FATTORI

Amianto

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L’asbesto o amianto, dal greco Amiantos "non macchiato”, a causa del massiccio impiego che ne è stato fatto nel secolo scorso, costituisce un fattore di pericolo per la salute umana di particolare rilievo sul territorio piemontese; è tristemente noto il prezzo che è stato pagato in termini di vite umane a seguito della lavorazione e del suo utilizzo.

Gli amianti sono minerali fibrosi - silicati appartenenti alle famiglie degli anfiboli e delle serpentiniti - classificati dalla normativa italiana e internazionale con i seguenti nomi: crisotilo, crocidolite, grunerite d’amianto o amosite, actinolite d’amianto, antofillite d’amianto, e tremolite d’amianto. 

Tra questi i primi tre sono stati largamente usati nell’industria per le loro caratteristiche chimico-fisiche tra cui la resistenza alla trazione, alla corrosione ed al fuoco, le proprietà fonoassorbenti ed isolanti.

In alcune zone delle Alpi e degli Appennini si trovano affioramenti e giacimenti naturali di crisotilo, tremolite e actinolite d’amianto. 

Ne è un esempio l’ex miniera di Balangero (TO) da cui si estraeva crisotilo.

La consistenza fibrosa dell’amianto e la tendenza a generare fibre così sottili da essere respirabili, sono la causa delle patologie asbesto-correlate.

Con l’emanazione della Legge n. 257/1992 – che vieta l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto – ha avuto inizio un’importante opera di bonifica tutt’ora in corso.

Roccia con amianto - Fonte Arpa Piemonte

Un particolare impegno della Regione Piemonte è stato finalizzato all’eliminazione dei rischi connessi alla presenza di amianto di origine antropica, con le bonifiche dei Siti di Interesse Nazionale per la presenza di amianto, il sito di Casale Monferrato, presso il quale aveva sede lo stabilimento Eternit e la cui presenza ed attività ha determinato una ingentissima diffusione di amianto sul territorio ed il sito di Balangero, che nel secolo scorso fu sede della più grande miniera di amianto in Europa. 

Non ci si è limitati a questo ma i campi di azione sono stati estesi a tutti gli ambiti nei quali la presenza di amianto può essere causa di criticità.

Il Piano Regionale Amianto 2016-2020 ha definito dunque strumenti e linee di azione che spaziano dalla mappatura della presenza di amianto di origine antropica e naturale, ai protocolli per la gestione degli esposti, a linee guida per la rimozione e per la gestione dell'amianto in opera e nell'ambiente naturale, ai monitoraggi, ai percorsi di qualificazione professionale per disporre di addetti e aziende che operino nel pieno rispetto della tutela della salute e dell'ambiente in coerenza con le norme vigenti.

Ai sensi del D.M. 101/2003, la Regione Piemonte, tramite Arpa Piemonte, provvede alla mappatura dell’amianto, al fine di pervenire all'individuazione ed alla delimitazione dei siti e delle aree caratterizzate dalla presenza di amianto nell'ambiente naturale e costruito. 

Risorse e informazioni aggiuntive

  Portale Amianto di Arpa Piemonte https://webgis.arpa.piemonte.it/portale_amianto/home

Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro http://data.europa.eu/eli/dir/2009/148/oj

LEGGE 27 marzo 1992, n. 257 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto https://www.normattiva.it/eli/stato/LEGGE/1992/03/27/257/CONSOLIDATED

D.M. 18 marzo 2003, n. 101 “Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/05/09/003G0126/sg

Legge regionale n. 30 del 14 ottobre 2008 "Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto" http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2008;30

Regione Piemonte Piano Regionale Amianto 2016-2020 https://www.regione.piemonte.it/web/media/9987

In questo sito Piano Regionale Amianto

Anno
2024

Siti contaminati

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Un sito contaminato è un sito all’interno del quale le concentrazioni di contaminanti nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque sotterranee e superficiali) sono tali da determinare un rischio sanitario–ambientale non accettabile in funzione della destinazione d’uso e dello specifico utilizzo. 

