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RISCHI INDUSTRIALI

Per quanto riguarda le attività di controllo, nel 2019 è stato completato il programma triennale delle ispezioni sul Sistema di Gestione della Sicurezza in tutti gli stabilimenti di soglia superiore del Piemonte


L'argomento Rischi industriali rientra negli Obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, in particolare nell'Obiettivo 9:

Costruire infrastrutture resilienti e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile


A seguito del gravissimo incidente avvenuto il 10 luglio 1976 a Seveso è stato intrapreso, a livello comunitario, il processo di regolamentazione degli aspetti di sicurezza inerenti gli stabilimenti che detengono determinate sostanze pericolose (Direttive 82/501/CEE, 96/82/CE, 2003/105/CE e 2012/18/UE), con lo scopo di prevenire gli incidenti rilevanti1 e di limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.

La normativa italiana di riferimento è il Decreto Legislativo n. 105 del 26.06.2015 (recepimento della Direttiva 2012/18/UE) che tiene conto della classificazione di sostanze e miscele pericolose ai sensi del Regolamento CE n. 1272/2008 (Regolamento CLP) e introduce oneri a carico dei gestori per l’effettuazione delle attività di controllo in materia di prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti.

Prevenzione

Uno stabilimento è soggetto al D.Lgs 105/2015 per la detenzione di sostanze/miscele pericolose ricomprese nelle categorie di pericolo (per la salute, fisici, per l’ambiente) e/o nell’elenco delle sostanze nominali (es. cloro, idrogeno, ossido di etilene, metanolo) di cui all’Allegato 1 al decreto, in quantità superiori a specifiche soglie.

Gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR) sono inseriti in un inventario nazionale gestito da ISPRA, a seguito della presentazione della Notifica (art.13), e si distinguono in stabilimenti di soglia inferiore e in quelli di soglia superiore, in relazione ai quantitativi di sostanze/miscele pericolose potenzialmente presenti. I gestori degli stabilimenti RIR devono redigere il documento di Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ed attuare il Sistema di Gestione della Sicurezza (art.14); inoltre, per gli stabilimenti di soglia superiore è richiesta la redazione del Rapporto di Sicurezza (art.15).

Controlli

Il D.Lgs 105/2015 prevede le seguenti attività di controllo e valutazione:

  • istruttorie dei Rapporti di Sicurezza (RdS), di cui all’art.17 del D.Lgs 105/2015, che contengono le valutazioni sui possibili scenari incidentali (emissioni, incendi, esplosioni) connessi con le sostanze pericolose potenzialmente presenti, in termini di frequenza di accadimento e di distanze di danno. Nel procedimento istruttorio sono esaminate le analisi dei rischi effettuate dai gestori, al fine di valutare l’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate per prevenire gli eventi incidentali e/o per mitigarne le conseguenze. Sono oggetto di valutazione istruttoria anche la realizzazione di nuovi stabilimenti di soglia superiore e le modifiche che determinano un aggravio del preesistente livello di rischio, finalizzata al rilascio del Nulla Osta di Fattibilità.
  • ispezioni sul Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), di cui all’art.27 del D.Lgs 105/2015, finalizzate ad accertare l’adeguatezza della Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e la conformità del SGS ai requisiti stabiliti dal decreto (Allegato B), mediante la valutazione dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione adottati. Nell'ambito di tali ispezioni e sulla base delle risultanze dell’analisi dei rischi di incidente rilevante, sono esaminate le attività fondamentali del SGS, quali ad esempio la formazione, l'informazione e l'addestramento dei lavoratori in situ, la manutenzione delle apparecchiature critiche di processo (serbatoi, pompe, reattori, manichette di travaso, ecc.) o di sicurezza (strumentazione di controllo, presidi antincendio, ecc.), la gestione delle modifiche, l’analisi di anomalie, quasi incidenti ed incidenti occorsi in stabilimento, la gestione delle possibili emergenze.

