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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Legge regionale 25 marzo 2013, n. 3
“Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo)
e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia” e primi provvedimenti attuativi

La Legge Regionale n. 56 "Tutela e uso del suolo", approvata il 5 dicembre 1977, disciplina “la tutela e il controllo dell'uso del suolo e gli interventi di trasformazione del territorio a scopi insediativi, residenziali e produttivi” in Piemonte.
Le principali finalità specifiche che essa intendeva e intende perseguire, in recepimento dei principi fissati dallo Stato con la legge 17 agosto 1942, n. 1.150 “Legge urbanistica”, sono le seguenti (art. 1):
  • la conoscenza del territorio e degli insediamenti dal punto di vista fisico, storico, sociale ed economico;
  • la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale (compresi i terreni agricoli) e culturale (monumenti e centri storici);
  • la razionale utilizzazione delle risorse evitando consumi immotivati del suolo;
  • il controllo quantitativo e qualitativo degli insediamenti e delle reti infrastrutturali;
  • la dotazione dei servizi pubblici.


Con l’approvazione della Legge Regionale 25 marzo 2013, n. 3 “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia”, la Regione Piemonte ha finalmente portato a termine la riforma della LR 56/77, in linea con i principi della copianificazione, della sussidiarietà e della sostenibilità.
All’articolo 1, che fissa le finalità della legge, è stato aggiunto l’articolo 1 bis che disciplina i principi di:
  • copianificazione, consentendo che i processi di pianificazione del territorio avvengano applicando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, mediante il confronto tra Regione, Province e Comuni; la copianificazione garantisce la partecipazione attiva e con pari dignità delle amministrazioni interessate, ciascuna per le proprie competenze;
  • partecipazione pubblica, prevedendo che l’ente che promuove i processi di pianificazione garantisca l’informazione, la conoscenza dei processi e dei procedimenti e la partecipazione agli stessi dei cittadini, degli enti e dei portatori d’interesse diffuso, anche attraverso specifici momenti di confronto;
  • sostenibilità, assicurando che gli strumenti di pianificazione conseguano lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso la riqualificazione degli ambiti già urbanizzati, il contenimento del consumo di suolo, la progettazione attenta all’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e all’efficienza energetica e la valutazione ambientale strategica (VAS) delle scelte operate dai diversi strumenti.
L’introduzione di tali principi si ripercuote sul successivo impianto della legge, andando a modificare le parti non più coerenti con i nuovi principi.
In sostanza rimane invariato l’elenco dei soggetti che operano sul territorio, cioè Regione, Province o Città metropolitana se istituita, Comuni o loro forme associative, ma viene profondamente modificato il quadro delle competenze attribuite agli stessi; da un sistema di pianificazione “gerarchico” in cui l’ente responsabile all’approvazione finale era le Regione, quale ente “sovraordinato”, si passa ad un sistema di pianificazione “sussidiario”, dove ciascun ente è responsabile dell’approvazione dei propri strumenti, da costruire e condividere insieme in maniera collaborativa con gli altri enti che operano sul territorio.

