Fattori che influenzano lo stato della risorsa
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INDUSTRIA

LA VALUTAZIONE SISTEMATICA DEL RISCHIO AMBIENTALE NELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

La strategia, comune a tutta l’unione europea, per la verifica delle prestazioni ambientali derivanti dalle attività produttive (che comprendono le attività di produzione di beni, commerciali e artigianali nonché, in questo contesto, anche gli allevamenti) prevede l’intervento dell’Amministrazione, da un lato, nel momento del rilascio delle autorizzazioni ambientali e, dall’altro, nella fase del controllo.
Nel corso di entrambi i momenti, le autorità competenti hanno la possibilità di valutare, oltre al rispetto nominale delle norme ambientali di riferimento, le performance ambientali delle attività anche in relazione agli impatti potenziali attesi nei confronti dei sistemi ambientali ed antropici presso i quali le stesse attività insistono.

Una valutazione sistematica del rischio ambientale è tuttavia effettuabile unicamente per quanto riguarda le attività soggette all’autorizzazione integrata ambientale (AIA) nell’ambito dell’attuazione del Piano d’Ispezione Ambientale adottato dalla Regione Piemonte con la DGR 44-3272 del 9/05/16. Il Piano, in attuazione della direttiva 2010/75/UE (c.d. IED), prevede infatti che le attività ispettive ordinarie presso le installazioni soggette ad AIA siano definite secondo un programma predisposto e aggiornato annualmente da Arpa nel quale la frequenza delle visite in loco per ciascuna installazione è determinata sulla base di una valutazione sistematica dei rischi ambientali che considera:
  1. gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
  2. il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
  3. l’eventuale adesione volontaria, da parte del Gestore dell’installazione, al sistema comunitario di ecogestione e audit di cui al del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS).

A tal fine, il Piano ha fatto proprio il Sistema per il Supporto alla Programmazione dei Controlli (SSPC) adottato dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente basato sull’identificazione di parametri assegnati ad ogni stabilimento e raggruppati in insiemi logici che tengono conto del rischio aziendale intrinseco, potenziale e reale, della vulnerabilità del territorio, nonché delle performance ambientali rilevate in esito ai controlli medesimi.

Per ciascuna installazione soggetta ad AIA viene determinato un indice di rischio complessivo dell’azienda sulla base del quale è possibile effettuare una graduazione degli interventi di controllo sia in termini di frequenza, sia per quanto riguarda gli approfondimenti specifici da condurre nel corso delle verifiche.

Attività estrattive

Le attività estrattive sono classificate in due principali categorie ai sensi dell’art 2  del Regio Decreto n. 1443/1927 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere” che specifica l’appartenenza delle varie sostanze minerali alle categorie miniera (prima categoria) e cava (seconda categoria).

 Nella Regione Piemonte nel 2020 erano attive 21 concessioni minerarie (materiali di prima categoria) rilasciate per la coltivazione di giacimenti di minerali auriferi, talco, olivina, caolino, argille refrattarie, argille per porcellana e terraglia forte, feldspati. I minerali estratti sono impiegati nell’industria cosmetica, nella plastica, nell’industria siderurgica e per la produzione di materiali ceramici e refrattari. Alcune concessioni minerarie per la produzione di feldspato riprendono vecchie discariche di ex cave di granito ottimizzando il recupero di materia prima e il riassetto ambientale di aree degradate e instabili.

 

Le attività di cava, relative ai materiali di seconda categoria, sono suddivise in tre comparti, in funzione del materiale estratto:

  • Comparto I - aggregati per le costruzioni e le infrastrutture;
  • Comparto II - pietre ornamentali;
  • Comparto III - materiali industriali.

 

Nella Regione Piemonte nel 2020 erano attive 145 cave di materiali del primo comparto, 125 cave di materiali del secondo comparto e 47 del terzo comparto.

Le cave del primo comparto sono più distribuite sul territorio piemontese, anche in virtù del valore dei materiali relativamente basso, sul quale non può incidere troppo il costo del trasporto. Fanno eccezione alcuni giacimenti caratterizzati da materiali  particolarmente pregiati, che possono rifornire impianti o aree collocate a maggiore distanza.

Le cave del secondo comparto sono storicamente concentrate in aree ben delimitate della Provincia del VCO e dell’area tra Torinese e Cuneese, anche se non mancano piccoli giacimenti localizzati in altre aree. I materiali sono particolarmente pregiati e sono spesso destinati ai mercati esteri.

