TERRITORIO

Rischi naturali, risposte sul territorio

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La Regione Piemonte programma ed attua sul territorio regionale iniziative volte alla prevenzione ed alla gestione dei rischi naturali, intervenendo sia sul dissesto idrogeologico (connesso alla dinamica fluviale, torrentizia e valanghiva e ai dissesti di versante) sia sul rischio sismico.
Le molteplici iniziative intraprese oltre a rispondere alla normativa europea (ad es. la Direttiva Alluvioni), nazionale (ad es. il Progetto CARG), di bacino (ad es. il PAI) e regionale (ad es. la pianificazione urbanistica) si inquadrano nelle Strategie per lo Sviluppo Sostenibile, a loro volta sviluppate a scala mondiale, nazionale e regionale.

Alla base di ogni azione si rende necessaria un'adeguata conoscenza del territorio.

Il Piemonte dispone di un sistema di allerta regionale per il rischio idrogeologico e idraulico, per finalità di protezione civile, sviluppato e gestito da Arpa Piemonte.

In particolare, il sistema di allerta regionale per la previsione dei processi di versante è stato sviluppato dal Centro Funzionale di Arpa Piemonte ed è basato su tre modelli concepiti ad hoc per fenomeni gravitativi di diversa tipologia, il cui innesco è generalmente determinato da precipitazioni di diversa durata e intensità, nonché da una diversa influenza esercitata dalle precipitazioni antecedenti.

I tre modelli che operano la previsione di innesco delle frane superficiali, degli scivolamenti traslativi delle Langhe e dei processi torrentizi che avvengono nei piccoli bacini montani, sono denominati rispettivamente SLOPS, TRAPS e DEFENSE

Tale approccio diversificato permette di operare una valutazione più efficace rispetto alla più classica “soglia multivalente”, normalmente utilizzata.

Anno
2024

Foreste, risposte sul territorio

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La Regione Piemonte opera per la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale in forza delle competenze assegnatele dall'art. 117 della Costituzione.

Considerato il valore ambientale, economico e sociale delle foreste nel corso degli anni è stata sviluppata una articolata normativa di settore e dal 2017 è in corso di attuazione il Piano Forestale Regionale 2017-2027 (PFR), con una validità decennale.

Anno
2024

Monitoraggi e controlli sul territorio

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Le attività di monitoraggio e controllo sul territorio coinvolgono tutte le matrici ambientali e molte attività antropiche sulla base delle diverse normative; sono ordinariamente condotte secondo una pianificazione pluriennale e alimentano la base di conoscenza del territorio.

In caso di emergenze ambientali, Arpa Piemonte interviene per raccogliere le informazioni strutturate e significative utili alla protezione della incolumità e salute della popolazione e dell'ambiente a supporto degli Enti responsabili della risposta in emergenza.

Anno
2024

Radiazioni ionizzanti, impatti sul territorio

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La valutazione dei possibili effetti delle radiazioni misurate è fatta in via indiretta stimando la dose di radiazioni assorbita da un individuo rappresentativo della esposizione della popolazione in un determinato territorio.

Si valuta quindi la dose efficace che non è una grandezza direttamente misurabile ma una grandezza ricavata, calcolata a partire dai risultati analitici che forniscono i valori di concentrazione di attività, tramite opportuni fattori di ponderazione che tengono conto della via di esposizione, del tipo e della qualità della radiazione nonché dell’organo o tessuto colpito ed è comunque rapportata al corpo intero, anche se ricevuta da un singolo organo bersaglio

La dose efficace all’individuo rappresentativo della popolazione tiene conto delle diverse fonti di esposizione e può avvenire per irraggiamento, inalazione ed ingestione, il suo calcolo tiene conto delle abitudini alimentari e di vita ed è una grandezza proporzionale al rischio indotto dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

La radioattività naturale contenuta nella crosta terrestre e i raggi cosmici costituiscono la principale fonte di irraggiamento. 

L’irraggiamento dal Cs-137, radionuclide artificiale presente nel suolo piemontese principalmente a seguito dell’incidente di Chernobyl, è almeno di un ordine di grandezza inferiore di quello dovuto alla radioattività naturale. 

La dose da inalazione è dovuta quasi esclusivamente all’esposizione indoor al radon, un gas radioattivo naturale prodotto nella crosta terrestre dal decadimento dell’uranio. 

Anche la dose da ingestione è dominata dal contributo dei radionuclidi naturali: quella dovuta agli alimenti contaminati da Cs-137, e in minima parte da Sr-90, è inferiore a quella dovuto ai radionuclidi naturali di circa due ordini di grandezza.

