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RISCHI INDUSTRIALI

Le azioni di riduzione dei Rischi industriali concorrono agli Obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, in particolare all'Obiettivo 9:

Costruire infrastrutture resilienti e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile

A seguito del gravissimo incidente avvenuto il 10 luglio 1976 a Seveso è stato intrapreso, a livello comunitario, il processo di regolamentazione degli aspetti di sicurezza inerenti gli stabilimenti che detengono determinate sostanze pericolose (Direttive 82/501/CEE, 96/82/CE, 2003/105/CE e 2012/18/UE), con lo scopo di prevenire gli incidenti rilevanti1 e di limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.
La normativa italiana di riferimento è il Decreto Legislativo n. 105 del 26.06.2015 (recepimento della Direttiva 2012/18/UE) che tiene conto della classificazione di sostanze e miscele pericolose ai sensi del Regolamento CE n. 1272/2008 (Regolamento CLP) e introduce oneri a carico dei gestori per l’effettuazione delle attività di controllo in materia di prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti.
La normativa prevede attività di controllo (ispezioni sui Sistema di Gestione della Sicurezza per tutti gli stabilimenti e istruttorie dei Rapporti di Sicurezza per gli stabilimenti di soglia superiore) e attività di pianificazione del territorio e dell’emergenza.

Attività di controllo Industrie a rischio di incidente rilevante

Le ispezioni sul Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), ai sensi dell’art.27 del D.lgs.105/2015, sono finalizzate ad accertare la conformità del Sistema ai requisiti e ai contenuti specificati dal D.lgs.105/2015 (Allegato B), nonché l’attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti dichiarata dai gestori. Esse prevedono la disamina della documentazione procedurale e tecnica che sostanzia il SGS, con le evidenze della relativa applicazione, nonché la verifica della congruenza tra quanto riportato nella suddetta documentazione e la configurazione dello stabilimento, in termini sia impiantistici che organizzativi/gestionali.

Le attività ispettive prevedono generalmente più accessi in uno stabilimento e possono protrarsi per periodi piuttosto lunghi, in relazione sia alla complessità dello stabilimento, e di conseguenza dell’articolazione del SGS, sia del livello di implementazione di quest’ultimo. Tali ispezioni si concludono con la redazione di una relazione contenente i riscontri effettuati, nonché le raccomandazioni e le prescrizioni per il miglioramento del SGS adottato dallo stabilimento, a cui il gestore deve rispondere con un cronoprogramma di azioni correttive.

Relativamente agli stabilimenti di soglia superiore, la programmazione delle ispezioni sul SGS è effettuata dal Comitato Tecnico Regionale (CTR) del Piemonte sulla base dei criteri stabiliti dal Piano Nazionale delle Ispezioni predisposto da ISPRA. Il CTR è un organo collegiale presieduto dal Direttore regionale dei Vigili del Fuoco e composto da diversi enti, tra cui Arpa (2 rappresentanti) e Regione (un rappresentante), che si riunisce diverse volte all’anno. Le ispezioni sono svolte da Commissioni nominate dal Presidente del CTR e composte da rappresentanti di Arpa, Vigili del Fuoco e INAIL. Nel 2021 sono state effettuate 4 ispezioni sul SGS in altrettanti stabilimenti di soglia superiore (due in provincia di Novara, una in provincia di Alessandria e uno della Città Metropolitana di Torino), di cui una formalmente conclusa con verbale CTR.

Per quanto riguarda gli stabilimenti di soglia inferiore, la programmazione delle ispezioni ordinarie è effettuata dalla Regione su proposta di Arpa, sulla base dei criteri definiti con DGR 84-5515 del 3 agosto 2017. Le ispezioni sono condotte da Arpa, con la collaborazione di funzionari regionali, nelle more del perfezionamento della convenzione tra Regione Piemonte, Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco ed Arpa, prevista dalla DGR 84-5515. Nel 2021 Arpa ha concluso due ispezioni nella Città Metropolitana di Torino e ne ha avviate altre 3 ispezioni (due nella provincia di Cuneo, concluse nei primi mesi del 2022, e una nella Città Metropolitana di Torino).

