verifica di assoggettabilità alla VIA (nota anche come “screening”)
La valutazione di impatto ambientale è altresì obbligatoriamente prevista secondo quanto stabilito dai co. 6 e 7 dell’art. 6 del D. Lgs n. 152/2006. Rispetto allo screening, la VIA prevede un maggior livello di dettaglio delle informazioni che devono essere prodotte all’autorità competente.
Prima di attivarsi per la presentazione dell’istanza di Verifica o di Valutazione, il proponente deve elaborare lo studio di impatto ambientale (SIA) che rappresenta il documento principale riguardante gli aspetti ambientali e gli impatti del progetto. Il contenuto minimo per il SIA prevede:
- una descrizione del progetto e delle sue caratteristiche, analizzando la zona in cui sarà localizzato;
- la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;
- indicazione dei dati necessari all’individuazione e valutazione dei principali impatti sull’ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione sia in fase di esercizio dell’opera;
- la descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame, compresa l’opzione zero, illustrando le motivazioni della scelta progettuale per quanto attiene l’impatto ambientale;
- il piano di monitoraggio degli impatti che saranno prodotti.
Tutte le informazioni devono essere riassunte in una sintesi non tecnica per l’informazione del pubblico meno esperto.
Procedure contestuali alla VIA
- la Valutazione di Impatto Sanitario (VIS). Si tratta di una procedura finalizzata a tutelare la salute delle popolazioni esposte agli impatti che piani/programmi/opere possono determinare sull’ambiente del territorio interessato. La VIS si colloca quindi a fianco della VIA, in un’ottica prospettica, con l’obiettivo di integrare gli effetti sulla salute nelle attività di valutazione degli impatti ambientali dell’opera sul territorio. È uno strumento a supporto dei processi decisionali e interviene prima che questi siano realizzati. Il DL.vo 104/2017 ha prescritto per i nuovi impianti che rientrano in una specifica categoria (es. grandi impianti di combustione, raffinerie) di svolgere una VIS.
- La Valutazione di Incidenza (VI). Si tratta di un procedimento previsto dal D.P.R. 357/1997 (art. 5), modificato e integrato dal DPR n. 120 del 2003, in ottemperanza alle prescrizioni cogenti di due Direttive comunitarie, la 92/43/CEE “Habitat” e 79/409/CEE “Uccelli” (ora 2009/147/CE), che viene attivato qualora un intervento, un progetto o piano sia suscettibile di determinare, direttamente o indirettamente, incidenza significativa su specie e habitat di un Sito di Importanza Comunitaria (SIC) o di una Zona di Protezione Speciale (ZPS) previsti rispettivamente dalle due Direttive.
Attività di Arpa Piemonte
ARPA coadiuva le autorità competenti assicurando, nello svolgimento delle istruttorie e nelle attività previste dalla legge, il supporto tecnico-scientifico, anche mediante l’utilizzo del patrimonio di conoscenze ambientali acquisite nello svolgimento dei compiti di istituto. Il parere di compatibilità ambientale fornito risulta dall’integrazione di dati storici e bibliografici, di conoscenze territoriali e di indagini condotte in modo diretto attraverso l’esecuzione di sopralluoghi, misure, prelievi ed analisi di dati. Ad ARPA è anche affidato il controllo delle condizioni previste per la realizzazione delle opere e degli interventi.
L’Agenzia, con un approccio multidisciplinare, predispone per ogni pratica da esaminare una relazione specialistica che supporta l’Autorità competente nell’espressione del giudizio di compatibilità ambientale
Arpa esegue anche un’attività cosiddetta di “verifica di ottemperanza” che riguarda il “controllo delle condizioni previste per la realizzazione delle opere e degli interventi”. L’attività si esplica nella verifica del rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni ambientali impartite nei provvedimenti conclusivi di VIA.
Analisi dei dati
Si sottolinea comunque che, per quanto si possano evidenziare in linea generale gli impatti diretti prevalenti di ciascuna categoria progettuale, tutte le opere sottoposte a VIA comportano un’alterazione delle caratteristiche ambientali complessive di un territorio.
