Fattori che influenzano lo stato della risorsa
Torna su

INDUSTRIA

LA VALUTAZIONE SISTEMATICA DEL RISCHIO AMBIENTALE NELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

La strategia, comune a tutta l’unione europea, per la verifica delle prestazioni ambientali derivanti dalle attività produttive (che comprendono le attività di produzione di beni, commerciali e artigianali nonché, in questo contesto, anche gli allevamenti) prevede l’intervento dell’Amministrazione, da un lato, nel momento del rilascio delle autorizzazioni ambientali e, dall’altro, nella fase del controllo.

Nel corso di entrambi i momenti, le autorità competenti hanno la possibilità di valutare, oltre al rispetto nominale delle norme ambientali di riferimento, le performance ambientali delle attività anche in relazione agli impatti potenziali attesi nei confronti dei sistemi ambientali ed antropici presso i quali le stesse attività insistono.

Una valutazione sistematica del rischio ambientale è tuttavia effettuabile unicamente per quanto riguarda le attività soggette all’autorizzazione integrata ambientale (AIA) nell’ambito dell’attuazione del Piano d’Ispezione Ambientale adottato dalla Regione Piemonte con la DGR 9 maggio 2016, n. 44-3272. Il Piano, in attuazione della direttiva 2010/75/UE (c.d. IED), prevede infatti che le attività ispettive ordinarie presso le installazioni soggette ad AIA siano definite secondo un programma predisposto e aggiornato annualmente da Arpa nel quale la frequenza delle visite in loco per ciascuna installazione è determinata sulla base di una valutazione sistematica dei rischi ambientali che considera:
a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
c) l’eventuale adesione volontaria, da parte del Gestore dell’installazione, al sistema comunitario di ecogestione e audit di cui al del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS).

A tal fine, il Piano ha fatto proprio il Sistema per il Supporto alla Programmazione dei Controlli (SSPC) adottato dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente basato sull’identificazione di parametri assegnati ad ogni stabilimento e raggruppati in insiemi logici che tengono conto del rischio aziendale intrinseco, potenziale e reale, della vulnerabilità del territorio, nonché delle performance ambientali rilevate in esito ai controlli medesimi.

Per ciascuna installazione soggetta ad AIA viene determinato un indice di rischio complessivo dell’azienda sulla base del quale è possibile effettuare una graduazione degli interventi di controllo sia in termini di frequenza, sia per quanto riguarda gli approfondimenti specifici da condurre nel corso delle verifiche.

Attività estrattive

Per quanto attiene il comparto delle attività estrattive, si possono segnalare alcune novità, soprattutto di carattere normativo, intervenute nel corso del 2016, e che vengono sintetizzate nel seguito.
 

1.      la L.R. n. 23 del 17 novembre 2016 “Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave” ha sostituito la precedente L.R. 69/1978, che negli anni era stata ripetutamente modificata ed aggiornata. In particolare, si segnalano alcune novità:

  • viene ribadita la necessità di valorizzare e tutelare le risorse minerarie nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale e del paesaggio, in coerenza con le strategie di sviluppo sostenibile del territorio, di tutela ambientale e paesaggistica e di contenimento del consumo di suolo
  • viene reintrodotta una pianificazione delle attività estrattive a livello regionale, mediante lo strumento del PRAE (Piano regionale delle attività estrattive)
  • viene disciplinata l’attività di cava per la realizzazione di opere pubbliche con un fabbisogno di materiali litoidi superiore a 900.000 metri cubi (si ottimizza l’uso delle risorse garantendo almeno il 50% del fabbisogno richiesto con l’utilizzo di materiali disponibili presso cave già autorizzate; inoltre, si privilegia il riutilizzo di materiali già disponibili, prima di procedere all’estrazione di ulteriori volumetrie)
  • vengono dettate apposite misure per il recupero ambientale dei siti estrattivi
  • viene introdotta una apposita disciplina finalizzata alla valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, a fini turistici, ricreativi e culturali

2.      Con la D.G.R. 22 febbraio 2016 n. 23 - 2943 sono state introdotte alcune semplificazioni all’art. 15.4 delle Norme di Indirizzo del Documento di Programmazione delle Attività estrattive – I Stralcio, che definisce i monitoraggi richiesti agli esercenti di attività estrattive “sotto falda”. Tra queste, l’obbligo per gli esercenti, di presentare entro il 30 novembre di ogni anno, gli aggiornamenti topografici delle aree di cava in un formato digitale secondo le Specifiche di Contenuto per i DB Geotopografici del Catalogo dei Dati Territoriali della Regione Piemonte, adottato, ai sensi dell’art. 59 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82), dal Comitato per le regole  tecniche sui dati territoriali delle Pubbliche Amministrazioni. Tali dati sono ora disponibili, al momento solo per le attività estrattive di competenza regionale, sul Geoportale di Regione Piemonte.

Consulta la serie storica degli indicatori ambientali per i Siti di Estrazione di minerali di prima e seconda categoria (cave e miniere)