Le istruttorie dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti di soglia superiore ai sensi dell’art.17 del D.lgs.105/2015 sono finalizzate a valutare l’analisi dei rischi di incidente rilevante connessi con uno stabilimento e l’adeguatezza delle misure tecnico-impiantistiche adottate dal gestore per prevenire e/o mitigare gli incidenti. In particolare, nel corso delle istruttorie sono esaminate le ipotesi incidentali e i relativi scenari (rilasci tossici, incendi, esplosioni, sversamenti di sostanze pericolose per l’ambiente) elaborati dal gestore nel RdS, anche attraverso eventuali valutazioni comparative che prevedono l’utilizzo di software di simulazione, e sono ricercate evidenze in merito alla rispondenza tra l’analisi dei rischi e il reale assetto impiantistico dello stabilimento
Le istruttorie del RdS sono previste con cadenza quinquennale e sono svolte da gruppi di lavoro nominati dal CTR, a cui generalmente partecipano rappresentanti di Arpa e Regione; esse prevedono diversi accessi in stabilimento e possono durare un arco temporale piuttosto lungo, in relazione soprattutto alla complessità dei processi produttivi, alle dimensioni dello stabilimento o alle eventuali problematiche connesse con il contesto territoriale. Nel 2021 si sono conclusi due procedimenti di modifica di stabilimenti della provincia di Alessandria, a cui si aggiunge un contributo finalizzato alla verifica del recepimento delle prescrizioni impartite nella precedente istruttoria per uno stabilimento della provincia di Alessandria. Sono inoltre in corso le attività istruttorie su 11 stabilimenti (3 di Alessandria, 5 della provincia di Novara, 3 nella Città Metropolitana di Torino e 1 nel VCO), avviate a inizio 2021, di cui una conclusa a fine anno, a cui si aggiungono le istruttorie relative ai due stabilimenti più complessi presenti nel territorio piemontese (uno in provincia di Novara e uno in provincia di Alessandria), per le quali sono state trasmesse al CTR delle relazioni intermedie di avanzamento lavori.

Arpa e Regione Piemonte conducono attività di vigilanza sugli stabilimenti RIR per effettuare accertamenti, a seguito di eventi incidentali occorsi, oppure per verificarne l’assoggettabilità al D.Lgs. 105/2015, in relazione ad eventuali comunicazioni di riduzione dei quantitativi di sostanze/miscele pericolose da parte del gestore. Analoghe attività di controllo possono essere condotte anche in stabilimenti non soggetti alla normativa “Seveso”, su richiesta dell’Autorità giudiziaria oppure a supporto dei dipartimenti territoriali di Arpa. Per il 2021 non sono state svolte attività di vigilanza.

Attività di pianificazione del territorio e dell'emergenza

Le attività di pianificazione dell’emergenza esterna (PEE), previste dall’art.21 del D.lgs. 105/2015 per tutti gli stabilimenti che ricadono nel suo campo di applicazione, sono in capo al Prefetto e consistono nella definizione di procedure di intervento in caso di incidente da parte degli enti preposti, a tutela della popolazione e dell’ambiente.
Nell’ambito dei gruppi di lavoro istituiti dalle Prefetture per la redazione e l’aggiornamento dei PEE, Arpa e Regione forniscono un supporto specialistico, sia per quanto riguarda l’analisi degli scenari incidentali degli stabilimenti, necessaria alla definizione delle aree di pianificazione dell’intervento in emergenza, sia relativamente al modello organizzativo di intervento, anche al fine di garantire un’elaborazione uniforme dei PEE sul territorio regionale.

Figura 1
Piano di emergenza esterno provincia di Biella

Nel 2021 Arpa e Regione hanno fornito il proprio contributo tecnico per l’aggiornamento di 6 Piani di Emergenza Esterno (PEE) di stabilimenti a rischio di incidente rilevante della provincia di Cuneo, Vercelli e della Città Metropolitana di Torino. Arpa ha inoltre partecipato alle attività di revisione delle Linee guida per la redazione dei PEE, di cui al DPCM 25/02/2005.

Il D.lgs.105/2015 prevede che i PEE degli stabilimenti RIR vengano periodicamente sperimentati, al fine di testarne l’efficacia; le modalità di sperimentazione dei PEE sono descritte nelle linee guida nazionali di cui alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 1528 del 16/04/2018 e prevedono sostanzialmente due tipologie di esercitazione, per posti di comando (parziale – livello A, o completa – livello B) e prove di soccorso (congiunte – livello C, a scala reale – livello D). Con riferimento alle sopracitate linee guida nazionali, nel 2021 sono proseguite le attività di sperimentazione dei PEE (tre in provincia di Cuneo e una nella Città Metropolitana di Torino), con riferimento alle linee guida nazionali di cui alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 1528 del 16 aprile 2018, che negli anni precedenti avevano già interessato la maggior parte del territorio regionale.

Inoltre, Arpa e Regione forniscono, su richiesta, il proprio supporto agli enti deputati alle attività di pianificazione territoriale (Comuni ed enti territoriali di area vasta) per la valutazione della compatibilità territoriale di progetti che interessano aree prossime a stabilimenti RIR. Regione, inoltre, effettua la disamina dei piani regolatori comunali e dei piani territoriali provinciali, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile del territorio nel tempo senza impedirne lo sviluppo industriale, anche nell’ambito dei procedimenti avviati dagli sportelli unici per le attività produttive – SUAP. Nel 2021 sono stati forniti 3 pareri nell’ambito di procedimenti di VIA in merito alla verifica di assoggettabilità alla normativa “Seveso” di impianti di recupero rifiuti della provincia di Vercelli e di Biella.