Pianificazione

Il D.Lgs 105/2015 prevede la pianificazione e la programmazione delle ispezioni sui Sistemi di Gestione della Sicurezza sulla base di specifici criteri, al fine di definire priorità di controllo in relazione ai rischi di incidente rilevante connessi con gli stabilimenti. Tale attività è in capo all’Autorità competente, rappresentata dal Comitato Tecnico Regionale (CTR) di cui all’art.10 del decreto per gli stabilimenti di soglia superiore e dalla Regione per gli stabilimenti di soglia inferiore.

Inoltre, Il D.Lgs 105/2015 prevede per gli stabilimenti RIR, sia la pianificazione dell’emergenza esterna, sia la pianificazione del territorio circostante. La prima attività è in capo al Prefetto (art. 21) che, d’intesa con la Regione, deve predisporre il Piano di Emergenza Esterno (PEE), con lo scopo di definire procedure codificate per minimizzare gli effetti di danno sull'uomo e sull'ambiente al verificarsi di un evento incidentale in uno stabilimento RIR.

La pianificazione del territorio (art.22) prevede che i Comuni e gli enti di area vasta adeguino i rispettivi strumenti urbanistici al fine di garantire il rispetto di requisiti minimi di sicurezza in caso di costruzione di nuovi stabilimenti RIR, modifiche a quelli esistenti e realizzazione di nuovi insediamenti o infrastrutture che possono rappresentare delle vulnerabilità territoriali o ambientali (luoghi frequentati dalla collettività ad uso pubblico o privato, zone residenziali, aree naturali protette, ecc.).

Attività di Arpa Piemonte

L’attività di Arpa Piemonte in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti si esplica sia nell’ambito delle attività di controllo sia in quelle di supporto tecnico-scientifico alle autorità preposte alla pianificazione del territorio e dell’emergenza esterna.

Per quanto riguarda le attività di controllo, Arpa, in qualità di componente del CTR, partecipa alle fasi di pianificazione e programmazione delle ispezioni sul SGS degli stabilimenti di soglia superiore; svolge inoltre l’attività ispettiva e partecipa ai gruppi di lavoro per l’istruttoria tecnica dei rapporti di sicurezza. Anche per quanto riguarda gli stabilimenti di soglia inferiore, Arpa effettua le ispezioni sul SGS supportando la Regione nelle attività di pianificazione e programmazione. Ulteriori attività di controllo consistono nell’accertamento dell’eventuale condizione di assoggettabilità di uno stabilimento alla normativa “Seveso”, su richiesta della Regione, dell’Autorità giudiziaria o a supporto dei dipartimenti provinciali di Arpa e degli enti territoriali.

Per quanto concerne il supporto tecnico-scientifico alle autorità incaricate della pianificazione dell’emergenza esterna e della pianificazione del territorio, l’attività di Arpa si esplica con la valutazione degli scenari incidentali ipotizzati dai gestori nell’ambito di gruppi di lavoro o a seguito di richieste specifiche da parte degli enti territoriali. Nel primo caso, le valutazioni sono finalizzate all’individuazione delle aree di pianificazione sulla base di una codifica standardizzata della gravità degli effetti di danno; nel secondo caso le valutazioni sono volte ad accertare eventuali situazioni di incompatibilità territoriale e/o ambientale tenendo conto delle stime probabilistiche e di magnitudo che caratterizzano gli scenari incidentali di uno stabilimento.

In materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, la normativa prevede attività di controllo (ispezioni sui Sistema di Gestione della Sicurezza per tutti gli stabilimenti e istruttorie dei Rapporti di Sicurezza per gli stabilimenti di soglia superiore) e attività di pianificazione del territorio e dell’emergenza.