Un sito contaminato richiede un intervento di bonifica finalizzato a restituire le aree agli usi residenziali, industriali o alla libera evoluzione naturale, con livelli di contaminazione compatibili con il rischio minimo; ciò comporta l’individuazione di obiettivi di concentrazioni di contaminanti a bonifica avvenuta (obiettivi di bonifica) validi per garantire un livello di rischio sanitario-ambientale accettabile.

In attesa del raggiungimento degli obiettivi di bonifica sul sito devono essere poste limitazioni di utilizzo tali da garantire la salute dei fruitori e devono essere attivate misure di messa in sicurezza tali da impedire l’espansione della contaminazione al di fuori dei confini del sito.

I siti contaminati rappresentano una delle fonti di pressione di origine antropica più rilevante per la qualità delle risorse ambientali presenti sul territorio e una delle principali criticità da affrontare nella riconversione delle aree industriali, spesso all’interno dei centri urbani.

Informazioni e risorse aggiuntive

La legislazione nazionale in materia di bonifica dei siti contaminati è dettata dal D.Lgs. 152/06, Parte IV, Titolo V. http://www.normattiva.it/eli/id/2006/04/14/006G0171/CONSOLIDATED

Anno
2024

Rifiuti

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La regolamentazione della produzione e gestione dei rifiuti è contenuta nella Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

L'obiettivo della direttiva è stabilire un quadro giuridico per il trattamento dei rifiuti nell’Unione europea, concepito in modo da proteggere l’ambiente e la salute umana, sottolineando l’importanza di adeguate tecniche di gestione, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti, volte a ridurre le pressioni sulle risorse e a migliorarne l’uso.

La direttiva stabilisce una gerarchia dei rifiuti:

  • prevenzione;
  • preparazione per il riutilizzo;
  • riciclaggio;
  • altro recupero (per esempio recupero di energia);
  • smaltimento.

Conferma il «principio chi inquina paga», in base al quale i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale, introduce il concetto di «responsabilità estesa del produttore» e distingue tra rifiuti e sottoprodotti.

Prevede inoltre che la gestione dei rifiuti deve essere effettuata senza creare alcun pericolo per l’acqua, l’aria, il suolo, la flora o la fauna, senza comportare inconvenienti da rumori o odori, e senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse e che i produttori o detentori di rifiuti devono trattarli in proprio o consegnarli a un operatore ufficialmente riconosciuto. In entrambi i casi devono essere autorizzati e sono sottoposti a ispezioni periodiche.

Le autorità nazionali competenti sono tenute a istituire piani di gestione dei rifiuti e programmi di prevenzione dei rifiuti.

Condizioni particolari si applicano a rifiuti pericolosi, oli usati e rifiuti organici.

Introduce obiettivi di riciclaggio e di recupero da raggiungere entro il 2020 per i rifiuti domestici (50 %) e i rifiuti da costruzione e demolizione (70 %).

La normativa non riguarda taluni tipi di rifiuti, quali elementi radioattivi, materiali esplosivi in disuso, feci, acque reflue e carcasse di animali già regolamentati in norme apposite o in norme relative a settori specifici.

Nell’ambito di un pacchetto di misure sull’economia circolare, la Direttiva (UE) 2018/851 modifica la direttiva 2008/98/CE.

Stabilisce i requisiti operativi minimi per i regimi di responsabilità estesa del produttore, i quali possono includere anche la responsabilità organizzativa e la responsabilità di contribuire alla prevenzione dei rifiuti e alla possibilità di riutilizzare e riciclare i prodotti e rafforza le norme relative alla prevenzione dei rifiuti.

