Le Unioni Montane (UM), anche associate per ambiti territoriali ottimali secondo apposite convenzioni, costituiscono Commissioni Locali Valanghe (CLV) per l'esercizio di attività di sorveglianza dei fenomeni nivologici, in qualità di organi tecnici consultivi dei Sindaci per la gestione di situazioni di rischio da valanghe in territorio antropizzato (centri o nuclei abitati, opere pubbliche ed impianti o infrastrutture di interesse pubblico).
Le CLV sono previste dall’art. 19 “Difesa dalle valanghe” della L.R. 14/2019; quelle istituite dalle UM piemontesi sono in totale 17 e coprono la quasi totalità del territorio montano regionale.
Ai componenti delle CLV, che operano su base volontaria, è richiesto il possesso di specifici titoli riconosciuti dall'Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA), sulle tematiche inerenti ai fenomeni nivologici e valanghivi ed alle problematiche valanghive di protezione civile. L’attività delle CLV si armonizza quindi con il sistema d’allertamento regionale e con la pianificazione d’emergenza di protezione civile comunale ed intercomunale, sotto il coordinamento delle strutture tecniche regionali preposte.
Le attività svolte a favore delle CLV sono sviluppate in coordinamento con le Regioni e le Province autonome dell'arco alpino italiano attraverso l’AINEVA, che cura anche la formazione e l'aggiornamento tecnico degli operatori del settore.
Il DPGR del 18/12/2020 n. 7/R prevede all’art. 12 (Dotazione tecnica) che la Regione contribuisca al finanziamento dell’acquisto, da parte delle UM, della strumentazione tecnica specifica per rilevamenti nivologici e della dotazione di sicurezza per l’autosoccorso degli operatori; l’art. 13 (Disposizioni finanziarie) prevede che “Il finanziamento per il sostegno della Regione alle attività delle CLV trova copertura nelle risorse del fondo regionale per la montagna, secondo quanto previsto dall’articolo 11 della LR n. 14/2019 e dall'articolo 6 del Regolamento 25/06/2020, n.3/R”.