Attività di controllo Industrie a Rischio di Incidente rilevante

Le ispezioni sul Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), ai sensi dell’art.27 del D.lgs.105/2015, sono finalizzate ad accertare la conformità del Sistema ai requisiti e ai contenuti specificati dal D.lgs.105/2015 (Allegato B), nonché l’attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti dichiarata dai gestori. Esse prevedono la disamina della documentazione procedurale e tecnica che sostanzia il SGS, con le evidenze della relativa applicazione, nonché la verifica della congruenza tra quanto riportato nella suddetta documentazione e la configurazione dello stabilimento, in termini sia impiantistici che organizzativi/gestionali. 

Le attività ispettive prevedono generalmente più accessi in uno stabilimento e possono protrarsi per periodi piuttosto lunghi, in relazione sia alla complessità dello stabilimento, e di conseguenza dell’articolazione del SGS, sia del livello di implementazione di quest’ultimo. Tali ispezioni si concludono con la redazione di una relazione contenente i riscontri effettuati, nonché le raccomandazioni e le prescrizioni per il miglioramento del SGS adottato dallo stabilimento, a cui il gestore deve rispondere con un cronoprogramma di azioni correttive.

Relativamente agli stabilimenti di soglia superiore, la programmazione delle ispezioni sul SGS è effettuata dal Comitato Tecnico Regionale (CTR) del Piemonte sulla base dei criteri stabiliti dal Piano Nazionale delle Ispezioni predisposto da ISPRA. Il CTR è un organo collegiale presieduto dal Direttore regionale dei Vigili del Fuoco e composto da diversi enti, tra cui Arpa (2 rappresentanti) e Regione (un rappresentante), che si riunisce diverse volte all’anno. Le ispezioni sono svolte da Commissioni nominate dal Presidente del CTR e composte da rappresentanti di Arpa, Vigili del Fuoco e INAIL. Nel 2020 sono state effettuate 3 ispezioni supplementari sul SGS in altrettanti stabilimenti di soglia superiore (due in provincia di Vercelli e uno in provincia di Asti), che erano risultati particolarmente critici nell’ispezione ordinaria svolta l’anno precedente e sono state finalizzate a verificare l’ottemperanza alle numerose prescrizioni formulate. Sono inoltre state avviate dal CTR altre 4 ispezioni in stabilimenti di soglia superiore, due in provincia di Novara, una di Alessandria e una della Città Metropolitana di Torino, che risultano ancora in corso, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Per quanto riguarda gli stabilimenti di soglia inferiore, la programmazione delle ispezioni ordinarie è effettuata dalla Regione su proposta di Arpa, sulla base dei criteri definiti con DGR 84-5515 del 3 agosto 2017. Le ispezioni sono condotte da Arpa, con la collaborazione di funzionari regionali, nelle more del perfezionamento della convenzione tra Regione Piemonte, Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco ed Arpa, prevista dalla DGR 84-5515.

Nel 2020 Arpa ha completato le attività previste dalla programmazione regionale, svolgendo un’ispezione nella provincia di Alessandria e una nella Città Metropolitana di Torino; in relazione al persistere dell’emergenza sanitaria, la Regione ha approvato ad agosto 2020 la proposta di Arpa di programma delle ispezioni, di cui alla DGR n. 84-5515 del 3 agosto 2017, ma non ha ritenuto opportuno avviare nuove ispezioni SGS.

Le istruttorie dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti di soglia superiore ai sensi dell’art.17 del D.lgs.105/2015 sono finalizzate a valutare l’analisi dei rischi di incidente rilevante connessi con uno stabilimento e l’adeguatezza delle misure tecnico-impiantistiche adottate dal gestore per prevenire e/o mitigare gli incidenti. In particolare, nel corso delle istruttorie sono esaminate le ipotesi incidentali e i relativi scenari (rilasci tossici, incendi, esplosioni, sversamenti di sostanze pericolose per l’ambiente) elaborati dal gestore nel RdS, anche attraverso eventuali valutazioni comparative che prevedono l’utilizzo di software di simulazione, e sono ricercate evidenze in merito alla rispondenza tra l’analisi dei rischi e il reale assetto impiantistico dello stabilimento. 