Il limite di dose efficace fissato dalla normativa è di 1 mSv/anno e si riferisce solo ai radionuclidi artificiali e alle radiazioni prodotte artificialmente.

Inoltre, in conformità ai criteri di base enunciati dalla norma, una pratica si può considerare priva di rilevanza radiologica quando, in tutte le possibili situazioni realisticamente ipotizzabili, la dose efficace a cui si prevede sia esposta una qualsiasi persona del pubblico, a causa di detta pratica, sia pari o inferiore a 10 μSv all’anno.

La dose dovuta alla radioattività naturale non deve quindi essere computata per la valutazione del rispetto di questo limite; sono escluse anche le dosi ricevute a scopo medico, in quanto si suppone che l’utilizzo della radioattività in medicina sia pienamente giustificabile e che i benefici superino eventuali danni se si rispetta il principio di ottimizzazione della dose, che deve sempre essere mantenuta al livello più basso possibile.

Informazioni e risorse aggiuntive

Rapporti sulla radioattività ambientale di Arpa Piemonte https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/radioattivita/reti-monitoraggio/documentazione

DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. https://www.normattiva.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/CONSOLIDATED/20240530

Cesio 137 - Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Cesio-137

Stronzio 90 - Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Stronzio-90

Becquerel - Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Becquerel

Sievert - Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Sievert

Dosimetria - Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Dosimetria

In questo sito Dose gamma in aria

Anno
2024

Radiazioni non ionizzanti, risposte sul territorio

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Ogni nuova installazione di elettrodotti o di impianti per le telecomunicazioni è valutata preventivamente per verificare il rispetto delle soglie ammesse sia per le caratteristiche dell’impianto che cumulativamente agli altri impianti esistenti; analoghe valutazioni vengono fatte in caso di modifiche tecniche sostanziali, ammodernamenti e potenziamenti.

In ragione di esposti di cittadini o di di richieste degli Enti territoriali, vengono eseguite misure di controllo del rispetto dei limiti da parte degli impianti, misure che diventano sempre più onerose con l'adozione di nuove tecnologie di trasmissione e con il moltiplicarsi degli impianti in ambiti complessi come quelli urbani.

Informazioni e risorse aggiuntive

DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche. https://www.normattiva.it/eli/stato/DECRETO_LEGISLATIVO/2003/08/01/259/CONSOLIDATED

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/08/28/03A09711/sg

Legge regionale n. 19 del 03 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2004;19

Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2022 http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2023;3

Programma di attività di ricerca CEM MASE https://www.mase.gov.it/pagina/programma-di-attivita-di-ricerca-cem

Portale sui campi elettromagnetici in Piemonte https://webgis.arpa.piemonte.it/secure_apps/portale_cem/

Anno
2024

Radiazioni non ionizzanti, impatti sul territorio

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L’impatto delle sorgenti di campo elettromagnetico sulla popolazione residente in Piemonte viene valutato in termini di livelli di esposizione e numero di persone esposte. 

Tali informazioni vengono ricavate a partire dai dati ottenuti tramite campagne di misura e monitoraggio nel tempo dei livelli di campo elettromagnetico sul territorio regionale, ma anche sulla base di stime dell’intensità di campo emessa dalle sorgenti a partire dalle caratteristiche delle medesime, che vengono registrate nel catasto regionale.

I dati così analizzati mostrano un impatto mediamente limitato da parte di queste sorgenti, pur evidenziandosi nella nostra Regione alcune specifiche situazioni in aree limitate con maggiore impatto in termini di esposizione della popolazione.

Tale esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici non è peraltro unicamente determinata dalle sorgenti fisse (impianti per telecomunicazioni ed elettrodotti), ma anche da dispositivi mobili di uso personale, quali gli smartphone, a cui viene dedicato un approfondimento.

Nell’ambito delle radiazioni non ionizzanti, un fattore di possibile rischio per la salute è poi determinato dall’esposizione alla radiazione ultravioletta, sia solare sia artificiale (in particolare prodotta dalle lampade abbronzanti, che in molti casi non rispettano i limiti fissati per la tutela della salute).

Anno
2024

Rumore, impatti

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L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha classificato il rumore ambientale come il secondo peggior fattore di stress ambientale in Europa, dietro al solo inquinamento atmosferico causato dal particolato fine.

Si stima che gli anni di buona salute complessivamente persi nell’Europa occidentale per gli effetti del rumore ambientale, valutati attraverso l’indicatore DALY’s (Disability-Adjusted Life-Years), siano pari a 61.000 per problemi cardiaci, 45.000 per riduzione delle capacità cognitive dei bambini e 903.000 per disturbi del sonno.