I punti salienti di novità sono i seguenti:
  • a livello regionale: l’aggiornamento del quadro di riferimento della pianificazione territoriale e paesaggistica che attribuisce un nuovo ruolo al piano territoriale regionale, quale strumento di programmazione a grande scala e disciplina il ruolo del piano paesaggistico regionale conforme al Codice dei beni culturali e del paesaggio, esteso all’intero territorio regionale e strumento prevalente in materia di tutela paesaggistica; per tali strumenti sono disciplinati contenuti e procedura di approvazione, coordinando le procedure territoriali e quelle di valutazione ambientale strategica.
  • a livello provinciale: una maggior operatività per i piani territoriali a scala provinciale e la modifica del sistema di formazione e approvazione di tali strumenti, attribuendo al Consiglio provinciale la competenza all’approvazione del proprio piano, precedentemente approvato dal Consiglio regionale; per gli strumenti di pianificazione provinciale sono disciplinati i contenuti e la procedura di approvazione, coordinando le procedure territoriali e quelle di valutazione ambientale strategica, che si applicano anche al piano territoriale di coordinamento della città metropolitana, se istituita.
  • a livello comunale:
    • l’affermazione dell’istituto della copianificazione quale modalità “ordinaria” per l’approvazione dei piani, esteso all’intero sistema della pianificazione urbanistica;
    • il coordinamento della valutazione ambientale strategica (VAS) nelle procedure di pianificazione, costruendo un solido raccordo tra procedure urbanistiche e ambientali, assicurando l’unitarietà e semplicità dell’iter complessivo;
    • il coordinamento per quanto attiene alle procedure per la tutela idrogeologica e sismica del territorio;
    • la conferma del ruolo centrale del PRG tradizionale, come strumento unitario di governo del territorio alla scala locale, da attuarsi tramite gli strumenti urbanistici esecutivi o il titolo abilitativo edilizio diretto;
    • l’apertura a proposte anche innovative in materia di pianificazione locale, come la facoltà di sperimentare modelli “strutturali” per il PRG. Tale facoltà è introdotta in via sperimentale per consentire la maturazione “dal basso” di nuovi percorsi e nuove idee tramite le proposte dei comuni;
    • il riconoscimento dei processi di variante “semplificata” agli strumenti urbanistici derivanti da norme e discipline statali o regionali speciali (accordi di programma, fondi europei, sportelli unici, interventi di recupero urbano);
    • l’introduzione di nuovi strumenti di governance, definiti come “accordi territoriali” e “convenzioni per la pianificazione”, per la condivisione e concertazione fra Province e Comuni delle scelte delle politiche territoriali e per l’esercizio in forma associata della funzione di pianificazione urbanistica;
    • l’introduzione dei principi della perequazione territoriale e urbanistica, quali strumenti dell’operatività della pianificazione per evitare le disparità di trattamento tra proprietà immobiliari e ricercare l'indifferenza della proprietà nei confronti delle scelte del piano.
La riforma ha adeguato la storica disciplina regionale introducendo nel testo normativo i principi moderni generali e demandando la disciplina di dettaglio a successivi provvedimenti attuativi che sono in fase di predisposizione.
In particolare con DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014 è stato approvato il primo di tali provvedimenti “Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica”, volto, oltre a fornire, chiarimenti procedurali a seguito delle modifiche apportate alla LR 56/77 dalla LR 3/2013, a:
  • operare una revisione complessiva delle disposizioni regionali emanate in materia di difesa del suolo, a partire dal 2001 ad oggi;
  • accorpare in un unico provvedimento i documenti tecnici già allegati a precedenti DGR;
  • fornire chiarimenti procedurali per la trasformazione in aree a rischio molto elevato (RME) delle perimetrazioni effettuate ai sensi della L 445/1908 (abitati da consolidare e trasferire);
  • fornire chiarimenti in merito in merito all’applicazione del concetto di carico antropico ai sensi dell’articolo 30, comma 3 della LR 56/77;
  • fornire chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 31 “Opere di interesse pubblico in zone soggette a pericolosità geologica” della LR 56/77 e individuare i casi di esclusione.

Il Piano paesaggistico regionale (PPR) e il Progetto RURBANCE

Il Piano paesaggistico regionale (Ppr), adottato dalla Giunta regionale, con DGR n. 53-11975 del 4 agosto 2009, è stato predisposto, in attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio (DLgs 42/04), per promuovere e diffondere la conoscenza del paesaggio piemontese e il suo ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile dell’intero territorio regionale, e per attivare un processo di condivisione con gli enti pubblici a tutti i livelli del quadro conoscitivo e regolativo in esso contenuto.
Il PPR specifica analisi e previsioni attraverso:
  • la definizione di un quadro strutturale, costituito dalle componenti paesaggistico-ambientali, urbanistico-insediativi, economico-territoriali e infrastrutturali;
  • l’individuazione degli ambiti di paesaggio e delle unità di paesaggio;
  • il riconoscimento dei beni paesaggistici;
  • la descrizione delle componenti del paesaggio;
  • la rappresentazione della rete di connessione paesaggistica, costituita da elementi della rete ecologica (ai sensi della LR 19/09), dalla rete storico-culturale e dalla rete fruitiva.
Il territorio regionale è suddiviso in 76 ambiti di paesaggio, distintamente riconosciuti e analizzati secondo le peculiarità naturali, storiche, morfologiche e insediative, che evidenziano i differenti caratteri strutturanti, qualificanti e caratterizzanti i paesaggi. Il Ppr definisce per ciascun ambito gli obiettivi di qualità paesaggistica da raggiungere, le strategie e gli indirizzi con cui perseguirli, rinviandone la precisazione ai piani provinciali e locali.
Il Piano è attualmente in fase di revisione a seguito della procedura di Valutazione ambientale strategica e delle osservazioni pervenute dopo la pubblicazione e in attuazione del Protocollo d’intesa sottoscritto con il MiBACT.
La Regione Piemonte prosegue, nel contempo, a sperimentare, attraverso esperienze puntuali quale il Progetto europeo RURBANCE, l’implementazione del Ppr alla scala locale e sovra comunale (con riferimento agli ambiti territoriali dell’area metropolitana torinese e delle Valli di Lanzo, più nel dettaglio, all’Unione dei Comuni del Ciriacese e del basso Canavese), elaborando approfondimenti tematici e attuando in particolare l’analisi delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche richiesti dal Ppr, propedeutica all’elaborazione di un Progetto strategico così come definito all’art. 44 del Ppr, con particolare riferimento all’implementazione della rete ecologica, storico culturale e fruitiva, la salvaguardia dei paesaggi agrari, dei corridoi ecologici e degli ecosistemi.