Infatti, gli Stati membri dell’Unione devono adottare misure per:

  • sostenere modelli di produzione e consumo sostenibili;
  • incoraggiare la progettazione, la produzione e l’uso di prodotti che siano efficienti nell’utilizzo delle risorse, durevoli, riparabili, riutilizzabili e che possano essere aggiornati;
  • concentrarsi sui prodotti contenenti materie prime essenziali per evitare che tali materiali diventino rifiuti;
  • incoraggiare la disponibilità di parti di ricambio, manuali di istruzioni, informazioni tecniche o altri mezzi che consentano la riparazione e il riutilizzo dei prodotti senza comprometterne la qualità e la sicurezza;
  • ridurre la produzione di rifiuti alimentari come contributo all’obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50 % lo spreco alimentare globale pro capite a livello della vendita al dettaglio e dei consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le filiere di produzione e di approvvigionamento entro il 2030;
  • promuovere la riduzione del contenuto di sostanze pericolose nei materiali e nei prodotti;
  • fermare la produzione di rifiuti marini.

Stabilisce altresì nuovi obiettivi per il riciclaggio dei rifiuti urbani: entro il 2025 dovrà essere riciclato almeno il 55 % dei rifiuti urbani in peso.

Tale obiettivo salirà al 60 % entro il 2030 e al 65 % entro il 2035.

Gli Stati membri devono anche istituire, entro il 1° gennaio 2025, la raccolta differenziata dei materiali tessili e dei rifiuti pericolosi prodotti dalle famiglie e garantire che, entro il 31 dicembre 2023, i rifiuti organici siano raccolti separatamente o riciclati alla fonte (ad esempio, mediante compostaggio).

La direttiva evidenzia anche esempi di incentivi per applicare la gerarchia dei rifiuti, quali ad esempio gli oneri per il conferimento in discarica e l’incenerimento e i sistemi di pagamento in base al consumo.

Informazioni e risorse aggiuntive

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj

Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:32018L0851

Unione Europea Il principio «chi inquina paga» e la responsabilità ambientale http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=legissum:l28120

Unione Europea Economia circolare https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/glossary/circular-economy.html

Unione Europea Materie prime essenziali https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials_en?prefLang=it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Responsabilità estesa del produttore https://www.mase.gov.it/pagina/responsabilita-estesa-del-produttore

Anno
2024

Radiazioni non ionizzanti, fattore sul territorio

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La tutela della salute e salvaguardia della popolazione attraverso la prevenzione e riduzione dell'inquinamento ambientale dovuto alle emissioni elettromagnetiche e la tutela generale dell'ambiente e del paesaggio, sono gli obiettivi della normativa in tema di esposizione a campi elettromagnetici europea e nazionale; a questi si aggiunge la garanzia per i cittadini di accesso ad informazioni complete e tempestive sulle fonti emissive e le loro pressioni ambientali.

Per questi motivi le norme di tutela internazionali e nazionali richiedono di tenere sotto controllo la presenza sul territorio e lo sviluppo delle sorgenti, nonché i livelli di radiazione da esse generati.

Questo controllo avviene soprattutto attraverso strumenti e azioni quali l’implementazione e la gestione di un catasto delle sorgenti, costantemente aggiornato anche attraverso la valutazione dell’impatto delle nuove sorgenti nell’ambito degli iter autorizzativi, e la valutazione dei livelli misurati durante le attività di controllo e monitoraggio sul territorio.

Le informazioni relative agli elettrodotti, che pure dovrebbero essere contenute nell’apposito catasto formalmente istituito con la DGR 86-10405 del 22/12/2008, derivano da dati raccolti e messi a disposizione da Arpa Piemonte raccolti grazie alla partecipazione ai procedimenti di Valutazione d’Impatto Ambientale e/o di autorizzazione per i nuovi elettrodotti, in quanto il catasto ufficiale non è ancora ad oggi operativo.

