risposte
Torna su

RADIAZIONI IONIZZANTI


L’argomento Radiazioni ionizzanti rientra in un Obiettivo dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritta nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.
- Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Nell’ambito della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile il riferimento è: Area: Persone. Scelta: III. Promuovere la salute e il benessere. Obiettivo Strategico Nazionale: III.1 Diminuire l’esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico.

Pareri tecnici

La normativa italiana (DLgs 230/95) impone che l’utilizzo di sorgenti di radiazioni ionizzanti debba essere sempre comunicato preventivamente, con almeno 30 giorni di anticipo, all’ASL, ad Arpa, ai Vigili del Fuoco e all’Ispettorato del Lavoro. Se l’attività delle sorgenti è superiore a determinati livelli indicati negli allegati del DLgs 230/95 o se la tensione di lavoro delle macchine radiogene è superiore a 200 kV la pratica deve anche essere autorizzata con un decreto di “nulla osta” che viene rilasciato per le pratiche industriali dal Prefetto o per le pratiche sanitarie dall’ASL territorialmente competente (nulla osta di categoria B). Se l’attività detenuta è ancora maggiore, tale decreto autorizzativo viene rilasciato dal Ministero competente (nulla osta di categoria A). Per il rilascio del nulla osta di categoria B in ambito sanitario la LR 5/10 ha istituito un Organismo Tecnico Consultivo, con sede presso l’ASL territorialmente competente, che funge da organo consultivo per il rilascio del nulla osta stesso. Nell’Organismo Tecnico Consultivo sono presenti le professionalità che a vario titolo concorrono al rilascio del parere (fisici sanitari, tecnici Arpa, fisici medici, Vigili del Fuoco, Ispettori del Lavoro).
Arpa partecipa ai quattro Organismi Tecnici Consultivi istituiti in Piemonte. Per questo motivo nella figura 1 è stata inserita la tipologia “pareri in ambito sanitario”.

Consulta gli approfondimenti sull'attività di vigilanza.

Figura 1
Pareri tecnici espressi per il rilascio del nulla osta
anni 2002-2016

Fonte: Arpa Piemonte

Alcuni pareri sono riferiti a più tipologie di sorgenti; per questo motivo il numero totale di pareri espressi a volte è inferiore alla somma delle singole tipologie.


Nel 2016 sono stati inseriti i pareri in ambito sanitario, perché Arpa fa parte degli Organismi Tecnici Consultivi preposti al rilascio di tali pareri.

Figura 2
Sedi delle ditte oggetto di parere tecnico rilasciato
anni 2002-2016

Fonte: Arpa Piemonte
NORMATIVA

Italiana: DLgs 230/95 e s.m.i. art. 22, 27, 28, 29
Regionale: LR 5/10

CONTROLLI SUL TERRITORIO

Nel 2016 i controlli effettuati da Arpa sul territorio sono stati indirizzati perlopiù a situazioni già note negli anni scorsi per la presenza di materiali radioattivi. Infatti nei luoghi che presentano un rischio radiologico non riconducibile ai siti nucleari rientrano non solo le ditte a rischio di ritrovamento di sorgenti radioattive (in primis acciaierie, rottamai e inceneritori), ma anche ditte che utilizzano sorgenti radioattive per controlli non distruttivi (gammagrafie sia al chiuso che all’aperto) e siti in cui venivano svolte attività che hanno lasciato residui o depositi di materiale radioattivo. Inoltre rientrano anche in questa tematica il ritrovamento sul territorio di sorgenti abbandonate e gli incidenti durante il trasporto di materiale radioattivo.

Figura 3
Sopralluoghi effettuati per compiti di vigilanza suddivisi per tipologia di ditta controllata
anni 2011-2016

Fonte: Arpa Piemonte

Rientrano nei controlli effettuati ai sensi dell’art. 157 del DLgs 230/95 s.m.i. quelli effettuati presso i depositi di rottami, le fonderie di rottami o di semilavorati e le ditte che effettuano lavorazioni di semilavorati.

Figura 4
Sopralluoghi effettuati per compiti di vigilanza suddivisi per provincia
anni 2011-2016