Inoltre, gli effetti del rumore sono aggravati quando interagiscono con altri fattori di stress ambientale, come l'inquinamento atmosferico e le sostanze chimiche, condizione che si verifica in particolare nelle aree urbane.

Il traffico stradale è la principale fonte di inquinamento acustico. 

Secondo il rapporto Noise in Europe – 2020, pubblicato dalla Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA), si stima che 113 milioni di persone siano esposte a livelli di rumore da traffico, nell’arco delle 24 ore, di almeno 55 dB(A). Nella maggior parte dei paesi oltre il 50% degli abitanti nelle aree urbane è esposto a livelli di rumore stradale superiori a tale soglia.

Informazioni e risorse aggiuntive

OMS – Linee Guida sul Rumore Ambientale per la Regione Europea (2018) https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289053563

Agenzia Europea per l'Ambiente Noise in Europe – 2020 https://www.eea.europa.eu/highlights/number-of-europeans-exposed-to

Anno
2024

Amianto

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L’asbesto o amianto, dal greco Amiantos "non macchiato”, a causa del massiccio impiego che ne è stato fatto nel secolo scorso, costituisce un fattore di pericolo per la salute umana di particolare rilievo sul territorio piemontese; è tristemente noto il prezzo che è stato pagato in termini di vite umane a seguito della lavorazione e del suo utilizzo.

Gli amianti sono minerali fibrosi - silicati appartenenti alle famiglie degli anfiboli e delle serpentiniti - classificati dalla normativa italiana e internazionale con i seguenti nomi: crisotilo, crocidolite, grunerite d’amianto o amosite, actinolite d’amianto, antofillite d’amianto, e tremolite d’amianto. 

Tra questi i primi tre sono stati largamente usati nell’industria per le loro caratteristiche chimico-fisiche tra cui la resistenza alla trazione, alla corrosione ed al fuoco, le proprietà fonoassorbenti ed isolanti.

In alcune zone delle Alpi e degli Appennini si trovano affioramenti e giacimenti naturali di crisotilo, tremolite e actinolite d’amianto. 

Ne è un esempio l’ex miniera di Balangero (TO) da cui si estraeva crisotilo.

La consistenza fibrosa dell’amianto e la tendenza a generare fibre così sottili da essere respirabili, sono la causa delle patologie asbesto-correlate.

Con l’emanazione della Legge n. 257/1992 – che vieta l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto – ha avuto inizio un’importante opera di bonifica tutt’ora in corso.

Roccia con amianto - Fonte Arpa Piemonte

Un particolare impegno della Regione Piemonte è stato finalizzato all’eliminazione dei rischi connessi alla presenza di amianto di origine antropica, con le bonifiche dei Siti di Interesse Nazionale per la presenza di amianto, il sito di Casale Monferrato, presso il quale aveva sede lo stabilimento Eternit e la cui presenza ed attività ha determinato una ingentissima diffusione di amianto sul territorio ed il sito di Balangero, che nel secolo scorso fu sede della più grande miniera di amianto in Europa. 

Non ci si è limitati a questo ma i campi di azione sono stati estesi a tutti gli ambiti nei quali la presenza di amianto può essere causa di criticità.

Il Piano Regionale Amianto 2016-2020 ha definito dunque strumenti e linee di azione che spaziano dalla mappatura della presenza di amianto di origine antropica e naturale, ai protocolli per la gestione degli esposti, a linee guida per la rimozione e per la gestione dell'amianto in opera e nell'ambiente naturale, ai monitoraggi, ai percorsi di qualificazione professionale per disporre di addetti e aziende che operino nel pieno rispetto della tutela della salute e dell'ambiente in coerenza con le norme vigenti.

Ai sensi del D.M. 101/2003, la Regione Piemonte, tramite Arpa Piemonte, provvede alla mappatura dell’amianto, al fine di pervenire all'individuazione ed alla delimitazione dei siti e delle aree caratterizzate dalla presenza di amianto nell'ambiente naturale e costruito. 