Le istruttorie del RdS sono previste con cadenza quinquennale e sono svolte da gruppi di lavoro nominati dal CTR, a cui generalmente partecipano rappresentanti di Arpa e Regione; esse prevedono diversi accessi in stabilimento e possono durare un arco temporale piuttosto lungo, in relazione soprattutto alla complessità dei processi produttivi, alle dimensioni dello stabilimento o alle eventuali problematiche connesse con il contesto territoriale. Nel 2020 si sono conclusi un procedimento relativo a modifica di uno stabilimento della provincia di Alessandria e 10 procedimenti relativi a stabilimenti di soglia superiore esistenti (tre in provincia Alessandria, due a Vercelli, due a Novara, due nella Città Metropolitana di Torino e uno a Cuneo), a cui si aggiungono tre contributi finalizzati alla verifica del recepimento delle prescrizioni impartite in precedenti istruttorie, due per la provincia di Novara e uno per Alessandria. Sono inoltre in corso le attività di istruttoria relative ai due stabilimenti più complessi presenti nel territorio piemontese (uno in provincia di Novara e uno in provincia di Alessandria), per le quali nel 2020 sono state trasmesse al CTR delle relazioni intermedie di avanzamento lavori.

Arpa e Regione Piemonte conducono attività di vigilanza sugli stabilimenti RIR per effettuare accertamenti, a seguito di eventi incidentali occorsi, oppure per verificarne l’assoggettabilità al D.Lgs. 105/2015, in relazione ad eventuali comunicazioni di riduzione dei quantitativi di sostanze/miscele pericolose da parte del gestore. Analoghe attività di controllo possono essere condotte anche in stabilimenti non soggetti alla normativa “Seveso”, su richiesta dell’Autorità giudiziaria oppure a supporto dei dipartimenti territoriali di Arpa. Nel 2020 è stato effettuato un sopralluogo presso un impianto di gestione rifiuti della Città Metropolitana di Torino, a supporto del Dipartimento territoriale di Arpa, ed è stato fornito un contributo tecnico su incarico della Procura di Ivrea in merito ad un altro stabilimento del territorio della Città Metropolitana di Torino.

Attività di pianificazione del territorio e dell’emergenza

Le attività di pianificazione dell’emergenza esterna (PEE), previste dall’art.21 del D.lgs. 105/2015 per tutti gli stabilimenti che ricadono nel suo campo di applicazione, sono in capo al Prefetto e consistono nella definizione di procedure di intervento in caso di incidente da parte degli enti preposti, a tutela della popolazione e dell’ambiente.

Nell’ambito dei gruppi di lavoro istituiti dalle Prefetture per la redazione e l’aggiornamento dei PEE, Arpa e Regione forniscono un supporto specialistico, sia per quanto riguarda l’analisi degli scenari incidentali degli stabilimenti, necessaria alla definizione delle aree di pianificazione dell’intervento in emergenza, sia relativamente al modello organizzativo di intervento, anche al fine di garantire un’elaborazione uniforme dei PEE sul territorio regionale.

Figura 1
Piano di emergenza Esterno Provincia di Biella

Nel 2020 Arpa e Regione hanno fornito il proprio contributo tecnico per l’aggiornamento del Piano di Emergenza Esterno (PEE) di uno stabilimento a rischio di incidente rilevante della provincia di Cuneo e uno della Città Metropolitana di Torino.

Il D.lgs.105/2015 prevede che i PEE degli stabilimenti RIR vengano periodicamente sperimentati, al fine di testarne l’efficacia; le modalità di sperimentazione dei PEE sono descritte nelle linee guida nazionali di cui alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 1528 del 16/04/2018 e prevedono sostanzialmente due tipologie di esercitazione, per posti di comando (parziale – livello A, o completa – livello B) e prove di soccorso (congiunte – livello C, a scala reale – livello D).

