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RISCHI INDUSTRIALI

L'argomento Rischi industriali rientra in un Obiettivo dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritta nel settembre 2015 dai Governi dei 193 Paesi dell'ONU


Obiettivo 9: Costruire infrastrutture resilienti e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile

Attività di controllo Industrie a Rischio di Incidente rilevante

In materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, la normativa prevede attività di controllo (ispezioni sui Sistema di Gestione della Sicurezza per tutti gli stabilimenti e istruttorie dei Rapporti di Sicurezza per gli stabilimenti di soglia superiore) e attività di pianificazione del territorio e dell’emergenza.
Le ispezioni sul Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) sono finalizzate ad accertare la conformità del Sistema ai requisiti e ai contenuti specificati dal DLgs 105/15 (Allegato B), nonché l’attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti dichiarata dai gestori. Esse prevedono la disamina delle procedure e dei documenti tecnici che sostanziano il SGS e la verifica della congruenza tra quanto riportato nella suddetta documentazione e la configurazione dello stabilimento in termini sia impiantistici che gestionali. Le attività ispettive prevedono diversi accessi presso gli stabilimenti e possono protrarsi anche per diversi mesi, in relazione alla complessità degli stabilimenti stessi e al livello di implementazione del SGS riscontrato.
Relativamente agli stabilimenti di soglia superiore, la programmazione delle ispezioni sul SGS è effettuata dal Comitato Tecnico Regionale (CTR) del Piemonte, organo collegiale composto da Vigili del Fuoco, Regione, Arpa, INAIL, enti locali e altri organi tecnici. Le ispezioni sono svolte da Commissioni nominate dal Presidente del CTR e composte da Arpa, INAIL e Vigili del Fuoco. Nel 2017 sono stati sottoposti ad ispezione 20 stabilimenti di soglia superiore, per 17 dei quali il CTR ha concluso il procedimento, con la formulazione delle prescrizioni e raccomandazioni necessarie per il miglioramento della sicurezza, sulla base dei Rapporti finali di ispezione predisposti dalle sopracitate Commissioni.
Relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore, nel 2017 sono proseguite, da parte di Regione con il supporto di Arpa, le attività finalizzate alla definizione dei criteri di pianificazione, programmazione e svolgimento delle ispezioni sul SGS, che si sono concretizzate con l’approvazione del Piano di ispezioni regionali (DGR n. 84-5515 del 3 agosto 2017) e della proposta di programma delle ispezioni (Determinazione n. 530 del 12.12.2017), formulata sulla base dei criteri definiti nel suddetto Piano.
Le istruttorie dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti di soglia superiore sono finalizzate a valutare l’adeguatezza delle misure tecnico-impiantistiche adottate dalle aziende per prevenire e/o mitigare gli incidenti connessi con i processi svolti; consistono nella disamina delle analisi di sicurezza per individuare le ipotesi incidentali (valutate in termini di frequenza di accadimento di tali eventi, e di magnitudo dei relativi scenari incidentali - rilasci tossici, incendi, esplosioni, sversamenti di sostanze pericolose per l’ambiente), nonché nella verifica di rispondenza di tali ipotesi con la configurazione impiantistica. Tali istruttorie, svolte da gruppi di lavoro nominati dal CTR, a cui partecipano rappresentanti di Arpa e Regione, prevedono numerosi sopralluoghi presso gli impianti e possono protrarsi anch’esse per diversi mesi, in relazione alla complessità dei processi produttivi e alle eventuali problematiche connesse con il contesto territoriale.
La realizzazione di nuovi stabilimenti di soglia superiore o di modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio, sempre negli stabilimenti di soglia superiore, sono valutate dal CTR nell’ambito di procedimenti istruttori, finalizzati al rilascio del Nulla Osta di Fattibilità (NOF).
Nel 2017 Arpa e Regione hanno partecipato a tre istruttorie relative a modifiche riguardanti due stabilimenti della provincia di Verbania (rispettivamente relative alla nuova modalità di movimentazione tramite ferrocisterne di una sostanza tossica per l’uomo e all’aumento del quantitativo di una sostanza pericolosa per l’ambiente) e uno stabilimento della provincia di Alessandria (anche in questo caso la modifica riguarda l’aumento del quantitativo di una sostanza pericolosa).
Arpa può effettuare, altresì, attività di vigilanza presso gli stabilimenti RIR in caso di accadimento di eventi incidentali oppure per verificare l’assoggettabilità di stabilimenti al DLgs 105/15, su richiesta della Regione o dell’Autorità giudiziaria oppure a supporto dei dipartimenti provinciali di Arpa e degli enti territoriali. Nel 2017 le attività di vigilanza hanno interessato tre stabilimenti di trattamento di rifiuti della provincia di Torino, che sono risultati non soggetti alla normativa “Seveso”; le attività sono state effettuate in collaborazione con il Dipartimento territoriale di Arpa nell’ambito di procedimenti di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.

