Fattori che influenzano lo stato della risorsa
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ANALISI DELLE PRESSIONI

analisi delle pressioni per la valutazione del rischio di non raggiungimento degli obiettivi ambientali

La Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE (DQA) prevede all’art. 5 che venga effettuata un’analisi delle caratteristiche del Distretto Idrografico e un esame dell’impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee.

Il Distretto Idrografico rappresenta la principale unità per la gestione dei bacini idrografici ai sensi dell’art. 3 della DQA. Nell’ambito di ogni Distretto Idrografico vanno raccolte le informazioni relative a tipologia ed entità di pressioni antropiche che insistono sui corpi idrici al fine di valutare il rischio di non raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità di cui all’art. 4 della DQA a causa di una o più pressioni antropiche. I risultati dell’analisi delle pressioni e degli impatti fanno parte integrante dei Piani di Gestione Distrettuali redatti ai sensi della DQA.

Il Piano di Gestione Distrettuale rappresenta lo strumento attuativo delle disposizioni comunitarie a livello di Distretto Idrografico: il piano deve essere redatto ogni 6 anni e deve contenere, tra l’altro, la sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee.

Ai fini della predisposizione dei Piani di Gestione per il periodo di pianificazione 2015-2021, sono state adottate metodologie per l’Analisi delle Pressioni diversificate e non omogenee a livello nazionale. In alcuni casi le metodologie sono state definite dalle Autorità di Distretto, in altri casi dalle Regioni e/o dalle ARPA/APPA.

Ai fini dell’armonizzazione a scala nazionale dell’Analisi delle Pressioni, è risultato quindi importante la condivisione di alcuni principi metodologici di base e dell’elenco delle tipologie di pressioni da considerare.

Revisione delle analisi delle pressioni

Con questo obbiettivo nel 2019 è iniziata la fase di revisione delle analisi delle pressioni che terminerà nel corso della prima metà del 2020 e che si basa sulle “linee guida per l’analisi delle pressioni ai sensi della Direttiva 2000/60/CE – Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 22.02.2018. DOC. n. 26/18”.

L’individuazione delle tipologie di pressione da considerare a livello nazionale è stata effettuata seguendo le indicazioni della linea guida “Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) - Guidance Document n. 3 - Analysis of Pressures and Impacts”.

Gli ambiti di applicazione dell’analisi delle pressioni ai fini del calcolo degli indicatori utilizzati per la revisione dell’analisi delle pressioni sono i seguenti:
corpo idrico: è l'unità di gestione della Direttiva Quadro delle Acque.
- bacino totale del corpo idrico: è il bacino imbrifero chiuso alla sezione di valle del CI nel caso di corpo idrico fluviale; è il bacino imbrifero dato dalla somma dei bacini idrografici che versano nel corpo idrico nel caso di corpo idrico lacustre o marino-costiero.
- bacino a monte del corpo idrico fluviale: è il bacino imbrifero chiuso alla sezione di monte del CI. Questo ambito territoriale non è utilizzato nelle tabelle ma è necessario per definire il bacino afferente di un corpo idrico fluviale.
- bacino afferente al corpo idrico: nel caso di corpo idrico fluviale è l’areale ottenuto dalla differenza tra il bacino totale e il bacino a monte del CI, escludendo le eventuali aree drenate di CI tipizzati affluenti del CI in esame. Nel caso di corpo idrico lacustre o marino-costiero è dato dalla differenza tra bacino totale e bacini dei corpi idrici affluenti tipizzati.
- buffer: area adiacente alle sponde del corpo idrico di una certa ampiezza che si è concordato, in questo caso, essere pari a 500 metri dalla sponda (su entrambe le sponde per i CI fluviali) per tutti i tipi di acque superficiali. Il buffer non è previsto per le acque sotterranee.
- area del corpo idrico: corrisponde alla superficie del GWB (previsto solo per i CI sotterranei).