Il terzo comparto comprende cave di argilla, calcari, dolomie, gessi e materiali silicei. Tali materiali sono destinati ad una successiva lavorazione industriale e possono essere destinati al mercato regionale, regionale o all’esportazione.

La tabella seguente riporta le volumetrie estratte nel 2020 ed il numero di cave suddivise per Provincia e per litotipo. Nella seconda parte di ogni tabella le volumetrie sono aggregate distinguendo i materiali di prima categoria da quelli di seconda categoria, a loro volta suddivisi per comparto.


Fonte: Regione Piemonte Banca dati delle Attività Estrattive

Tabella 1
Siti di estrazione minerale di prima e seconda categoria (cave e miniere)


Fonte: Regione Piemonte, Banca Dati Attività Estrattiva, Direzione Competitività del Sistema regionale

Piano Regionale delle Attività Estrattive

Nel corso del 2021 è proseguito il lavoro di redazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE).

Nell’ultimo trimestre del 2020 e nella prima parte del 2021 si è svolto un lavoro di concertazione con gli Enti e con le associazioni di categoria degli operatori di settore per definire gli aspetti cartografici relativi alla pianificazione in via di redazione. I laboratori cartografici, così definiti, si sono svolti con una serie di riunioni nel corso delle quali sono stati presentate le prime ipotesi di bacini e poli estrattivi che hanno costituito la base di partenza per la pianificazione regionale e per la redazione del PRAE.

Su questa base, nel corso del 2021, si è proceduto a diversi passaggi di correzione della cartografia affinando la definizione dei poli a livello catastale. Tale livello di approfondimento si rende necessario a causa della previsione dell art 7 c.2 della l.r. 23/2016 che recita “Il PRAE ha valore di strumento sovraordinato rispetto alla pianificazione urbanistica locale relativamente alle individuazioni e perimetrazioni dei poli estrattivi e dei loro sviluppi, nonché per le previsioni riguardanti i siti estrattivi esistenti e i loro ampliamenti all'interno dei bacini estrattivi, purché nei limiti dimensionali e qualitativi e secondo le modalità e i criteri localizzativi indicati nel PRAE stesso. In tale caso, le previsioni del PRAE sostituiscono automaticamente le eventuali diverse previsioni contenute negli strumenti urbanistici, se non sono relative ad aree urbanizzate o destinate allo sviluppo urbanistico o infrastrutturale e se la destinazione d'uso prevista dal progetto di coltivazione al termine della coltivazione stessa, se diversa da quella iniziale, non è vietata dal PRAE. La presenza di tali previsioni deve essere espressamente evidenziata, a pena di inefficacia delle stesse, nell'atto di adozione e di approvazione del PRAE. A tali previsioni, all'atto dell'adozione, sono applicate le misure di salvaguardia di cui all' articolo 58 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo)“.

Nel corso del 2021 il gruppo di lavoro del PRAE ha continuato la redazione della relazione di Piano e del Rapporto ambientale, tenendo conto della osservazioni pervenute nel corso della prima conferenza di copianificazione in previsione di pervenire alla definizione di una bozza di Piano e di Rapporto ambientale nel primo semestre del 2022.

Piano di controllo delle soluzioni idroalcoliche impiegate a seguito dell'emergenza COVID

Introduzione

A seguito dell’emergenza sanitaria COVID 19 si sono resi necessari molti accorgimenti al fine di contenere la propagazione del virus. Tra i vari comportamenti che sono stati adottati dalla popolazione, di particolare rilevanza risulta la corretta igiene delle mani per la quale è importante l’utilizzo di prodotti specifici per la cute.

Come riportato nel Rapporto ISS COVID-19 • n. 19/2020 del 13 luglio 2020:

“Ai fini di un appropriato utilizzo, va precisato che i vari prodotti per la disinfezione (con specifiche proprietà nei confronti dei microrganismi), sono diversi dai detergenti e dagli igienizzanti con i quali, pertanto, non vanno confusi. Per questi ultimi, tra l’altro, non è prevista alcuna autorizzazione preventiva ma devono essere conformi alla normativa sui detergenti (igienizzanti per gli ambienti) o sui prodotti cosmetici (igienizzanti per la cute) o ad altra normativa pertinente.”

Quindi la prima distinzione da fare è sulla tipologia di prodotto che viene usato per la detersione delle mani: disinfettante o igienizzante, quindi se l’azione svolta è disinfettare o igienizzare.

Secondo il DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1997, n. 274 “Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”:

I disinfettanti sono biocidi o presidi medici chirurgici che hanno come scopo principale l’azione battericida, cioè eliminare i batteri nocivi al 99.99%.

