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VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) rientra negli Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, in particolare nei seguenti:

Obiettivo 12
Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo


Obiettivo 13
Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico


Obiettivo 15
Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre






obiettivi della valutazione di Impatto ambientale

La Valutazione di Impatto Ambientale è una procedura che ha l’obiettivo di individuare, descrivere e valutare, in via preventiva alla realizzazione delle opere, gli effetti diretti e indiretti sull’ambiente, sulla salute e sul benessere umano di un progetto. Essa ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La VIA si basa sul principio fondamentale dell’azione preventiva, in base al quale la migliore politica consiste nell’evitare o minimizzare gli impatti ambientali delle opere prima della loro realizzazione, anziché ostacolare o tentare di mitigarne successivamente gli effetti.

I concetti base della Valutazione di Impatto Ambientale sono stati introdotti in Europa nel 1985 con l’emanazione da parte della Comunità Europea della Direttiva 337/85/CEE.

La direttiva VIA del 1985 è stata modificata cinque volte, nel 1997, nel 2003, nel 2009, nel 2011 e nel 2014.

La Direttiva 2014/52/EU sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è una applicazione dei principi esposti nell'attuale art. 191 del trattato che istituisce la Comunità europea: “La politica della Comunità in materia ambientale è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».”

Obiettivo della Direttiva è stabilire regole comuni per la valutazione preventiva e sistematica degli effetti di progetti sull'ambiente allo scopo di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la biodiversità.

La VIA è stata recepita in Italia con la Legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i. legge che istituiva il Ministero dell’Ambiente e le norme in materia di danno ambientale. Con il D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e s.m.i sono state pubblicate le Norme Tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità.

Con il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 viene riorganizzata la legislazione italiana in materia ambientale e si cerca di superare tutte le discrepanze con le direttive europee pertinenti. La VIA viene affrontata nella Parte II che si occupa anche delle procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS) e dell’autorizzazione ambientale integrata (AIA). Dalla sua data di entrata in vigore (29 aprile 2006) ad oggi il Codice ha subito numerose modifiche ed integrazioni, ad esempio con il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 (recepimento Dir VIA 2014/52/UE).

In Regione Piemonte la VIA è attualmente disciplinata dalla Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione.

La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è uno tra i primi strumenti adottati in vista della tutela dell’ambiente e costituisce indubbiamente un tassello fondamentale in vista dello sviluppo sostenibile.

Nell’ambito del tema Valutazioni Ambientali, e nello specifico per la VIA, è fondamentale quindi favorire l’integrazione anche degli aspetti del cambiamento climatico sia per garantire la mitigazione degli effetti dell'attuazione di piani e programmi e della realizzazione di opere, sia per individuare adeguate misure di adattamento.

A tale proposito, il Documento di Indirizzo “Verso la Strategia regionale sul Cambiamento Climatico” (D.G.R. n. 66-2411) prevede nell’ambito degli “strumenti utili per indirizzare le azioni” una sezione dedicata al tema delle valutazioni ambientali.

 
Per approfondimenti vai alla pagina Clima – Risposte – Azioni locali.

Strumenti e azioni

La Valutazione di impatto Ambientale è una procedura amministrativa di supporto per l'autorità competente (come Ministero dell'Ambiente, Regione o altri Enti territoriali), finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera, il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione. La valutazione si basa sia sulle informazioni fornite dal proponente del progetto, sia sulla consulenza data da altre strutture della pubblica amministrazione (come ad es. Arpa Piemonte), sia sulla partecipazione della cittadinanza e dei gruppi della società civile.

Nella valutazione di impatto ambientale sono valutati e computati impatti ambientali a prescindere che siano diretti o indiretti, a breve o lungo termine, permanenti o temporanei, singoli o cumulativi. Tale valutazione viene effettuata considerando i seguenti fattori ambientali, anche in correlazione tra di loro: essere umano, fauna e flora, suolo, acqua, aria, fattori climatici, paesaggio, patrimonio culturale.

Secondo le disposizioni normative, la valutazione d'impatto ambientale comprende:

  1. lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (screening);
  2. la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (scoping);
  3. la presentazione e la pubblicazione del progetto;
  4. lo svolgimento di consultazioni;
  5. la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni;
  6. la decisione;
  7. l'informazione sulla decisione;
  8. il monitoraggio ambientale.

La verifica di assoggettabilità è definita come la procedura che deve essere attivata per “valutare, ove previsto, se progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull’ambiente” e devono essere sottoposti alla fase di VIA. Quindi rappresenta una fase propedeutica alla VIA vera e propria. L’art dall’art. 20 del D. Lgs n. 152/2006 stabilisce per quale tipologia di progetti è prevista la verifica di assoggettabilità alla VIA (nota anche come “screening”).

La valutazione di impatto ambientale è altresì obbligatoriamente prevista secondo quanto stabilito dai co. 6 e 7 dell’art. 6 del D. Lgs n. 152/2006. Rispetto allo screening, la VIA prevede un maggior livello di dettaglio delle informazioni che devono essere prodotte all’autorità competente.

Prima di attivarsi per la presentazione dell’istanza di Verifica o di Valutazione, il proponente deve elaborare lo studio di impatto ambientale (SIA) che rappresenta il documento principale riguardante gli aspetti ambientali e gli impatti del progetto. Il contenuto minimo per il SIA prevede:

  • una descrizione del progetto e delle sue caratteristiche, analizzando la zona in cui sarà localizzato;
  • la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;
  • indicazione dei dati necessari all’individuazione e valutazione dei principali impatti sull’ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione sia in fase di esercizio dell’opera;
  • la descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame, compresa l’opzione zero, illustrando le motivazioni della scelta progettuale per quanto attiene l’impatto ambientale;
  • il piano di monitoraggio degli impatti che saranno prodotti.

Tutte le informazioni devono essere riassunte in una sintesi non tecnica per l’informazione del pubblico meno esperto.

Lo studio di impatto ambientale deve esaminare le singole tematiche ambientali, e le loro reciproche interazioni, in relazione alla tipologia e alle caratteristiche specifiche dell’opera in progetto, nonché al contesto ambientale nel quale si inserisce, con particolare attenzione agli elementi di sensibilità e di criticità ambientali preesistenti. Pertanto, in riferimento ad ogni tematica ambientale deve essere eseguita un’analisi dello stato dell’ambiente, un’analisi della compatibilità dell’opera e la definizione delle misure di mitigazione e compensazione.

In una valutazione di impatto ambientale le problematiche connesse all'ambiente idrico vengono affrontate distinguendo le acque superficiali da quelle sotterranee.

La valutazione della compatibilità e della sostenibilità di un’opera sull’ambiente idrico superficiale dovrà tenere conto delle variazioni quantitative (prelievi, scarichi) e delle modificazioni fisiche, chimiche e biologiche, indotte dall'intervento proposto.

Per quanto riguarda l'analisi ambientale relativa alle acque sotterranee sarà indispensabile effettuare una valutazione delle interferenze e perturbazioni indotte dagli interventi in progetto, dagli emungimenti e da ogni altro intervento necessario, sulle dinamiche delle acque sotterranee, anche in relazione alla presenza di sorgenti, pozzi e aree di ricarica delle falde.