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RISCHI INDUSTRIALI

L'argomento Rischi industriali rientra in un Obiettivo dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritta nel settembre 2015 dai Governi dei 193 Paesi dell'ONU


Obiettivo 9: Costruire infrastrutture resilienti e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile

Attività di controllo Industrie a Rischio di Incidente rilevante

In materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, la normativa prevede sia attività di controllo, che consistono nelle ispezioni sui Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) per gli stabilimenti di soglia inferiore e superiore, e nelle istruttorie dei Rapporti di Sicurezza (RdS) degli stabilimenti di soglia superiore, sia attività di pianificazione del territorio e dell’emergenza.
Tra le novità del DLgs 105/15 si ricorda l’introduzione di oneri a carico dei gestori per l’effettuazione delle attività di controllo, che ha comportato la definizione di nuove modalità operative e contabili.
Per gli stabilimenti di soglia superiore sono stati stabiliti dei criteri su base nazionale che sono stati recepiti dal Comitato
Tecnico Regionale (CTR) del Piemonte, ente collegiale composto da Vigili del Fuoco, Regione, Arpa, INAIL e altri enti tecnici e locali, per la programmazione delle ispezioni sul SGS per il triennio 2016-2018.
In particolare, nella seconda metà del 2016 il CTR ha disposto ispezioni in 16 stabilimenti presenti sul territorio regionale, con la costituzione di apposite Commissioni formate da Arpa, Vigili del Fuoco e INAIL.
Per gli stabilimenti di soglia inferiore le ispezioni sul SGS sono di competenza della Regione, che è stata impegnata, con il supporto di Arpa, nella definizione delle modalità operative e contabili per la loro effettuazione e dei relativi criteri per la programmazione.

Figura 1
Aspetti tecnici: situazione ante e post ispezione

Le istruttorie del RdS sono finalizzate a verificare l’adeguatezza delle misure di sicurezza tecnico-gestionali poste in essere dal gestore per la prevenzione degli incidenti rilevanti e sono in capo al CTR.
Nel 2016 sono proseguite le attività di valutazione sul rapporto di sicurezza di due stabilimenti della provincia di Alessandria, per le quali Arpa e Regione hanno fornito il proprio contributo tecnico. Arpa ha inoltre partecipato alle attività istruttorie conseguenti ad un incidente mortale occorso in uno stabilimento di soglia superiore della Provincia di Torino.
Altra attività svolte da Regione e Arpa sono quelle relative alla verifica di assoggettabilità al DLgs 105/15, effettuate 
solitamente a seguito della richiesta, da parte dei gestori, di esclusione dal registro delle aziende RIR (ad esempio per riduzione dei quantitativi o per modifiche di classificazione delle sostanze e miscele pericolose detenute) oppure per accertamenti richiesti da parte dell’Autorità giudiziaria o di enti territoriali. Nel 2016 tale attività ha riguardato 6 stabilimenti in precedenza ricadenti nel campo di applicazione del DLgs 334/99 (attività galvaniche) e altri 3 stabilimenti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale. Gli stabilimenti controllati non sono risultati soggetti al DLgs 105/15 in relazione alla classificazione di sostanze e miscele pericolose presenti con riferimento al Regolamento (CE) n.1272/2008 (Regolamento CLP).

Piani di Emergenza Esterni (PEE)

In merito alla pianificazione dell’emergenza, Arpa e Regione partecipano alla redazione dei Piani di Emergenza Esterni (PEE), fornendo il supporto tecnico-specialistico alle Prefetture per quanto riguarda gli scenari incidentali degli stabilimenti RIR. In particolare nel 2016 hanno fornito supporto alla Prefettura di Torino per le attività di aggiornamento del piano congiunto per gli stabilimenti dell’area industriale di Volpiano e di un altro stabilimento della provincia, e alla Prefettura di Vercelli per i PEE di due stabilimenti di soglia superiore.

Figura 2
PEE: Carta di pianificazione dell’intervento

Attività di supporto

Si è, inoltre, proseguito con le attività di disamina dei piani regolatori comunali e dei piani territoriali provinciali, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile del territorio nel tempo senza impedirne lo sviluppo industriale anche nell’ambito dei procedimenti avviati dagli sportelli unici per le attività produttive (SUAP).

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle pagine tematiche:
sui siti di Regione Piemonte e di Arpa Piemonte

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Il Decreto Legislativo n. 105/15

Il 29 luglio 2015 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015, che recepisce la Direttiva 2012/18/UE (Seveso III), relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
Il nuovo decreto, che abroga il DLgs 334/99, è stato emanato in primis per armonizzare l’Allegato 1, che definisce i criteri per l’assoggettabilità di uno stabilimento alla normativa Seveso, con il nuovo sistema di classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose del Regolamento CLP (Regolamento CE n.1272/2008 e s.m.i.). Per approfondimenti è possibile consultare la pagina https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/rischi-industriali/rischio-di-incidente-rilevante/assoggettabilita
Il DLgs 105/15, a differenza del DLgs 334/99, che rimandava a diversi decreti attuativi emanati negli anni successivi, è un Testo Unico, costituito da 33 articoli con 17 allegati; questi ultimi sono suddivisi in numerali (da 1 a 6), tratti tal quali dalla Direttiva Europea, e letterali (da A a M), che sono stati introdotti dal recepimento italiano, talvolta fornendo un maggior dettaglio rispetto a quelli numerali. Si citano, ad esempio, gli allegati 2 e C, che riportano le informazioni per la redazione dei Rapporti di Sicurezza, gli allegati 3 e B, che definiscono i contenuti di un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) che gli stabilimenti Seveso sono tenuti ad adottare, e infine gli allegati 4, F e G, relativi ai Piani di Emergenza interna ed esterna agli stabilimenti.
Alcuni allegati sostituiscono precedenti decreti discendenti dal DLgs 334/99 (ad esempio, i già citati allegati B e C e l’allegato D, relativo all’individuazione delle modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio),
mentre altri sono stati emanati ex novo, quali ad esempio quelli relativi agli effetti domino e allo stoccaggio sotterraneo di gas (allegati E ed M).
Una significativa novità del DLgs 105/15 è l’introduzione di oneri a carico dei gestori per lo svolgimento delle attività di controllo previste dalla normativa, vale a dire le istruttorie dei Rapporti di Sicurezza, le ispezioni sul SGS, nonché la verifica delle informazioni contenute nella Notifica trasmessa dai gestori alle autorità competenti; le modalità e le tariffe applicate sono definite nell’allegato I del decreto.
In merito ai soggetti istituzionali coinvolti nell’attuazione della normativa Seveso, per gli stabilimenti di soglia superiore rimangono invariate le competenze del Comitato Tecnico Regionale sulle istruttorie dei Rapporti di Sicurezza, a cui si aggiungono quelle sulle verifiche ispettive sul SGS, precedentemente in capo al Ministero dell’Ambiente. Nell’allegato H del DLgs 105/15 sono riportati i criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni. Per quanto riguarda gli stabilimenti di soglia inferiore, analogamente a quanto già stabilito dal DLgs 334/99, sono previste soltanto le verifiche ispettive sul SGS, in capo alla Regione o al soggetto eventualmente da essa designato.
Per entrambe le tipologie di stabilimenti rimane in capo al Prefetto la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna, che definisce le procedure di intervento in caso di incidente per la protezione della popolazione e dell’ambiente; per quanto riguarda le procedure di pianificazione territoriale e controllo dell’urbanizzazione restano in vigore le disposizioni del DM LLPP 9 maggio 2001.