risposte
Torna su

SITI CONTAMINATI 

L'argomento Siti Contaminati rientra negli Obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, in particolare nell'Obiettivo 3:

Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Target 3.9 Entro il 2030, ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e da contaminazione e inquinamento dell’aria, delle acque e del suolo

e in parte nell'Obiettivo 15:

Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre.

Target 15.3 Entro il 2030, combattere la desertificazione, ripristinare i terreni degradati e il suolo, compresi i terreni colpiti da desertificazione, siccità e inondazioni, e sforzarsi di realizzare un mondo senza degrado del terreno.








L’obbligo di bonifica

In sede europea, con la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, sono state stabilite norme per l'applicazione del principio “chi inquina paga”; ciò significa che un soggetto che provoca un danno ambientale ne è considerato responsabile e deve farsi carico di intraprendere le necessarie azioni di prevenzione o di riparazione e di sostenere tutti i costi relativi.

La normativa nazionale (art. 242 del D.Lgs. 152/2006) stabilisce, pertanto, che quando si verifica un evento che potrebbe comportare la contaminazione del suolo o delle acque, il responsabile dell’evento debba attivare le misure d'emergenza per mitigare gli effetti dell'evento e avviare un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento. Lo stesso obbligo sussiste qualora si individuino contaminazioni pregresse (“storiche”) che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

Le risultanze dell'indagine vanno confrontate con i rispettivi valori limite tabellari (Concentrazioni Soglia di Contaminazione, riportate nell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/2006) e, se risultano inferiori, il procedimento si chiude; se risultano superiori, il sito viene definito “potenzialmente contaminato”.

L'iter amministrativo che ne deriva coinvolge il soggetto responsabile e le pubbliche amministrazioni e comporta la progettazione e l'esecuzione di un piano di caratterizzazione finalizzato anche alla successiva applicazione della analisi di rischio per la definizione delle Concentrazioni Soglia di Rischio sito-specifiche (CSR).

Qualora accertato il superamento delle CSR il sito è dichiarato “contaminato” e il responsabile della contaminazione deve presentare ed eseguire un intervento di bonifica messa in sicurezza che consenta di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente.

Per approfondimenti sulla procedura di bonifica, consulta la pagina del sito di Arpa Piemonte e di Regione Piemonte dedicate.

In Regione Piemonte, con L.R. 7 aprile 2000, n. 42, L.R. 23 aprile 2007, n. 9 e L.R. 11 marzo 2015, n. 3, le competenze amministrative dei procedimenti di bonifica, assegnate dalla normativa nazionale alle regioni, sono state trasferite in capo ai comuni, che risultano pertanto gli Enti pubblici responsabili del procedimento di bonifica.
La nostra Regione è impegnata comunque a garantire il supporto ai comuni per analizzare e risolvere particolari criticità presenti sul territorio e nel fornire supporto alle province al fine di permettere una omogenea applicazione delle procedure su tutto il territorio regionale.

La Regione Piemonte ha intrapreso all’inizio del 2021 il percorso di aggiornamento del Piano di Bonifica, lo strumento di pianificazione e programmazione previsto dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale, mirato sia all’individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti, sia a porre le basi per le attività di programmazione regionale, mediante la definizione di criteri di priorità e la stima di oneri finanziari, al fine di agevolare l’attuazione di programmi di bonifica da parte della Pubblica Amministrazione.

Il Progetto di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree Inquinate (PRUBAI) è stato approvato nella seduta del Consiglio Regionale del 9 maggio 2023.

La bonifica dei siti “orfani”

I siti per i quali il responsabile della contaminazione non è stato individuato o non adempie agli obblighi di bonifica sono definiti “orfani”. Gli interventi in questa tipologia di siti sono a carico delle Pubbliche Amministrazioni (come indicato dagli art. 244 e 250 del D.Lgs. 152/2006), che possono rivalersi sui responsabili (se individuati). Il procedimento di individuazione dei responsabili della contaminazione è di competenza delle Province/Città Metropolitana,

Una ricognizione della Regione Piemonte, effettuata con il supporto delle Province/Città Metropolitana di Torino, ha evidenziato la presenza di circa 120 siti “orfani”.