Attività di pianificazione del territorio e dell’emergenza

Le attività di pianificazione dell’emergenza esterna, previste dal DLgs 105/15 in capo al Prefetto, consistono nel definire le procedure di intervento in caso di incidente e fornire una risposta efficace ed efficiente da parte degli enti preposti alla protezione della popolazione e dell’ambiente. Nell’ambito dei gruppi di lavoro finalizzati alla redazione dei Piani di Emergenza Esterna (PEE) agli stabilimenti RIR, sia di soglia superiore che inferiore, Arpa e Regione forniscono alle Prefetture il supporto specialistico sugli scenari incidentali degli stabilimenti, per la definizione delle aree di pianificazione dell’intervento in emergenza, anche tenendo conto delle eventuali vulnerabilità territoriali e ambientali presenti.
Nel 2017 le Prefetture di Alessandria e Biella hanno avviato le attività di revisione e aggiornamento del PEE di uno stabilimento di soglia superiore nei rispettivi territori, la Prefettura di Torino ha avviato i lavori per la predisposizione del PEE di un nuovo stabilimento di soglia inferiore e per l’aggiornamento di altri quattro PEE (di cui un Piano d’area, relativo a tre stabilimenti RIR limitrofi); infine la Prefettura di Vercelli ha predisposto e approvato l’aggiornamento del PEE di uno stabilimento di soglia superiore e ha proseguito le attività per altri quattro stabilimenti presenti nel territorio.

Figura 1
Piano di emergenza Esterno area Tricerro

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Il Decreto Legislativo n. 105/15

Il 29 luglio 2015 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015, che recepisce la Direttiva 2012/18/UE (Seveso III), relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
Il nuovo decreto, che abroga il DLgs 334/99, è stato emanato in primis per armonizzare l’Allegato 1, che definisce i criteri per l’assoggettabilità di uno stabilimento alla normativa Seveso, con il nuovo sistema di classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose del Regolamento CLP (Regolamento CE n.1272/2008 e s.m.i.). Per approfondimenti è possibile consultare la pagina https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/rischi-industriali/rischio-di-incidente-rilevante/assoggettabilita
Il DLgs 105/15, a differenza del DLgs 334/99, che rimandava a diversi decreti attuativi emanati negli anni successivi, è un Testo Unico, costituito da 33 articoli con 17 allegati; questi ultimi sono suddivisi in numerali (da 1 a 6), tratti tal quali dalla Direttiva Europea, e letterali (da A a M), che sono stati introdotti dal recepimento italiano, talvolta fornendo un maggior dettaglio rispetto a quelli numerali. Si citano, ad esempio, gli allegati 2 e C, che riportano le informazioni per la redazione dei Rapporti di Sicurezza, gli allegati 3 e B, che definiscono i contenuti di un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) che gli stabilimenti Seveso sono tenuti ad adottare, e infine gli allegati 4, F e G, relativi ai Piani di Emergenza interna ed esterna agli stabilimenti.
Alcuni allegati sostituiscono precedenti decreti discendenti dal DLgs 334/99 (ad esempio, i già citati allegati B e C e l’allegato D, relativo all’individuazione delle modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio),
mentre altri sono stati emanati ex novo, quali ad esempio quelli relativi agli effetti domino e allo stoccaggio sotterraneo di gas (allegati E ed M).
Una significativa novità del DLgs 105/15 è l’introduzione di oneri a carico dei gestori per lo svolgimento delle attività di controllo previste dalla normativa, vale a dire le istruttorie dei Rapporti di Sicurezza, le ispezioni sul SGS, nonché la verifica delle informazioni contenute nella Notifica trasmessa dai gestori alle autorità competenti; le modalità e le tariffe applicate sono definite nell’allegato I del decreto.
In merito ai soggetti istituzionali coinvolti nell’attuazione della normativa Seveso, per gli stabilimenti di soglia superiore rimangono invariate le competenze del Comitato Tecnico Regionale sulle istruttorie dei Rapporti di Sicurezza, a cui si aggiungono quelle sulle verifiche ispettive sul SGS, precedentemente in capo al Ministero dell’Ambiente. Nell’allegato H del DLgs 105/15 sono riportati i criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni. Per quanto riguarda gli stabilimenti di soglia inferiore, analogamente a quanto già stabilito dal DLgs 334/99, sono previste soltanto le verifiche ispettive sul SGS, in capo alla Regione o al soggetto eventualmente da essa designato.
Per entrambe le tipologie di stabilimenti rimane in capo al Prefetto la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna, che definisce le procedure di intervento in caso di incidente per la protezione della popolazione e dell’ambiente; per quanto riguarda le procedure di pianificazione territoriale e controllo dell’urbanizzazione restano in vigore le disposizioni del DM LLPP 9 maggio 2001.