Fase di verifica
Figura 1
Procedure di verifica tra il 1999 ed il 2022 e opere con principali incidenze sulle componenti aria, acqua e territorio
Figura 2
Numero complessivo di procedure di verifica anni 1999-2022
Fase di valutazione
Figura 3
Procedure di valutazione tra il 1999 ed il 2022 e opere con principali incidenze sulle componenti aria, acqua e territorio
Figura 4
Numero complessivo di procedure di valutazione
anni 1999-2022
Se da una parte, attraverso un’attenta gestione del ciclo di vita di un’opera, sulla componente atmosfera è possibile adottare misure volte alla mitigazione degli impatti, attraverso la riduzione delle emissioni e l’abbattimento di polveri ed inquinanti, dall’altra, le incidenze sul territorio in termini di sottrazione di suolo e habitat, impermeabilizzazione, interruzione delle connessioni ecologiche, sono di difficile mitigazione e permangono. Per questa ragione risulta fondamentale in un processo di VIA individuare opportune azioni di compensazione, ossia misure volte a bilanciare gli impatti ambientali residui attesi che non possono essere altrimenti evitati.
Le Grandi Opere e l’Accompagnamento Ambientale
Attualmente, la definizione di “grandi opere infrastrutturali” non ha una sua chiara “delimitazione” normativa; sono annoverabili in linea di massima tra le grandi opere infrastrutturali tutte le opere che richiedono un impegno temporale pluriennale ed anche quelle opere che hanno uno sviluppo che interessa più Regioni, Province autonome o Stati.
Rientrano tra le grandi opere infrastrutturali gli “interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o completamento si rende necessario la nomina di uno o più Commissari straordinari” o per le quali è prevista l’istituzione di un Osservatorio Ambientale.
Nelle fasi successive all’approvazione di una grande opera infrastrutturale, ossia nelle fasi di realizzazione (corso d’opera) e in quelle immediatamente successive (post opera) dedicate allo smantellamento delle opere provvisionali e ai ripristini ambientali, è necessario mettere in atto una serie di azioni volte a controllare che le caratteristiche del progetto e le condizioni e prescrizioni rilevanti dal punto di vista ambientale vengano rispettate e che siano mantenuti gli standard e le prestazioni ambientali nel caso siano proposte varianti nei dettagli di realizzazione.
Il sistema delle Agenzie per l’Ambiente è chiamato a fornire supporto tecnico alle Autorità competenti ed agli Osservatori Ambientali (qualora vengano istituiti) e cioè ad eseguire materialmente i controlli di documenti di progetto, di dati di monitoraggio, dei cantieri, delle fasi di lavorazione e dei ripristini ambientali e a relazionare agli stessi.
L’insieme coordinato di tali azioni, processi e metodi viene definito “Accompagnamento ambientale”.
In coerenza con la politica dell'Unione europea in materia ambientale, l’accompagnamento ambientale rappresenta un percorso che consente un diretto confronto tra proponente l’opera e gli enti di controllo preposti, nello spirito dell’auspicato principio di prossimità, per poterne guidare le azioni ed evitare che avvengano danni per l’ambiente, intervenendo prima che accadano.
In particolare, l'accompagnamento di un progetto sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) può essere definito come il monitoraggio e la valutazione degli impatti di un progetto per la verifica, la gestione e la comunicazione circa le “prestazioni ambientali” dello stesso, in questo senso l'accompagnamento ambientale comprende quattro azioni:
- Monitoraggio: raccogliere informazioni e dati ambientali sia prima dell'inizio dei lavori (monitoraggio dello stato di riferimento) che durante gli stessi (ottemperanza e monitoraggio degli impatti);
- Valutazione: verificare la conformità con standard, previsioni o aspettative di valori tipici e le prestazioni ambientali delle attività;
- Gestione: prendere decisioni e avviare appropriate azioni in risposta alle criticità che emergono dalle attività di monitoraggio e valutazione;
- Comunicazione: informare i portatori di interessi circa i risultati dell'accompagnamento del progetto per la revisione della implementazione del progetto e dell'intero processo di VIA.