Alla fine del 2020, con Decreto 29 dicembre 2000, n. 269, il Ministero dell’Ambiente ha approvato il Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani che ha stanziato risorse per gli interventi in questa tipologia di siti. La Regione Piemonte ha quindi intrapreso, con D.G.R. 26 febbraio 2021, n. 7 - 2914 e successiva D.D. 5 marzo 2021, n. 109, il percorso finalizzato alla definizione di un elenco di priorità di intervento.

Con le risorse stanziate dal Ministero dal Decreto 29 dicembre 2000, n. 269, pari a € 6.815.788,93, sono stati individuati 16 interventi nel territorio regionale ritenuti prioritari e in data 6 dicembre 2021 la Regione ha firmato con il Ministero della Transizione Ecologica l’Accordo per la realizzazione degli interventi.

I siti orfani sono altresì oggetto di una specifica misura di finanziamento del PNRR Misura M2C4 - Bonifica del "suolo dei siti orfani" finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.
Con decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 301 del 4 agosto 2022 è stato approvato il Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani in attuazione della misura Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4.
Le risorse messe a disposizione per il territorio regionale piemontese sono pari a 36.675.937,16 euro e saranno utilizzate per la bonifica di 12 siti orfani sul territorio regionale. Sono in corso di approvazione gli Accordi finalizzati a dare avvio agli interventi finanziati.

L’Anagrafe Regionale dei Siti Contaminati

L’Anagrafe Regionale dei Siti Contaminati è uno strumento che consente di conoscere lo stato di fatto e pianificare la gestione dei siti contaminati; è stata istituita con D.G.R. 26 aprile 2004, n. 22-12378 in conformità con i criteri predisposti dalla ex ANPA ai sensi dell’art. 17 del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471.

I dati dell’anagrafe regionale sono pubblicati e scaricabili sul sito del Geoportale della Regione Piemonte sia in formato cartografico Dati Piemonte e su Sistema delle Conoscenze Ambientali.

La Regione Piemonte ha avviato, con il supporto di Arpa e del CSI, ente informatico della Regione, il percorso di aggiornamento dell’Anagrafe Regionale dei Siti Contaminati. L’obiettivo che si pone la nuova anagrafe è quello di creare un vero e proprio sistema informativo dei siti in procedimento di bonifica, permettendo l’inserimento da parte dei soggetti proponenti/progettisti dei dati di ogni singolo sito su apposita piattaforma informatica.

La nuova banca dati regionale dialogherà con la banca dati nazionale MOSAICO recentemente messa a punto da ISPRA, nella quale confluiscono annualmente i dati delle singole anagrafi regionali.

L’Anagrafe dei siti contaminati contiene, tra le altre, informazioni in merito ai procedimenti conclusi e agli interventi di bonifica in corso.

Al marzo 2023 risultano conclusi complessivamente 1188 procedimenti, di cui 653 si sono conclusi senza la necessità di un intervento (a seguito, ad esempio, di attività di messa in sicurezza d’emergenza), 397 nei quali sono stati eseguiti interventi di bonifica e 138 in quanto sono risultati non contaminati a seguito dell’applicazione dell’analisi di rischio sito specifica. I siti per i quali risultano avviati gli interventi o comunque conclusa la fase di progettazione degli stessi sono 496.
Considerando i siti con procedimento di bonifica concluso e quelli con interventi in corso o progetto approvato, si può osservare che per le matrici suolo/sottosuolo la tecnica di bonifica prevalente è l’escavazione del suolo con confinamento in discarica, seguono gli interventi di Soil Vapor Extraction e il capping.

Figura 1
Tecnologie di bonifica - suolo/sottosuolo

Fonte: Anagrafe regionale dei siti contaminati. Elaborazione Arpa Piemonte

Per quanto riguarda la matrice acque sotterranee, la tecnologia più utilizzata è Pump&Treat, seguita da Air Sparging e attenuazione naturale.

Figura 2
Tecnologie di bonifica – acque sotterranee

Fonte: Anagrafe regionale dei siti contaminati. Elaborazione Arpa Piemonte

Arpa esegue controlli sul campo e analisi della documentazione progettuale in tutte le fasi del procedimento di bonifica.

Per informazioni più dettagliate sulle attività eseguite da Arpa Piemonte nei siti contaminati si veda Indagini sui siti contaminati