Con l’entrata in vigore della Legge n.132 del 1/12/2018 è prevista per gli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna (PEE), in analogia agli stabilimenti RIR. Tali PEE, ai sensi dell’art. 26 della suddetta legge, sono predisposti da parte del Prefetto d’intesa con la regione e con gli enti locali interessati, sulla base delle informazioni fornite dai gestori dei suddetti impianti
Nel 2021 la Prefettura di Torino, nelle more della definizione delle Linee guida per la predisposizione di tali PEE previste dalla Legge 132/2018 ha attivato un Gruppo di Lavoro a cui ha partecipato anche Arpa per la definizione di un modello di PEE speditivo che è stato approvato nell’aprile dello stesso anno. Con DPCM del 27 agosto 2021 sono state approvate le sopracitate linee guida e il suddetto Gruppo di Lavoro ha definito l’impianto generale e i contenuti che devono caratterizzare ogni singolo PEE relativo a ciascun impianto di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti; nei primi mesi del 2022 sono già stati approvati circa una ventina di Piani a fronte di un numero complessivo di impianti pari a circa 500.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla pagina tematica del sito di Arpa Piemonte.

Impianti di distribuzione carburanti

Ai sensi della Legge Regionale 31 maggio 2004 n. 14 (“Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti”), ARPA Piemonte partecipa alle commissioni quindicennali, istituite e convocate dal Comune competente, unitamente ad un funzionario comunale e ad un rappresentante del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio. Compito della commissione è la verifica dell’idoneità tecnica dell’impianto ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale. Tale verifica comprende gli aspetti legati a specifiche competenze di Comune, Vigili del Fuoco ed ARPA.

In merito alle competenze di Arpa Piemonte, si fa presente che le stesse non si limitano alla sola tutela ambientale, bensì contemplano anche l’accertamento dell’idoneità degli impianti sotto il profilo della sicurezza. Quest’ultimo aspetto di materia impiantistica è definito anche dai contenuti della D.G.R. 3 ottobre 2016, n. 7-4000: “Approvazione linee Guida per la definizione dei rapporti tra i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Regionali e l’Agenzia per la Protezione Ambientale (ARPA) del Piemonte. Revoca della D.G.R. n° 17-11422 dell’8 maggio 2009.

La verifica in campo è svolta a livello sia documentale sia tecnico pratico. In sede di commissione di collaudo ARPA considera, oltre ad una pluralità di aspetti, le matrici: “Aria”, “Acqua”, “Suolo”, “Rifiuti”; svolge poi accertamenti sugli impianti elettrici ed a pressione con i relativi approfondimenti peculiari.

In merito alle verifiche previste dalla Parte IV D.Lgs. 152/2006 s.m.i.Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” come tenuta registro di carico e scarico rifiuti, formulari di identificazione, ecc., è opportuno segnalare che, negli ultimi anni, sempre meno impianti effettuano le tipiche attività artigianali della “stazione di servizio” di un tempo, come il cambio olio ed il cambio gomme. Ne consegue, di fatto, l’esclusione dell’impianto esaminato dall’ambito di applicazione della normativa specifica ovvero dalla definizione di “produttore di rifiuto” così come definito dall’art. 183, lett. f), D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Per la verifica della matrice “Suolo” si focalizza l’attenzione sulla coerenza tra stato di fatto ed elaborati planimetrici in modo da avere riscontro della posizione, del numero e della tipologia dei serbatoi interrati e dei relativi tubi di equilibrio. Secondo le specifiche norme tecniche (D.M. 31/07/1934 e s.m.i.; D.M. 29/11/2002 e s.m.i.) sono poi eseguite delle verifiche visive e documentali a garanzia della tenuta dei menzionati dispositivi di stoccaggio.

Per la matrice “Acqua” oltre ad accertare il destino delle eventuali acque reflue industriali e domestiche viene verificata l’attuazione del “Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di dilavamento” in applicazione al Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R. e s.m.i.

Per la matrice “Aria” vengono verificate le dotazioni impiantistiche ed i relativi obblighi di documentazione previsti dalla Parte V D.Lgs. 152/2006 s.m.i.Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”.

Proprio in merito alla “salute” dell’aria che respiriamo, di seguito si coglie l’occasione per fornire spunti di approfondimento sul tema del recupero vapori di benzina.

Recupero vapori di Benzina

La “benzina”, i cui vapori sono considerati nocivi per la salute umana e per l’ambiente, viene ottenuta principalmente per distillazione frazionata dei petroli grezzi. Si tratta di una miscela di idrocarburi liquidi alifatici saturi o insaturi e aromatici e costituisce il più comune carburante utilizzato, da oltre cent’anni, nei motori a scoppio a combustione interna.