Per ogni tipologia di pressione sono stati definiti i relativi indicatori per la valutazione della significatività.
Una delle criticità emerse a scala nazionale riguarda la disponibilità di dati ambientali strutturati e sufficientemente completi alla scala adeguata. La qualità del dato di partenza influisce sull’affidabilità dei risultati dell’analisi delle pressioni e in molti casi determina il ricorso al giudizio esperto che non consente un adeguato livello di confrontabilità.

Gli indicatori
Tenendo conto di queste criticità, per ogni tipologia di pressione sono stati individuati almeno un indicatore a medio-alta complessità e/o uno a medio-bassa complessità.
Nell’ambito di questi indicatori a alta e medio/bassa complessità, sono proposte, inoltre, due tipologie di indicatori stessi: singolo e cumulativo.
L’indicatore singolo è riferito alla singola tipologia di pressione (individuata dallo specifico codice WISE). L’indicatore singolo viene calcolato in tutti gli ambiti di riferimento ad esclusione del bacino totale.
L’indicatore cumulativo è invece riferito a più tipologie di pressione all’interno della stessa categoria (puntuali, diffuse, prelievi, etc.). L’indicatore cumulativo può essere calcolato solo in due ambiti di riferimento: il bacino totale e il bacino afferente.
L’indicatore cumulativo consente di valutare la somma dei contributi di quelle tipologie di pressione che si differenziano ad esempio solo per la “destinazione di uso” o per l’”origine”. È il caso dei prelievi per i quali si ritiene importante valutare l’effetto cumulativo di tutti gli utilizzi idrici nel bacino afferente e nel bacino totale, indipendentemente dalla destinazione di uso o degli scarichi puntuali a prescindere dall’origine civile o produttiva.
L’indicatore cumulativo riferito al bacino afferente consente di valutare complessivamente il contributo di determinate tipologie di pressione, che se analizzate separatamente, potrebbero portare a una sottostima degli impatti sul CI.

Per valutare le pressioni significative incidenti sui corpi idrici superficiali e sotterranei è stata individuata, per ogni tipologia delle stesse, una soglia di significatività relativa a ciascun indicatore di pressione, al di sopra della quale la pressione è considerata significativa e quindi in grado di influire sul raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità.

Nei paragrafi successivi sono riportati i singoli indicatori di pressione calcolati per il piano di gestione 2015-2021, in attesa di poterli aggiornare con la nuova analisi delle pressioni e nella tabella 1 sono riportate le percentuali dei Corpi Idrici con pressione significativa.

Tabella 1
Percentuale dei Corpi Idrici con pressione significativa

Pressioni

Descrizione

Corpi Idrici con Pressione Significativa

% sul Totale dei Corpi idrici (597)

Puntuali

Scarichi acque reflue urbane depurate

31,5

Scarichi acque reflue industriali

4,5

Siti contaminati e Discariche

6,7

Diffuse

Dilavamento terreni agricoli: Agricoltura e Zootecnia

19

Prelievi idrici

Agricoltura

11,7

Industria

0,3

Idroelettrico

29,3

Alterazioni morfologiche

Modifiche della zona riparia dei corpi idrici

63,8

Altre pressioni

Introduzione di specie alloctone invasive

19

Il totale % è superiore a 100 poiché su uno stesso corpo idrico possono essere presenti più pressioni

I prelievi idrici e le alterazioni morfologiche rappresentano le pressioni maggiormente significative
in relazione al raggiungimento degli obiettivi di qualità richiesti dalla Direttiva Acque. La sottrazione di acqua, la presenza di traverse che interrompono la continuità fluviale e la modificazione talvolta molto pesante delle sponde legate alla riduzione del rischio idraulico, si stanno configurando come fattori su cui è importante trovare soluzioni e su cui il Piano di Gestione del Distretto ha già individuate misure di intervento.
Per quanto riguarda le difese spondali, l’indirizzo europeo è quello di creare un dialogo tra la pianificazione ambientale di tutela e gestione delle acque (Direttiva 2000/60/CE) e quella della prevenzione dal rischio idraulico (Direttiva 2007/60/CE).