Con le recenti Linee Guida SNPA n. 35/2021 "Linee guida per l'accompagnamento ambientale di grandi opere infrastrutturali" vengono fornite indicazioni specifiche sul quadro dei compiti e delle azioni necessarie al controllo sistematico dei lavori e della messa in opera delle misure di protezione dell’ambiente oltre che del monitoraggio ambientale.
La L. 132/2016, istitutiva del SNPA, prevede infatti un ruolo centrale per ISPRA e le Agenzie nelle fasi di realizzazione delle “opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti” (art. 3 lettera l).
L’attività di Accompagnamento Ambientale delle Grandi Opere infrastrutturali in Piemonte
Componenti ambientali | Punti di monitoraggio | Frequenze misure | misure/anno |
Atmosfera | 3 gravimetrici + 1 analizzatore in continuo | giornaliera per gravimetrici/oraria per analizzatore in continuo | 8760 |
Ambiente idrico sup | 4 | mensili | 48 |
Ambiente idrico sott | 6 piezometri + 17 sorgenti | mensili | 276 |
Amianto | 6 stazioni di aerodisperso | mensili/settimanali | 208 |
10 punti acque | trimestrali | 40 | |
Rumore | 2 di cui 1 in continuo | continuo/mensile | 377 |
Vibrazioni | 2 | bimestrale | 12 |
Radiazioni | 2 in atmosfera | continuo/mensile | 395 |
8 punti acque | trimestrale | 32 | |
Suolo | 13 | semestrale | 26 |
Vegetazione | 2 rilievi floristici + 5 transetti | semestrale/annuale | 12 |
Vegetazione alloctona | 1 | semestrale (primavera/autunno) | 2 |
Fauna | 2 per fauna ittica | semestrale/trimestrale | 6 |
3 per anfibi | mensile (marzo-luglio) | 12 | |
1 per rettili | 4 misure (aprile-settembre) | 4 | |
3 per avifauna | periodo riproduttivo | 10 | |
30 per mammiferi | periodo estivo-autunnale | 30 | |
3 per lepidotteri | periodo maggio-settembre | 27 | |
3 per chirotteri | periodo marzo-novembre | 60 | |
2 per ecosistemi | semestrale (primavera/autunno) | 4 | |
10341 |
Risulta evidente come l’attività di controllo ambientale legata alla realizzazione di grandi opere infrastrutturali preveda un numero elevato di misure, con frequenze anche in continuo per alcune componenti (es. atmosfera, rumore, ecc.). Il presidio ambientale si configura come uno strumento strutturato e complesso in grado di registrare tempestivamente eventuali anomalie e consentire l’attivazione di misure ed azioni correttive.
Per comprendere, in termini quantitativi, l’entità dell’attività di controllo e confronto tecnico che richiede l’attività di accompagnamento ambientale di un progetto, si è stimato che, nel periodo 2012-2021, l’impegno dell’Arpa Piemonte per le sole opere della Nuova linea ferroviaria Torino-Lione ha comportato l’esecuzione di 163 sopralluoghi, la partecipazione a 111 tavoli tecnici con il proponente e l’effettuazione di analisi di laboratorio su 313 campioni.
Sono state inoltre affrontate da Arpa le diverse problematiche ambientali con riferimento alla gestione dell’amianto naturale eventualmente contenuto nelle rocce oggetto di scavo e ai diversi aspetti legati alla sicurezza sia dei luoghi di lavoro che di vita, delle terre e rocce da scavo, unitamente ai relativi rapporti istituzionali con gli Enti competenti.
Strumenti per la Valutazione Ambientale Strategica
LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VAS
La valutazione degli effetti di piani e programmi sull'ambiente è stata introdotta a livello europeo dalla Direttiva 2001/42/CE, recepita in Italia con il D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" poi modificato e integrato dal D.Lgs. 4/2008, e dal D.Lgs. 128/2010.
La VAS ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.
Essa rappresenta, quindi, un supporto alla pianificazione finalizzato a consentire, durante l’iter decisionale, la ricerca e l’esame di alternative sostenibili e soluzioni efficaci dal punto di vista ambientale e la verifica delle ipotesi programmatiche, mediando e sintetizzando obiettivi di sviluppo socioeconomico e territoriale ed esigenze di sostenibilità ambientale.