Il Parlamento europeo, partendo dal presupposto della natura transfrontaliera della matrice “Aria”, ha sviluppato emanato e messo in atto una serie atti comunitari finalizzati a contrastare la produzione di inquinanti atmosferici. È dimostrato che le emissioni di COV, compresi i vapori di benzina, possono contribuire ad aggravare i problemi di qualità dell’aria coadiuvando anche alla formazione dell’ozono troposferico.

Due le principali direttive europee di riferimento:

La Direttiva 2009/126/CE stabilisce misure intese a ridurre la quantità di vapori di benzina che altrimenti verrebbero emessi nell’atmosfera durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.

Il “sistema di recupero dei vapori” è definito come l'insieme dei dispositivi atti a prevenire l'emissione in atmosfera di COV durante i rifornimenti di benzina di autoveicoli. Tale insieme di dispositivi comprende pistole di erogazione predisposte per il recupero dei vapori, tubazioni flessibili coassiali o gemellate, ripartitori per la separazione della linea dei vapori dalla linea di erogazione del carburante, collegamenti interni ai distributori, linee interrate per il passaggio dei vapori verso i serbatoi, e tutte le apparecchiature e i dispositivi atti a garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza ed efficienza.

La direttiva 2009/126/CE In 6 punti.

Hanno l’obbligo di installare dei sistemi di recupero dei vapori di benzina di fase II:

  • stazioni di servizio oggetto di una ristrutturazione completa o nuove con uno smercio annuale di oltre 500 m3 di benzina ed altre stazioni di servizio con un flusso annuo di oltre 100 m3 situate in edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza;
  • stazioni di servizio esistenti più grandi, il cui flusso è superiore a 3000 m3; (installazione entro il 2018);

L’apparecchiatura di recupero dei vapori di benzina deve:

  • essere certificata dal produttore in conformità con le norme tecniche pertinenti, e deve essere in grado di catturare almeno l’85% dei vapori di benzina. L’efficienza del sistema di recupero deve essere testata mediante autocontrolli con cadenza almeno annuale. Lo scopo della prova è quello di accertare appunto il rapporto V/L (volume aria recuperata /litri erogati);
  • la cui efficienza deve essere verificata almeno una volta l’anno oppure ogni 3 anni se la stazione dispone di attrezzatura di controllo automatico;
  • i metodi di verifica e le norme utilizzate per determinare l’efficienza dei sistemi di recupero sono armonizzati ai sensi della Direttiva 2014/99/UE.

Obblighi di informazione

  • le stazioni di servizio che abbiano installato un sistema di recupero dei vapori di benzina di fase II devono informare i consumatori collocando un cartello, un adesivo o qualsiasi altra forma di notifica sul distributore di benzina o nelle sue vicinanze.

Le verifiche di ARPA

Negli anni il contenuto delle citate direttive è stato recepito dalla legislazione italiana. Nello specifico, secondo i contenuti degli allegati VII e VIII e dell’art. 277 Parte V D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., gli erogatori di benzina all’interno degli impianti di distribuzione carburanti, così come definiti dall’art. 3 comma 3 Legge Regionale 31 maggio 2004, n. 14, devono essere dotati dei previsti Sistemi di recupero vapori di fase II.

Come sopra anticipato, i controlli di ARPA sono mirati al controllo del rispetto della vigente normativa e, in questo contesto, sono finalizzati a verificare le dotazioni impiantistiche ed i relativi obblighi di documentazione previsti dalla Parte V D.Lgs. 152/2006 s.m.i.Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”.

Una volta ispezionata internamente la colonnina di erogazione (tramite “apertura” del fasciame) ARPA, mediante la consultazione dell’apposito “Registro Impianto” e relativa documentazione (che devono sempre essere disponibili presso l'impianto), verifica che siano stati eseguiti i previsti autocontrolli di efficienza. Se gli autocontrolli non rispettano la cadenza statuita (per la maggior parte degli impianti annuale) si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 279 comma 7 per violazione dell’art 277 comma 12 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. che corrisponde ad una somma compresa tra un minimo di 15500 ed un massimo di 155000 euro.

La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

I numeri:

Secondo quanto previsto dall’art. 6 della Legge Regionale 31 maggio 2004 n. 14, il “Collaudo”, cui ARPA Piemonte partecipa effettuando i sopraelencati controlli, è disposto dal Comune competente su richiesta del titolare dell'autorizzazione.

In Piemonte, ad oggi, sono presenti più di 1600 impianti di distribuzione stradali e 12 impianti lacuali.

Lungo l’arco temporale degli ultimi 4 anni (2018-2021), sull’intera Regione Piemonte sono stati convocati ed eseguiti da ARPA 82 collaudi quindicennali con una media di circa 20 all’anno.