Fattori che influenzano lo stato della risorsa
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RUMORE

L'argomento Rumore rientra negli Obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e in particolare nei seguenti:

Obiettivo 3
Salute e benessere, essendo ormai noto che l’esposizione a tale fattore inquinante costituisce una rilevante causa di deterioramento della salute.

Obiettivo 9
Industria, innovazione e infrastrutture, attraverso lo sviluppo di sensori a basso costo (microfoni MEMS) che, abbinato all’incremento dei servizi di trasmissione e gestione di grandi moli di dati, rende sempre più concreta la possibilità di realizzare reti diffuse di monitoraggio acustico.

Obiettivo 11
Città e comunità sostenibili, in quanto la progressiva espansione della popolazione negli agglomerati urbani determina un inevitabile incremento della domanda di mobilità ed un aumento delle attività sociali e di intrattenimento potenzialmente causa di disturbo.



INQUINAMENTO ACUSTICO IN EUROPA

Il 5 marzo 2020 l’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) ha pubblicato il rapporto Noise in Europe – 2020.
Secondo il documento, viene confermato che il traffico stradale è la principale fonte di inquinamento acustico in Europa.
Il rapporto fornisce un aggiornamento dell’evoluzione dell’inquinamento acustico nel periodo 2012-2017, nonché una prospettiva delle future proiezioni del rumore e degli impatti sulla salute associati in Europa, sulla base delle nuove Linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
La relazione esamina anche le azioni intraprese per gestire e ridurre l’esposizione al rumore e rivede i progressi compiuti per raggiungere gli obiettivi sull’inquinamento acustico stabiliti dalla legislazione dell’UE, tra cui la direttiva sul rumore ambientale 2002/49/CE e il 7° programma di azione ambientale (EAP).
In sintesi, si stima che 113 milioni di persone siano esposte a livelli di rumore da traffico a lungo termine, nell’arco delle 24 ore, di almeno 55 dB(A). Nella maggior parte dei paesi europei, oltre il 50% degli abitanti nelle aree urbane è esposto a livelli di rumore stradale superiori a tale soglia.

Il rumore colpisce un numero elevato di cittadini europei e viene percepito dall’opinione pubblica come uno dei maggiori problemi ambientali.
Esso può coinvolgere le persone in maniera sia fisiologica che psicologica, interferendo con attività basilari come il sonno, il riposo, lo studio e la comunicazione.
Anche se gli impatti determinati sulla salute umana sono noti da tempo, ricerche recenti mostrano che questi insorgono a livelli di rumorosità più bassi di quanto si pensasse in precedenza.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha classificato il rumore ambientale come il secondo peggior fattore di stress ambientale in Europa, dietro al solo inquinamento atmosferico causato dal particolato fine (OMS – Linee Guida sul Rumore Ambientale per la Regione Europea (2018)).

Si stima che gli anni di buona salute complessivamente persi nell’Europa occidentale per gli effetti del rumore ambientale, valutati attraverso l’indicatore DALY’s (Disability-Adjusted Life-Years), siano pari 61.000 per problemi cardiaci, 45.000 per riduzione delle capacità cognitive dei bambini e 903.000 per disturbi del sonno (OMS – Linee Guida sul Rumore Ambientale per la Regione Europea (2018)).
Inoltre, gli effetti del rumore sono aggravati quando interagiscono con altri fattori di stress ambientale, come l'inquinamento atmosferico e le sostanze chimiche, condizione che si verifica in particolare nelle aree urbane.

Il rumore si ripercuote anche sulla vita selvatica, sebbene la portata degli effetti a lungo termine, per esempio il cambiamento delle rotte migratorie e l'allontanamento degli animali dalle loro aree preferite di alimentazione e riproduzione, deve essere ulteriormente esaminata.

CRITICITà NELLA TUTELA DAL DISTURBO DA VIBRAZIONI NEGLI EDIFICI

Le vibrazioni indotte da attività produttive e infrastrutture di trasporto negli edifici residenziali sono causa ogni anno di un certo numero di segnalazioni di disturbo.
La valutazione strumentale sull’entità di tali fenomeni rientra tra le attività specialistiche che Arpa Piemonte svolge a supporto dei comuni, ai quali sono demandate le funzioni amministrative di vigilanza e controllo nel quadro più generale dei compiti assegnati dal Testo Unico sugli Enti Locali (TUEL - DLgs 267/00 e s.m.i.).
Premesso ciò, la tutela dal disturbo indotto da tale forma di inquinamento risulta complessa e di difficile attuazione.

Ad oggi non esiste una norma di legge in materia e, in assenza di questa, è possibile fare riferimento unicamente a quanto previsto dalla norma tecnica UNI 9614 “Misura delle vibrazioni negli edifici e criteri di valutazione del disturbo”, emanata nel 1990 e oggetto di sostanziale revisione nel settembre 2017.
L'attuazione della versione aggiornata della norma presenta però da subito una evidente criticità, connessa al suo campo di applicazione: con una formulazione non proprio lineare e chiara, viene stabilito che essa non si applica a sorgenti di vibrazioni o a "manufatti che partecipano ai fenomeni" preesistenti.
Una seconda rilevante problematica è connessa al fatto che l'emanazione della più recente UNI 9614 implica il ritiro della versione precedente. Ciò significa che per gli edifici e/o le sorgenti preesistenti al settembre 2017, ossia la grande maggioranza dei casi, non troverebbe applicazione né la nuova versione della norma né la precedente.

Senza entrare negli aspetti tecnici, vi è inoltre una differenza giuridica sostanziale tra le due versioni della UNI 9614.
In quella ormai ritirata, i valori limite per le diverse tipologie di fenomeni vibratori erano riportati in appendice e considerati parte non integrante della norma stessa, mentre nella versione attuale sono chiaramente esplicitati nel corpo del testo.
Il normatore tecnico ha cercato da un lato di colmare una evidente lacuna del quadro di legge vigente, definendo in modo esplicito i valori limite, dall'altro ha creato un vuoto normativo per tutte le realtà preesistenti.
In ogni caso, quand’anche i livelli vibratori misurati risultassero superiori ai valori massimi fissati dalla suddetta norma, si pone il problema del fondamento giuridico che la norma stessa possiede per l’emissione di un provvedimento restrittivo da parte dei comuni.
La giurisprudenza è molto scarna in tal senso e si limita a pochissimi casi relativi a problematiche indotte da infrastrutture ferroviarie.

Nella sostanza non viene messa in discussione la validità giuridica della UNI 9614 (anche nella formulazione della versione del 1990) ai fini pubblicistici, ma viene cassato il principio secondo cui il superamento dei valori limite da essa fissati sia presupposto sufficiente per l'emanazione di un provvedimento ordinatorio sindacale contingibile e urgente.
Premesso che tale principio non è in alcun modo consolidato a livello giurisprudenziale, rimane aperta la questione se l'azione dell'Amministrazione possa avvenire attraverso provvedimenti restrittivi non urgenti, quali ordinanze semplici e/o diffide emanate dai dirigenti comunali competenti.
Considerate le criticità evidenziate, seppur in modo sintetico, sarebbe quanto mai auspicabile un intervento del legislatore che dia forza di legge a quanto previsto a livello di normazione tecnica, anche per evitare che tutte le problematiche in materia abbiano possibilità di risoluzione unicamente attraverso il contenzioso civilistico.

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