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MITIGAZIONE DELL'IMPATTO SUGLI ASPETTI QUANTITATIVI E SULLA PRESSIONE IDROELETTRICA
L’attività sul contenimento degli impatti legati agli aspetti quantitativi si è orientata su due provvedimenti principali: la revisione del Regolamento n. 10/R del 29 luglio 2003 che disciplina i procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica e la predisposizione di Linee guida specifiche per il comparto idroelettrico.
Il Regolamento 9 marzo 2015, n. 2/R, entrato in vigore il 13 marzo 2015, abolisce il regolamento 14 marzo 2014, n. 1R e introduce una serie corposa di modifiche al citato Regolamento regionale n. 10/R.
Asse portante della revisione è il coordinamento richiesto dalle Linee guida nazionali del 2010 dei procedimenti di concessione di derivazione idrica con i connessi procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e rilascio dell’autorizzazione unica di cui al DLgs 387/03, al fine di ridurre le tempistiche, integrare le istruttorie sui progetti e rilasciare in tempi certi un provvedimento unico finale che costituisca, al contempo, titolo per l’utilizzo dell’acqua nonché autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’impianto idroelettrico ai sensi del D.Lgs. 387/2003.
Il Regolamento opera poi numerose semplificazioni sia dell’iter procedimentale sia della documentazione tecnica da allegare alla domanda di concessione per le derivazioni di minore entità, per gli usi plurimi di acque già concesse e per la sostituzione di pozzi non più utilizzabili per cause tecniche, consentendo di avviare i lavori sulla base di una semplice comunicazione, soggetta a silenzio assenso. Introduce inoltre una disciplina dei prelievi di acqua destinati all’alimentazione di impianti geotermici.
Viene poi affrontato il complesso tema del contemperamento tra lo sviluppo della produzione di energia idroelettrica, voluto dalla politica europea in materia di fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, sul quale di recente la stessa Commissione Europea ha avviato un’indagine chiedendo puntuali riscontri allo Stato Italiano; la soluzione è stata rinvenuta nell’introdurre un vincolo al mantenimento di una distanza minima1 tra impianti di prelievo collocati sul medesimo corpo idrico, in modo da limitare ed evitare che l’eccesso di alterazioni idromorfologiche (inevitabilmente riscontrabili in presenza di opere per il prelievo delle acque) possa compromettere il raggiungimento degli obiettivi della Direttiva quadro sulle acque. Le domande per nuove opere situate nell’ambito di questa distanza minima da altre opere previste da domande precedenti o da impianti già in esercizio, devono dimostrare la loro compatibilità ecologicacon gli impianti in progetto o esistenti. È stato, pertanto, introdotto il concetto di “presunzione di incompatibilità per prossimità” per cui gli impianti che si trovano ad una distanza minore di quella definita critica dal regolamento, non sono considerati in concorrenza, bensì incompatibili in via presuntiva.
A tale scopo, come ulteriore specificazione per affrontare la tematica degli impatti esercitati dagli impianti idroelettrici sull’ecosistema fluviale la Regione Piemonte, in collaborazione con la Provincia di Torino, l’Arpa Piemonte, il Politecnico di Torino e l’Enea, ha predisposto specifiche “Linee guida per la valutazione e il monitoraggio della compatibilità ambientale degli impianti idroelettrici con l'ecosistema fluviale”, approvate con DGR n. 28-1194 del 16 Marzo 2015, pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 del Bollettino Ufficiale n. 12 del 26 marzo 2015.
Le Linee guida contribuiranno alla valutazione tecnica dei progetti di impianti idroelettrici ad acqua fluente di piccola e media taglia in ambito alpino e collinare e sono rivolte tanto ai proponenti quanto a chi è preposto alla valutazione delle richieste di concessione per la costruzione di nuovi impianti idroelettrici. Lo scopo è quello di fornire uno strumento che abbia caratteristiche predittive dei possibili impatti sui comparti idro-morfologici, acquatici e ripariali causati dall’inserimento di una derivazione idroelettrica in un determinato ambiente fluviale in ambito montano/collinare, idoneo da un lato ad orientare il progettista nelle scelte che consentano di minimizzarli e dall’altro a indirizzare l’Ente chiamato a valutare il progetto ad assumere le decisioni di competenza con maggiore oggettività tecnica.
