La bonifica dei siti contaminati

L’obbligo di bonifica

In sede europea, con la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, sono state stabilite norme per l'applicazione del principio “chi inquina paga”; ciò significa che un soggetto che provoca un danno ambientale ne è considerato responsabile e deve farsi carico di intraprendere le necessarie azioni di prevenzione o di riparazione e di sostenere tutti i costi relativi.

La normativa nazionale (art. 242 del D.Lgs. 152/2006) stabilisce, pertanto, che quando si verifica un evento che potrebbe comportare la contaminazione del suolo o delle acque, il responsabile dell’evento debba attivare le misure d'emergenza per mitigare gli effetti dell'evento e avviare un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento. Lo stesso obbligo sussiste qualora si individuino contaminazioni pregresse (“storiche”) che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

Le risultanze dell'indagine vanno confrontate con i rispettivi valori limite tabellari (Concentrazioni Soglia di Contaminazione, riportate nell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/2006) e, se risultano inferiori, il procedimento si chiude; se risultano superiori, il sito viene definito “potenzialmente contaminato”.

L'iter amministrativo che ne deriva coinvolge il soggetto responsabile e le pubbliche amministrazioni e comporta la progettazione e l'esecuzione di un piano di caratterizzazione finalizzato anche alla successiva applicazione della analisi di rischio per la definizione delle Concentrazioni Soglia di Rischio sito-specifiche (CSR).

Qualora accertato il superamento delle CSR il sito è dichiarato “contaminato” e il responsabile della contaminazione deve presentare ed eseguire un intervento di bonifica messa in sicurezza che consenta di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente.

In Regione Piemonte, con L.R. 7 aprile 2000, n. 42, L.R. 23 aprile 2007, n. 9 e L.R. 11 marzo 2015, n. 3, le competenze amministrative dei procedimenti di bonifica, assegnate dalla normativa nazionale alle regioni, sono state trasferite in capo ai comuni, che risultano pertanto gli Enti pubblici responsabili del procedimento di bonifica.

Informazioni e risorse aggiuntive

Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e e riparazione del danno ambientale http://data.europa.eu/eli/dir/2004/35/oj

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale. https://www.normattiva.it/eli/id/2006/04/14/006G0171/CONSOLIDATED

Concentrazioni Soglia di Contaminazione https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=006G017100300140110001&dgu=2006-04-14&art.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&art.codiceRedazionale=006G0171&art.num=14&art.tiposerie=SG

Regione Piemonte L.R. 7 aprile 2000, n. 42 http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/leggi/l2000042.html

Regione Piemonte L.R. 23 aprile 2007, n. 9 http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c2007009.html

Regione Piemonte L.R. 11 marzo 2015, n. 3  http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=3&LEGGEANNO=2015