In base alla rilevanza, alla tipologia ed alla localizzazione del piano/programma la competenza della procedura è assegnata allo Stato, alla Regione o agli Enti locali delegati dalla Regione a tali funzioni.
Strumenti e azioni
I soggetti coinvolti nel processo di VAS sono:
Autorità competente: è la pubblica amministrazione cui compete esprimere il proprio parere sull’assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla VAS, che collabora con l’autorità proponente al fine di definire ad esempio l’impostazione del Rapporto ambientale e le modalità del monitoraggio.
Autorità procedente:la pubblica amministrazione che elabora il piano/programma o nel caso in cui il piano/programma sia predisposto dal proponente è la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma
Soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni o gli enti pubblici che per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani, programmi o progetti. Tali soggetti vengono consultati per le verifiche di assoggettabilità, per le fasi preliminari e per i rapporti ambientali.
Proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano/programma
Pubblico: uno o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone
La valutazione ambientale strategica è un processo che comporta lo svolgimento delle seguenti fasi:
- fase di screening (verifica di assoggettabilità): processo eventualmente e preliminarmente attivato nei casi previsti da legge allo scopo di valutare se un piano o programma, o sua modifica, possa avere effetti significativi sull'ambiente e quindi sia da assoggettare alla procedura di VAS;
- fase di scoping (specificazione dei contenuti): preliminare all’elaborazione del Rapporto Ambientale (RA), è una fase di consultazione tra Autorità Procedente e/o proponente e l’Autorità Competente per definire portata e livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale;
- redazione del rapporto ambientale:fase nella quale viene elaborato il documento contenente tutte le informazioni necessarie per la VAS;
- consultazioni: i documenti elaborati vengono messi a disposizione, con vari mezzi, sia ai soggetti con competenze ambientali (SCA) che al pubblico;
- valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni: si conclude con l'espressione del parere motivato da parte dell’Autorità Competente;
- decisione e informazione:è la fase di approvazione del piano da parte dell'autorità procedente e la relativa pubblicazione;
- monitoraggiodegli effetti ambientali del piano o del programma: è effettuato dall’Autorità Procedente in collaborazione con l’Autorità Competente anche avvalendosi del Sistema delle Agenzie Ambientali e dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
Rapporto tra VAS e VIA
Nell’ottica del perseguimento degli obiettivi di sostenibilità, che è la finalità principale della VAS, gli aspetti da considerare riguardano in particolare le condizioni di criticità, gli elementi di valore ambientale e le situazioni territoriali che possono essere favorevoli per l’opera, gli esiti della valutazione degli effetti sull’ambiente e il relativo monitoraggio.
Autorità Ambientale Regionale
L’AA è parte della Rete nazionale delle Autorità Ambientali e delle Autorità della programmi operativi finanziati con fondi SIE, la quale si configura come una sede di coordinamento, di riflessione, di formazione, di confronto, di messa in comune delle esperienze e di elaborazione di proposte, di criteri e di metodologie attinenti agli aspetti ambientali delle azioni dei Fondi Strutturali comunitari.
Gli Obiettivi di Policy individuati dalla proposta di Regolamento UE COM(2018) 375 final del 29/05/18 della prossima politica di coesione per il periodo 2021-2027 e dei nuovi programmi operativi per la gestione dei fondi diretti ed indiretti sono:
- Ob. 1. Un’Europa più intelligente
- Ob. 2. Un’Europa più verde
- Ob. 3. Un’Europa più connessa
- Ob. 4. Un’Europa più sociale
- Ob. 5. Un’Europa più vicina ai cittadini
Il tavolo tecnico VIA e VAS del Progetto CReIAMO PA del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
Tra le attività messe in campo è stata creata una rete tra amministrazioni centrali e territoriali per definire i contenuti, le modalità di raccolta, i tempi e gli strumenti per le attività di monitoraggio degli effetti significativi connessi all’attuazione dei piani e dei programmi e alla realizzazione dei progetti e, per massimizzare i livelli di trasparenza, partecipazione e condivisione delle informazioni, sono previste azioni di supporto all’adeguamento dei portali dedicati alle valutazioni ambientali agli adempimenti richiesti dalla Direttiva 2014/52/UE in tema di informazione ambientale.