1La distanza minima viene calcolata in rapporto alla lunghezza del tratto sotteso dalla centrale ubicata a monte (tratto minimo è il 50% di tale lunghezza) e comunque non inferiore ad 1 Km.
Il Regolamento 9 marzo 2015, n. 2/R, entrato in vigore il 13 marzo 2015, abolisce il regolamento 14 marzo 2014, n. 1R e introduce una serie corposa di modifiche al citato Regolamento regionale n. 10/R.
Asse portante della revisione è il coordinamento richiesto dalle Linee guida nazionali del 2010 dei procedimenti di concessione di derivazione idrica con i connessi procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e rilascio dell’autorizzazione unica di cui al DLgs 387/03, al fine di ridurre le tempistiche, integrare le istruttorie sui progetti e rilasciare in tempi certi un provvedimento unico finale che costituisca, al contempo, titolo per l’utilizzo dell’acqua nonché autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’impianto idroelettrico ai sensi del D.Lgs. 387/2003.
Il Regolamento opera poi numerose semplificazioni sia dell’iter procedimentale sia della documentazione tecnica da allegare alla domanda di concessione per le derivazioni di minore entità, per gli usi plurimi di acque già concesse e per la sostituzione di pozzi non più utilizzabili per cause tecniche, consentendo di avviare i lavori sulla base di una semplice comunicazione, soggetta a silenzio assenso. Introduce inoltre una disciplina dei prelievi di acqua destinati all’alimentazione di impianti geotermici.
Viene poi affrontato il complesso tema del contemperamento tra lo sviluppo della produzione di energia idroelettrica, voluto dalla politica europea in materia di fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, sul quale di recente la stessa Commissione Europea ha avviato un’indagine chiedendo puntuali riscontri allo Stato Italiano; la soluzione è stata rinvenuta nell’introdurre un vincolo al mantenimento di una distanza minima1 tra impianti di prelievo collocati sul medesimo corpo idrico, in modo da limitare ed evitare che l’eccesso di alterazioni idromorfologiche (inevitabilmente riscontrabili in presenza di opere per il prelievo delle acque) possa compromettere il raggiungimento degli obiettivi della Direttiva quadro sulle acque. Le domande per nuove opere situate nell’ambito di questa distanza minima da altre opere previste da domande precedenti o da impianti già in esercizio, devono dimostrare la loro compatibilità ecologicacon gli impianti in progetto o esistenti. È stato, pertanto, introdotto il concetto di “presunzione di incompatibilità per prossimità” per cui gli impianti che si trovano ad una distanza minore di quella definita critica dal regolamento, non sono considerati in concorrenza, bensì incompatibili in via presuntiva.
A tale scopo, come ulteriore specificazione per affrontare la tematica degli impatti esercitati dagli impianti idroelettrici sull’ecosistema fluviale la Regione Piemonte, in collaborazione con la Provincia di Torino, l’Arpa Piemonte, il Politecnico di Torino e l’Enea, ha predisposto specifiche “Linee guida per la valutazione e il monitoraggio della compatibilità ambientale degli impianti idroelettrici con l'ecosistema fluviale”, approvate con DGR n. 28-1194 del 16 Marzo 2015, pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 del Bollettino Ufficiale n. 12 del 26 marzo 2015.
Le Linee guida contribuiranno alla valutazione tecnica dei progetti di impianti idroelettrici ad acqua fluente di piccola e media taglia in ambito alpino e collinare e sono rivolte tanto ai proponenti quanto a chi è preposto alla valutazione delle richieste di concessione per la costruzione di nuovi impianti idroelettrici. Lo scopo è quello di fornire uno strumento che abbia caratteristiche predittive dei possibili impatti sui comparti idro-morfologici, acquatici e ripariali causati dall’inserimento di una derivazione idroelettrica in un determinato ambiente fluviale in ambito montano/collinare, idoneo da un lato ad orientare il progettista nelle scelte che consentano di minimizzarli e dall’altro a indirizzare l’Ente chiamato a valutare il progetto ad assumere le decisioni di competenza con maggiore oggettività tecnica.
1La distanza minima viene calcolata in rapporto alla lunghezza del tratto sotteso dalla centrale ubicata a monte (tratto minimo è il 50% di tale lunghezza) e comunque non inferiore ad 1 Km.
La Stura di Demonte a Pietraporzio