Il Progetto europeo RURBANCE
Il Progetto RURBANCE (Rural-Urban inclusive governance strategies and tools for the sustainable development of deeply transforming Alpine territories), finanziato nell'ambito del Programma di cooperazione transnazionale "Alpine Space", si occupa delle relazioni tra aree metropolitane e territori rurali di connessione con le valli alpine. L’obiettivo generale del progetto è la definizione di un modello di governo delle trasformazioni territoriali commisurato alla tutela e alla valorizzazione degli ambiti agricoli e naturali in un’ottica di sviluppo sostenibile del territorio, attraverso un approccio di carattere interdisciplinare che comprenda le politiche ambientali, economiche, sociali, agricole e del governo del territorio. Tale approccio interdisciplinare prevede una condivisione, con i vari attori territoriali, di strategie di sviluppo sostenibile, con particolare riferimento alla competitività territoriale, alla tutela del paesaggio e della biodiversità, alla conservazione e alla riqualificazione delle reti ecologiche, alla conservazione delle risorse primarie. L’elaborazione di strategie condivise per lo sviluppo sostenibile dei territori agricoli e naturali intende indurre processi di riqualificazione urbana e territoriale e riduzione dei fenomeni di degrado attraverso politiche per il contenimento del consumo di suolo, pratiche di compensazione ecologica e paesaggistica e modelli di perequazione territoriale.

BOX DI ARGOMENTO
I paesaggi vitivinicoli del Piemonte:
Langhe-Roero e Monferrato sono Patrimonio dell’Umanità UNESCO

Il Comitato per il Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, quest’anno riunito a Doha in Qatar, ha espresso il 22 giugno 2014 la Decisione conclusiva favorevole all’iscrizione del sito piemontese nella lista del Patrimonio Mondiale.
Il Dossier di candidatura presentato a Parigi nel gennaio 2013 è il frutto del lavoro del territorio e delle istituzioni che, insieme, hanno creduto nel progetto di far riconoscere i luoghi del vino delle colline centrali del Piemonte come patrimonio dell’umanità, cogliendo l’importanza dei valori di questo paesaggio culturale di eccezionale bellezza, caratterizzato da una tradizione storica antica e consolidata che riflette le trasformazioni e le evoluzioni sociali, tecnologiche ed economiche legate alla coltura della vite e a una vera e propria “cultura del vino”, profondamente radicata nella comunità.
Il progetto è stato portato avanti con determinazione, creatività e ottimismo anche di fronte a molte difficoltà tra le quali il rinvio del Dossier nella sua prima stesura, da parte del Comitato UNESCO, nel giugno 2012. Rinvio che ha determinato una profonda revisione del progetto di candidatura e forti tagli alle aree proposte come patrimonio dell’umanità.
Il sito UNESCO piemontese è il 50° sito italiano ed è riconosciuto Patrimonio Mondiale dell’Umanità come paesaggio culturale, come risultato dell’azione combinata dell’uomo e della natura. Il valore dei territori di Langhe-Roero e Monferrato non risiede solo nel forte e indiscusso ruolo sociale ed economico della produzione viticola attuale, ma anche e soprattutto nella rilevanza dello straordinario paesaggio di quest’area, che si è modellato attraverso i secoli proprio sulla “cultura del vino”, su quel patrimonio di conoscenze e saperi legati alla vigna, alla vendemmia, alla produzione, alla commercializzazione e al consumo quotidiano del vino.
La millenaria tradizione del vino si riflette nella struttura del paesaggio e nei luoghi della filiera vitivinicola: i vigneti suddivisi in piccoli appezzamenti derivanti dalla parcellizzazione fondiaria medioevale, le aziende vitivinicole di storica fondazione legate alle dinastie nobiliari o a imprenditori illuminati, le architetture vernacolari sorte spontaneamente per soddisfare le esigenze del ciclo produttivo, i poli urbani commerciali, già nodi mercantili nel tardo Medioevo, che oggi rappresentano le capitali dell’esportazione dei vini di eccellenza.
“I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato” è un sito seriale costituito da sei componenti che, nell’insieme, contribuiscono in modo significativo alla costruzione del valore complessivo del sito stesso. Quattro componenti sono state selezionate in funzione del peculiare legame tra vitigno, terroir e tecnica di vinificazione e si riferiscono alle produzioni enologiche di riconosciuta qualità in ambito internazionale, “La Langa del Barolo”, “Le colline del Barbaresco”, “Nizza Monferrato e il Barbera” e “Canelli e l’Asti spumante”. Due componenti sono state selezionate in quanto rappresentano luoghi del vino di particolare valore: “Il Monferrato degli infernot”, caratterizzata dalla presenza di una singolare tipologia di architettura vernacolare, gli infernot, scavati nella pietra da cantoni che caratterizza geologicamente l’area, e “Il Castello di Grinzane Cavour”, singolare testimonianza della storia della viticoltura piemontese.
Il merito del riconoscimento va all’intero territorio regionale vitato, che ha saputo costruire e mantenere nel tempo un paesaggio culturale unico nei suoi valori, espressione dell’altissima qualità della produzione vitivinicola piemontese riconosciuta in tutto il mondo, con positive ricadute anche sul sistema economico piemontese e italiano. Questa consapevolezza su come debba essere intesa l’inclusione di Langhe-Roero e Monferrato nel Patrimonio dell’Umanità è fondamentale per le politiche di gestione del sito che dovranno essere sviluppate nei prossimi anni.