Fonte: Arpa Piemonte
La normativa italiana (DLgs 230/95 e ss.mm.ii.) disciplina il ritrovamento di sorgenti radioattive e stabilisce una serie di misure e adempimenti ai quali i detentori devono rispondere per evitare lo smaltimento non controllato. Tuttavia il rischio che sorgenti utilizzate in campo industriale, sanitario o di ricerca non vengano smaltite correttamente esiste, specie in caso di fallimento di attività industriali, quando gli immobili vengono venduti e si perde traccia delle sorgenti custodite all’interno. La probabilità maggiore è che tali sorgenti vengano ritrovate presso raccoglitori di rifiuti o di rottami metallici. Per questo motivo la normativa prevede specificatamente che chi svolge attività di recupero, fusione o deposito di rottami metallici o importazione di semilavorati metallici debba effettuare un controllo radiometrico del materiale (art. 157 del DLgs 230/95 e s.m.i.).
Come previsto all’articolo 12 della LR 5/10 e dalla DGR n. 17-11237 del 9 dicembre 2003, Arpa presenta annualmente alla Regione la proposta della programmazione annuale delle attività di monitoraggio e vigilanza della radioattività ambientale. La Regione, a sua volta, sottopone alle Province la proposta di Arpa, affinché le stesse possano effettuare le loro valutazioni e, con riferimento alle attività disciplinate all’ articolo 157 del DLgs 230/95 o per altre particolari installazioni - come ad esempio i depositi - possano segnalare le situazioni in cui ritengono che si debbano privilegiare i controlli.
L’ottemperanza alla normativa da parte di queste ditte è notevolmente aumentata negli ultimi anni. La percentuale di ditte dotate di sistemi di monitoraggio delle radiazioni ionizzanti si avvicina ormai al 100% per quanto riguarda le fonderie e i grossi rottamai.
La percentuale rimane più bassa tra i piccoli rivenditori di rottami, la cui attività tuttavia è meno a rischio rispetto alle grosse aziende.

Nella figura 5 sono riportate le sorgenti e i materiali radioattivi ritrovati tra il 2000 e il 2016. Si osserva come il numero di ritrovamenti nei rottami metallici è diminuito (non solo in virtù di maggiori controlli all’origine del materiale, ma anche a causa della chiusura di alcuni impianti di fusione di rottami in Piemonte).
I ritrovamenti presso i termovalorizzatori sono concentrati solo apparentemente negli anni tra il 2011 e il 2013, ma in realtà sono costanti in questo tipo di impianti. Siccome i radionuclidi ritrovati sono di tipo sanitario contenuti in effetti personali di pazienti trattati con radiofarmaci con brevi tempi di dimezzamento e poi dimessi dalle strutture ospedaliere, gli impianti hanno adottato delle procedure di stoccaggio dei rifiuti contaminati fino a completo decadimento prima dell’avvio all’incenerimento. Queste procedure, concordate con Arpa, fanno sì che Arpa stessa non venga costantemente informata.

A titolo informativo si fa presente che presso le ditte che ritirano rifiuti ospedalieri è abbastanza frequente il ritrovamento di radionuclidi utilizzati in ambito sanitario (circa una ventina ogni anno). Questi ritrovamenti non sono conteggiati nel grafico della figura 5 in quanto Arpa non effettua sopralluoghi, ma prende atto della comunicazione delle ditte.

Figura 5
Ritrovamenti di sorgenti radioattive - anni 2000-2016

Fonte: Arpa Piemonte

Consulta l'approfondimento sui controlli che Arpa Piemonte effettua nei cantieri dell’alta velocità ferroviaria
NORMATIVA

Europea: Regolamento CE 333/2011; Regolamento CE 715/2013
Italiana: DLgs 230/95, art. 157; DLgs 23/09; DLgs 100/11
Regionale: LR 5/10; Delibera Giunta Regionale 37-2766 del 18 ottobre 2011

Siti Nucleari

Poiché in tutti gli impianti nucleari sono attualmente in corso le attività di messa in sicurezza e disattivazione, l’attenzione e l’impegno sono molto forti sia sul fronte dei controlli, che fanno capo ad Arpa, sia nell’ambito dei procedimenti amministrativi in capo alla Regione.
In particolare la Regione, coinvolgendo le amministrazioni locali interessate, esprime pareri nei procedimenti amministrativi statali inerenti la disattivazione (ai sensi degli articoli 55 e 56 del DLgs 230/95) e la modifica (ai sensi dell’articolo 24 della Legge 27/12) degli impianti nucleari, partecipa alla predisposizione dei piani di emergenza esterna degli impianti e alla predisposizione ed espressione dell’intesa sui piani di emergenza per il trasporto dei materiali radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato.
Con la Legge regionale n. 5 del 18 febbraio 2010 “Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti” si è dotata di strumenti permanenti a supporto dell’esercizio delle attività di analisi, controllo e informazione: il Tavolo di trasparenza e partecipazione nucleare; il Tavolo tecnico nucleare e il sistema informativo regionale sulle radiazioni ionizzanti.
In attesa della piena realizzazione del sistema informativo regionale sulle radiazioni ionizzanti, attraverso il sito tematico la Regione pubblica, tra l’altro, i provvedimenti assunti (consulta l'apposita sezione) e i resoconti delle attività del “Tavolo di trasparenza e partecipazione nucleare” (consulta le azioni regionali).

AZIONI RELATIVE AL 2016

Particolarmente significativa nel corso del 2016 è stata l’emanazione del parere regionale sull’autorizzazione alla disattivazione dell’impianto EUREX di Saluggia.
Inoltre è proseguita l’attività, sempre condotta in collaborazione con i soggetti interessati, di verifica l’ottemperanza alle prescrizioni stabilite nei decreti di compatibilità ambientale dei progetti relativi alla disattivazione della centrale E. Fermi di Trino e alla realizzazione dell’impianto di trattamento dei ri-fiuti liquidi radioattivi CEMEX presso l’impianto EUREX di Saluggia.