Negli ultimi anni, l’elemento che ha avuto maggior peso sulle condizioni di esposizione della popolazione è stato il forte sviluppo delle reti di telecomunicazione a larga banda, particolarmente per gli impianti 4G e 5G, sono infatti aumentati gli impianti e le potenze in gioco. 

L’evoluzione di queste tecnologie ha anche portato alla progressiva occupazione di bande di frequenza meno utilizzate in passato, con una globale modifica, quindi, delle caratteristiche di esposizione della popolazione.

Anno
2024

Radiazioni ionizzanti, fattore per il territorio

Tema
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Ogni essere vivente sulla Terra è continuamente esposto alla radiazione esterna proveniente dai raggi cosmici e dai nuclidi radioattivi naturalmente presenti nella crosta terrestre; queste radiazioni sono responsabili sia dell’irraggiamento esterno sia dell’irraggiamento interno, nel caso di incorporazione dei radionuclidi, ovvero degli elementi radioattivi, stessi.

L’intensità di queste radiazioni varia a seconda del luogo e dell’ambiente in cui gli esseri viventi si trovano. Si calcola che più dell’80 % dell’esposizione della popolazione alle radiazioni ionizzanti derivi da sorgenti naturali, mentre solo il 20 % sia dovuto all’attività umana a causa delle sorgenti artificiali, utilizzate soprattutto per scopi medici.

I radionuclidi naturali si distinguono in due classi: i radionuclidi cosmogenici e i radionuclidi primordiali.

La Terra è colpita continuamente da radiazione che vede la sua fonte principale nel Sole (67 %) e in percentuale minore (33 %) nella galassia.

La radiazione cosmica colpisce gli strati esterni dell’atmosfera terrestre che costituisce uno scudo assai efficace a protezione della vita sulla superficie del Pianeta.

Questi “raggi” hanno energie elevatissime e quando colpiscono l’atmosfera, si genera una cascata di interazioni nucleari che dà a sua volta origine a molte altre particelle secondarie che rivestono un ruolo fondamentale nella produzione dei radionuclidi cosmogenici, isotopi del Berillio, del Sodio, dell’Idrogeno e del Carbonio (Be-7, Na-22, H-3 e C-14).

I radionuclidi primordiali, invece, si sono formati per reazioni di fusione nucleare, di assorbimento di neutroni e di decadimenti beta in una stella originaria, che infine è esplosa come una supernova. Gran parte dei radionuclidi primordiali appartiene alle tre famiglie radioattive naturali seguenti:

  • famiglia del torio che ha per capostipite, cioè per nuclide originario, il Th-232;
  • famiglia dell’uranio che ha per capostipite l’U-238;
  • famiglia dell’attinio che ha per capostipite l’U-235.

In tutte e tre le famiglie è sempre presente un radionuclide allo stato gassoso la cui presenza costituisce, tra l’altro, una delle principali ragioni della diffusione della radioattività ambientale:

  • il radon (Rn-222) nella serie dell’uranio;
  • il toron (Rn-220) in quella del torio;
  • l’attinon (Rn-219) in quella dell’attinio.

In particolare, in alcune zone, l’esposizione al radon nelle abitazioni a causa della presenza dell’uranio nel suolo e nei materiali da costruzione può rappresentare uno dei maggiori problemi di radioprotezione dei giorni nostri.

Le fonti di radioattività artificiale nell’ambiente sono dovute ai test atomici effettuati nella seconda metà del secolo scorso principalmente nell’Oceano Pacifico, negli Stati Uniti e in Russia, e agli incidenti nucleari, in particolare quello di Chernobyl del 1986. Quello di Fukushima del 2011 ha interessato l’Italia in misura estremamente marginale.

In Italia le centrali nucleari e le altre installazioni connesse al ciclo del combustibile non sono più in esercizio e sono in corso le attività di disattivazione delle installazioni e di messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi derivanti dal pregresso esercizio. L’impatto che producono sull’ambiente è pertanto ridotto rispetto al precedente periodo di funzionamento.