Il monitoraggio ambientale del PTR
Nell'ambito di tale revisione, con il contributo di Arpa Piemonte e Ires Piemonte sono stati svolti specifici approfondimenti e raccolti i dati necessari per l’aggiornamento sia del quadro strategico e strutturale del PTR sia del Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) previsto dalla VAS.
L’impostazione del monitoraggio si fonderà sugli esiti del monitoraggio ambientale del PTR vigente effettuato da Arpa Piemonte, nonché sul lavoro di ridefinizione degli indicatori del piano di monitoraggio attuale avviato in collaborazione con Ires Piemonte e Arpa al fine di popolarli a livello di Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT) e di garantirne la coerenza con gli indicatori del piano di monitoraggio della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS) e della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile (SRSvS). Per approfondimenti si veda l'Allegato 3 all’elaborato “La strategia del Piemonte per lo sviluppo sostenibile” (Ires Piemonte, 2022).
STRUMENTI E INDICAZIONI OPERATIVE VIA – VAS
- Nuove indicazioni operative per la redazione del Rapporto ambientale nei processi di valutazione ambientale degli strumenti urbanistici (DD 30 novembre 2022, n. 701)
- Quadri sinottici delle categorie di VIA: correlazione degli Allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs 152/06 e gli Allegati A e B della L.r. 40/98
- Modello DGR per il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR)
- Flussi relativi ai procedimenti di Valutazione Ambientale
- Analisi procedimenti Task Force PNRR
I contenuti della sezione sono finalizzati ad esemplificare, mettere a sistema, chiarire e facilitare lo svolgimento dei procedimenti di VIA e di VAS, fermo restando che il riferimento ufficiale e formale è costituito esclusivamente dall’apparato normativo vigente.
E' possibile consultare i progetti di VIA e i piani e programmi sottoposti a VAS di competenza regionale alla pagina dedicata.
IL TEMA DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI NELLE VALUTAZIONI AMBIENTALI: IL CASO DEI COMPRENSORI SCIISTICI
La Direttiva 2014/52/EU, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, sottolinea come alcune questioni ambientali, tra cui i cambiamenti climatici e i rischi di incidenti e calamità, hanno assunto maggiore importanza in seno al processo politico e che devono pertanto costituire elementi importanti all'interno dei processi di valutazione e decisionali. In particolare, viene sottolineata l’opportunità di valutare l'impatto dei progetti sul clima (ad esempio le emissioni di gas a effetto serra) e la loro vulnerabilità al cambiamento climatico.
Le stesse Linee guida della Commissione Europea del 2017, che ne recepiscono l’essenza in materia di VIA, nel documento relativo allo scoping, citano tra gli effetti sull’ambiente che devono essere tenuti in considerazione nella redazione di un progetto, anche il tema del cambiamento climatico.
Sempre in ambito europeo, sebbene meno recenti, meritano essere ricordate le “Linee guida per l’integrazione dei Cambiamenti Climatici e della biodiversità nella Valutazione di Impatto Ambientale” del 2013, pubblicate dalla Commissione Europea.
In ambito nazionale la tematica del cambiamento climatico non viene trattata direttamente, ma, nel DLgs 104/17 di attuazione della direttiva 2014/52/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, per quanto attiene agli impatti ambientali dei piani, programmi e progetti e ai loro effetti significativi diretti e indiretti, il clima viene citato tra i fattori da tenere in considerazione.
La Strategia Regionale sui Cambiamenti Climatici riconosce alla procedura di VIA un ruolo fondante nel processo di contrasto ai Cambiamenti climatici.
L’importanza di?inserire il tema dei cambiamenti climatici all’interno dei procedimenti valutativi, tra cui la VIA, risulta sicuramente rilevante e richiesto sia a livello comunitario, sia nazionale. In tal senso si sta sviluppando un'attività congiunta Regione/Arpa per definire e implementare nei procedimenti di VIA relativi agli impianti sciistici, criteri che permettano di analizzare, anche quantitativamente, i progetti ed esprimere una "valutazione ambientale e climatica" delle proposte.
Per approfondire consulta la pagina: Le valutazioni ambientali dei comprensori sciistici.