Con riferimento alle sopracitate linee guida nazionali, nel 2020 sono proseguite le attività di sperimentazione dei PEE (uno in provincia di Cuneo e quattro nella Città Metropolitana di Torino), che nei due anni precedenti avevano già interessato la maggior parte del territorio regionale. L’attività di supporto fornita da Arpa e Regione ai Prefetti per la sperimentazione dei PEE ha riguardato sia la fase di pianificazione, con la predisposizione dei “documenti di impianto”, ossia di un documento di sintesi rispetto ai contenuti del PEE, sia la fase di esecuzione, ricoprendo il ruolo di “osservatori” per raccogliere le risultanze delle esercitazioni.

Sono stati forniti tre pareri nell’ambito di procedimenti di VIA in merito alla verifica di assoggettabilità alla normativa “Seveso” di impianti di recupero rifiuti della provincia di Vercelli.

Inoltre, Arpa e Regione forniscono, su richiesta, il proprio supporto agli enti deputati alle attività di pianificazione territoriale (Comuni ed enti territoriali di area vasta) per la valutazione della compatibilità territoriale di progetti che interessano aree prossime a stabilimenti RIR. Regione, inoltre, effettua la disamina dei piani regolatori comunali e dei piani territoriali provinciali, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile del territorio nel tempo senza impedirne lo sviluppo industriale, anche nell’ambito dei procedimenti avviati dagli sportelli unici per le attività produttive – SUAP.

Relativamente a quanto previsto dall’art.26 bis della Legge n.132 del 1/12/2018 e ribadito dalle disposizioni attuative contenute nella Circolare n. 3058 del 13/02/2019 del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, in merito alla predisposizione di Piani di Emergenza Esterna per gli impianti di trattamento/gestione rifiuti, nel 2020 Arpa e Regione hanno preso parte al gruppo di lavoro istituito dalla Prefettura di Torino per l’individuazione di una prima fase di pianificazione, a carattere sperimentale, per la definizione di un modello organizzativo di intervento generale, da adottare per le situazioni emergenziali che potrebbero verificarsi nei suddetti impianti, con particolare riferimento al flusso di comunicazioni tra i diversi soggetti deputati ad intervenire in maniera coordinata, al fine di minimizzare i potenziali effetti di danno all’esterno degli impianti. Tale lavoro ha portato alla predisposizione di un PEE speditivo che è stato approvato con Decreto prefettizio nell’aprile 2021.

Per quanto riguarda le ulteriori attività di coordinamento volte a prevenire i possibili scenari di incendio presso gli impianti di trattamento/stoccaggio rifiuti, nel corso del 2020 Arpa Piemonte è stata coinvolta nella predisposizione della bozza di protocollo d’intesa con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in particolare con la Direzione Regionale VVF, che ha l’obiettivo di definire le modalità di coordinamento tra i due Enti sia in fase preventiva nelle ordinarie attività di vigilanza, ad esempio attraverso lo scambio di informazioni, sia in fase emergenziale per assicurare la massima efficacia e tempestività di intervento, nel rispetto delle specifiche competenze dei due Enti. 

Infine, Arpa e Regione sono componenti del Tavolo di Coordinamento nazionale per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale, di cui all’articolo 11 del D.lgs. 105/2015 individuato, dal 2016, per l’elaborazione di indirizzi e linee guida su aspetti di interesse nazionale e per consentire un esame congiunto di temi e quesiti connessi all’applicazione del decreto al fine di garantirne l’uniforme applicazione.

Nel 2020 Arpa e Regione hanno partecipato a diverse riunioni del Tavolo di Coordinamento, alcune delle quali nell’ambito di gruppi di lavoro interistituzionali, costituiti per affrontare tematiche specifiche, in particolare:

  • l’aggiornamento delle Linee Guida per la redazione dei Piani di Emergenza Esterna agli stabilimenti RIR,
  • la valutazione dell’adeguatezza, durante le ispezioni SGS, della gestione dell’invecchiamento delle attrezzature negli stabilimenti RIR,

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle pagine tematiche della Regione Piemonte e di Arpa Piemonte.

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