Ulteriori fonti di radioattività artificiale nell’ambiente sono un’ampia gamma di attività industriali e mediche che impiegano sorgenti di radiazione che possono comportare un rischio per la popolazione e per l’ambiente: in campo industriale i rivelatori di fumo, i misuratori di spessore e calibri, controlli di radiografia industriale, ecc.; in campo medico strumenti di diagnostica e terapia o di ricerca radiobiologica, marcatura di farmaci, ecc.

Anno
2024

Rischi industriali come fattore per il territorio

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Il rischio industriale è associato alle attività antropiche che comportano la presenza sul territorio di impianti produttivi che, per la natura delle sostanze che utilizzano o detengono, possono costituire fonti di pericolo per l'uomo, ad esempio nel caso di esposizione a sostanze tossiche rilasciate in atmosfera in caso di incidente, e per l’ambiente, legati alla possibile contaminazione del suolo, dell’acqua e dell’atmosfera.

Nell’ambito del rischio industriale si collocano i rischi di incidenti rilevanti ovvero eventi, quali "un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entità, dovuti a sviluppi incontrollati che si verificano durante l’attività di uno stabilimento e che danno luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento e in cui intervengano una o più sostanze pericolose”. 

Il processo di regolamentazione degli aspetti legati alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti è iniziato a seguito del gravissimo incidente avvenuto a Seveso nel 1976 ed attualmente ha come riferimento il Decreto Legislativo n. 105 del 26/06/2015, che recepisce la Direttiva 2012/18/UE (Seveso III).

Lo scopo della normativa “Seveso” è quello di esaminare i sistemi tecnici, organizzativi e di gestione adottati dagli stabilimenti, al fine di individuare le situazioni sulle quali è opportuno intervenire per prevenire il rischio di incidente rilevante, migliorando le condizioni di sicurezza interne ed esterne allo stabilimento quali la sicurezza della popolazione, la protezione ambientale, la sicurezza dei lavoratori e la sicurezza dei processi, nonché di definire le procedure di intervento in caso di incidente e fornire una risposta efficace ed efficiente da parte degli enti preposti alla protezione della popolazione e dell’ambiente.

Informazioni e risorse aggiuntive

Disastro di Seveso https://it.wikipedia.org/wiki/Disastro_di_Seveso

DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. https://www.normattiva.it/eli/id/2015/07/14/15G00121/CONSOLIDATED/20160802

Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 , sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/18

Anno
2024

Rischi naturali, fattori sul Territorio

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I fattori naturali di rischio sono di tipo diverso e vengono rilevati e valutati in modo specifico sul territorio, per ottenere informazioni utili in fase di prevenzione e di intervento in caso di eventi.

Informazioni e risorse aggiuntive

In questo sito I ghiacciai nelle Alpi piemontesi

Anno
2024

Emissioni di gas climalteranti

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I principali gas serra presenti nell’atmosfera terrestre sono il vapore acqueo (H2O), l’anidride carbonica (CO2), il protossido di azoto (N2O) e il metano (CH4). I gas serra di origine sia antropica sia naturale trattengono con un meccanismo molto efficace la radiazione infrarossa emessa dalla superficie terrestre, impedendone l’irraggiamento verso lo spazio. 

Mentre la presenza di vapore acqueo è legata al ciclo idrologico e dipende dalla temperatura dell’atmosfera, e quindi non risulta direttamente collegata alle attività antropiche, gli altri gas serra negli ultimi due secoli sono stati fortemente influenzati dalle attività dell’uomo.

Le attività umane e naturali determinano il rilascio in atmosfera di diverse sostanze climalteranti, tali rilasci costituiscono le emissioni, che possono subire dei processi di trasporto e trasformazione legati alla meteorologia e alla reattività chimica delle specie emesse ed essere infine misurate in termini di concentrazioni, che è la misura della presenza delle sostanze nell'aria ambiente.

Anno
2024