Risorse e informazioni aggiuntive

  Portale Amianto di Arpa Piemonte https://webgis.arpa.piemonte.it/portale_amianto/home

Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro http://data.europa.eu/eli/dir/2009/148/oj

LEGGE 27 marzo 1992, n. 257 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto https://www.normattiva.it/eli/stato/LEGGE/1992/03/27/257/CONSOLIDATED

D.M. 18 marzo 2003, n. 101 “Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/05/09/003G0126/sg

Legge regionale n. 30 del 14 ottobre 2008 "Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto" http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2008;30

Regione Piemonte Piano Regionale Amianto 2016-2020 https://www.regione.piemonte.it/web/media/9987

In questo sito Piano Regionale Amianto

Anno
2024

La bonifica dei siti contaminati

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L’obbligo di bonifica

In sede europea, con la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, sono state stabilite norme per l'applicazione del principio “chi inquina paga”; ciò significa che un soggetto che provoca un danno ambientale ne è considerato responsabile e deve farsi carico di intraprendere le necessarie azioni di prevenzione o di riparazione e di sostenere tutti i costi relativi.

La normativa nazionale (art. 242 del D.Lgs. 152/2006) stabilisce, pertanto, che quando si verifica un evento che potrebbe comportare la contaminazione del suolo o delle acque, il responsabile dell’evento debba attivare le misure d'emergenza per mitigare gli effetti dell'evento e avviare un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento. Lo stesso obbligo sussiste qualora si individuino contaminazioni pregresse (“storiche”) che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

Le risultanze dell'indagine vanno confrontate con i rispettivi valori limite tabellari (Concentrazioni Soglia di Contaminazione, riportate nell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/2006) e, se risultano inferiori, il procedimento si chiude; se risultano superiori, il sito viene definito “potenzialmente contaminato”.

L'iter amministrativo che ne deriva coinvolge il soggetto responsabile e le pubbliche amministrazioni e comporta la progettazione e l'esecuzione di un piano di caratterizzazione finalizzato anche alla successiva applicazione della analisi di rischio per la definizione delle Concentrazioni Soglia di Rischio sito-specifiche (CSR).

Qualora accertato il superamento delle CSR il sito è dichiarato “contaminato” e il responsabile della contaminazione deve presentare ed eseguire un intervento di bonifica messa in sicurezza che consenta di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente.

In Regione Piemonte, con L.R. 7 aprile 2000, n. 42, L.R. 23 aprile 2007, n. 9 e L.R. 11 marzo 2015, n. 3, le competenze amministrative dei procedimenti di bonifica, assegnate dalla normativa nazionale alle regioni, sono state trasferite in capo ai comuni, che risultano pertanto gli Enti pubblici responsabili del procedimento di bonifica.

Informazioni e risorse aggiuntive

Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e e riparazione del danno ambientale http://data.europa.eu/eli/dir/2004/35/oj

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale. https://www.normattiva.it/eli/id/2006/04/14/006G0171/CONSOLIDATED

Concentrazioni Soglia di Contaminazione https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=006G017100300140110001&dgu=2006-04-14&art.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&art.codiceRedazionale=006G0171&art.num=14&art.tiposerie=SG

Regione Piemonte L.R. 7 aprile 2000, n. 42 http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/leggi/l2000042.html

Regione Piemonte L.R. 23 aprile 2007, n. 9 http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c2007009.html

Regione Piemonte L.R. 11 marzo 2015, n. 3  http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=3&LEGGEANNO=2015

 

 

 

Anno
2024

Siti contaminati

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Un sito contaminato è un sito all’interno del quale le concentrazioni di contaminanti nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque sotterranee e superficiali) sono tali da determinare un rischio sanitario–ambientale non accettabile in funzione della destinazione d’uso e dello specifico utilizzo. 

Un sito contaminato richiede un intervento di bonifica finalizzato a restituire le aree agli usi residenziali, industriali o alla libera evoluzione naturale, con livelli di contaminazione compatibili con il rischio minimo; ciò comporta l’individuazione di obiettivi di concentrazioni di contaminanti a bonifica avvenuta (obiettivi di bonifica) validi per garantire un livello di rischio sanitario-ambientale accettabile.

In attesa del raggiungimento degli obiettivi di bonifica sul sito devono essere poste limitazioni di utilizzo tali da garantire la salute dei fruitori e devono essere attivate misure di messa in sicurezza tali da impedire l’espansione della contaminazione al di fuori dei confini del sito.

I siti contaminati rappresentano una delle fonti di pressione di origine antropica più rilevante per la qualità delle risorse ambientali presenti sul territorio e una delle principali criticità da affrontare nella riconversione delle aree industriali, spesso all’interno dei centri urbani.

Informazioni e risorse aggiuntive

La legislazione nazionale in materia di bonifica dei siti contaminati è dettata dal D.Lgs. 152/06, Parte IV, Titolo V. http://www.normattiva.it/eli/id/2006/04/14/006G0171/CONSOLIDATED

Anno
2024