Gli igienizzanti, invece, possono essere cosmetici. Sono cosmetici quei prodotti che hanno come scopo principale proteggere e mantenere in buono stato la pelle e come funzione secondaria un effetto antibatterico. Quindi le sostanze igienizzanti sono attive nei confronti degli agenti patogeni, ma non sono considerate disinfettanti in quanto non autorizzati dal Ministero della Salute come presidi medico chirurgici.

Riferimenti normativi

Presidi Medico Chirurgici (PMC) o Prodotti Biocidi: se un prodotto viene immesso sul mercato vantando un’azione disinfettante (a meno di prodotti che ricadono nella definizione di dispositivi medici) è necessario ottenere un’autorizzazione per l’immissione sul mercato come PMC o Prodotto Biocida.  La normativa di riferimento per questa categoria di prodotti è il Regolamento (UE) 528/2012 (noto come BPR, Biocidal Products Regulation) e il DPR 392/1998.

Prodotti Cosmetici: se un prodotto viene immesso sul mercato come prodotto per la pulizia delle mani, eventualmente con azione secondaria igienizzante, allora viene identificato come prodotto cosmetico e dovrà seguire quanto previsto dal Regolamento 1223/2009 e s.m.i.. In particolare, qualsiasi impiego del termine “igienizzante” deve essere chiaramente presentato quale funzionalità secondaria attribuita al prodotto rispetto alla funzione principale di detersione, resa esplicita anche visivamente e graficamente in etichetta.

Piano di controllo - campionamenti

In considerazione della necessità occorsa di grandi quantitativi di prodotti igienizzanti/disinfettanti per la cute il mercato ha risposto rapidamente ponendo in commercio moltissime tipologie di tali prodotti.

La Regione Piemonte con D.D. 9 giugno 2020, n. 568 ha disposto nei mesi di giugno e luglio un’attività di controllo sull’intero territorio regionale mediante campionamenti di miscele di gel o soluzione igienizzante. I campioni prelevati sono stati analizzati presso l’ARPA Piemonte, quale laboratorio di riferimento regionale che esegue le analisi durante le attività di controllo ufficiale REACH/CLP, come previsto dalla DGR n. 25 – 3178 del 18 aprile 2016.

Ulteriori campionamenti sono stati effettuati dai NAS Carabinieri.

 

Controllo analitico

Nel 2020 sono stati prelevati complessivamente 41 campioni:

- soltanto 4 sono disinfettanti e in particolare PMC (meno diffusi sul mercato probabilmente a causa dell’iter autorizzativo),

- la maggior parte dei prodotti igienizzanti ha come ingrediente principale l’alcol denaturato,

- un campione non è a base alcol ma l’azione disinfettante è svolta dal principio attivo Clorexidina digluconate, tale sostanza è ammessa nei PMC.

 

Sui campioni prelevati è stata effettuata la determinazione di:

1)    Titolo alcolometrico volumico (%vol)

2)    Metanolo (mg/l)

Valutazione dei risultati

Sono stati riscontrati 4 campioni non conformi (circa il 10% dei campioni analizzati).

Si possono individuare le seguenti due tipologie principali di situazioni di non conformità:

  1. soluzioni igienizzanti su cui è stato riscontrato un tenore di alcool inferiore a quanto dichiarato in etichetta (A e B);
  2. soluzioni igienizzanti prive di indicazioni in etichettatura ma con un tenore di alcool inferiore a quello ritenuto come minimo accettabile (60%).La nota dell'ISSProtocollo generale AOO-ISS 21/04/2020 14459ricorda che, in generale, secondo l'Oms "i prodotti a base di alcol destinati, alla sanificazione delle mani, in ambito comunitario" devono avere una percentuale di etanolo "almeno del 60% che viene, invece, portata tra il 60 e l'80% per i medesimi prodotti destinati in ambito sanitario" (C e D).

 

Campione

Dichiarato

Riscontrato

A

60%

52%

B

70%

60%

C

nd

44%

D

nd

52%

 

 

Prospettive 2021

Dal punto di vista analitico, oltre al titolo alcolometrico volumico complessivo, si è esteso il campo indagato procedendo alla messa a punto di metodiche per la determinazione dei singoli alcoli: etanolo, 2-propanolo ed 1-propanolo.

Sono attualmente in corso, e si svilupperanno nel prosieguo dell’anno, analisi per altre agenzie ARPA e per altri enti quali NAS/ASL dislocate nelle varie regioni.

Continua la collaborazione ed il confronto con l’ISS ed il Ministero della Salute.