Carta della Natura Regionale

Anno
2024

L’art. 3 della l.r. 19/2009 prevede la redazione di Carta della natura regionale che “in coerenza con la pianificazione territoriale e paesaggistica regionale, individua la rete ecologica di cui all'articolo 2 sulla base dello stato dell'ambiente naturale del Piemonte, evidenziando i valori naturali e le necessarie connessioni ecologiche, comprese le relative norme di conservazione e salvaguardia”. 

Carta della Natura è quindi strettamente legata all’individuazione e caratterizzazione della rete ecologica regionale rispetto alla quale deve però definire le aree di maggior o minore valore per le diverse componenti della rete (aree importanti in quanto svolgono una funzione di nodi/aree sorgente e aree importanti per le connessioni). Una volta individuate in cartografia le aree di maggior valore per la rete ecologica, si prevede che Carta della Natura definisca delle “norme di conservazione e salvaguardia”, che stabilisca quindi delle norme per la tutela di queste componenti territoriali. 

Inoltre, come stabilito al comma 5 dell’art. 3 della l.r. 19/2009, Carta della Natura è uno strumento con importanti ricadute sugli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e locale: “Le province, la Città metropolitana di Torino e i comuni adeguano, per il territorio di loro competenza, i propri strumenti di pianificazione territoriale, settoriale e urbanistica alla carta della natura regionale, nel rispetto delle procedure di formazione e di approvazione degli strumenti medesimi”. 

Pertanto, una volta approvata, Carta della Natura rappresenterà uno strumento di pianificazione regionale con importanti implicazioni sugli strumenti di pianificazione provinciale e comunale, costituito da indirizzi, direttive e prescrizioni per la tutela della biodiversità e per gli elementi della rete ecologica regionale. 

Considerato che nel 2023 è stata completata l’applicazione della metodologia regionale di individuazione della rete ecologica regionale su tutto il territorio regionale, nel 2024 si è avviato l’iter per la definizione della Carta della Natura Regionale nel corso del quale verrà stabilito: cos’è Carta Natura, da cosa è composta, norme di conservazione e salvaguardia e i rapporti con gli strumenti di pianificazione locali. 

Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani e di bonifica delle aree inquinate (PRUBAI)

Anno
2024

Costituito dal Titolo 1 “Gestione dei rifiuti urbani” e dal Titolo 2 “Bonifica delle aree inquinate”, il PRUBAI pone degli obiettivi al 2035, prevedendo traguardi intermedi per il 2025 e il 2030.
 

Gestione dei Rifiuti Urbani

Sono stati individuati 5 obiettivi generali ai quali sono collegati obiettivi specifici, azioni e relativi target.

Gli obiettivi generali sono:

  • Prevenire la produzione di rifiuti;
  • Incrementare la preparazione al riutilizzo e il riciclaggio, ossia il recupero di materia
  • Promuovere il recupero energetico per le frazioni di rifiuti per le quali non è tecnicamente ed economicamente possibile il recupero di materia al fine di ridurne il conferimento in discarica;
  • Minimizzare il ricorso alla discarica, in linea con la gerarchia dei rifiuti;
  • Favorire la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di ottemperare al principio di prossimità, garantendo la sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti.

La figura seguente illustra gli obiettivi posti dal PRUBAI e la loro continuità con la pianificazione precedente.

Tabella di sintesi - Obiettivi della pianificazione regionale

Il Piano prevede una riduzione progressiva della produzione totale di rifiuti per raggiungere, al 2035, un valore non superiore a 2.000.000 t, ovvero 448 kg/pro capite.

Le azioni volte al raggiungimento di questo traguardo sono descritte soprattutto nel capitolo 11 “Programma di prevenzione della produzione dei rifiuti” e prevedono, quali azioni principali:

  • la riduzione dei rifiuti alimentari in tutti i comparti della filiera (produzione, trasformazione, distribuzione, ristorazione, consumo domestico), anche tramite la raccolta delle eccedenze alimentari, attività di formazione e campagne contro lo spreco alimentare;
  • l’incremento dell’utilizzo di sistemi in grado di correlare la produzione dei rifiuti alla singola utenza in linea con il principio “chi inquina paga” attraverso l’estensione della tariffa puntuale o sistemi di misurazione della frazione urbana indifferenziata per almeno il 35% delle popolazione residente in Piemonte.

Il recupero energetico è previsto per le frazioni di rifiuti per le quali non è tecnicamente ed economicamente possibile il recupero di materia.

Nella valutazione ambientale che ha accompagnato la pianificazione sono stati analizzati vari scenari e sotto-scenari relativi alla gestione dei rifiuti urbani indifferenziati e degli scarti di trattamento della frazioni raccolte differenziatamente, con l’individuazione dello scenario che presenta le migliori garanzie in termini di impatto ambientale, chiusura del ciclo di trattamento e minore consumo di suolo. Tale scenario prevede  il ricorso alla termovalorizzazione per i rifiuti provenienti da tutto il territorio regionale ad esclusione delle Provincia di Cuneo, nella quale viene invece mantenuta la filiera esistente costituita da impianti di produzione CSS e relativo impianto di coincenerimento.

Sul ricorso alla termovalorizzazione, stante il fatto che il progresso tecnologico potrebbe portare tra qualche anno alla possibilità di realizzare impianti più performanti rispetto a quelli utilizzati nella analisi LCA degli scenari, il Piano ritiene fondamentale non ipotecare il futuro su determinate tecnologie impiantistiche ma fornire alla pianificazione d’ambito gli elementi utili per la sua attività.
Ne consegue che lo scenario individuato è da considerarsi di riferimento per la futura pianificazione d’ambito di competenza della Conferenza d’ambito regionale, qualora non dovessero emergere nuove tecnologie più efficienti, meno impattanti, affidabili e valutabili con la stessa metodologia adottata nel presente Piano.
 

Bonifica delle Aree Inquinate


Gli obiettivi posti dal PRUBAI e relativi alla bonifica delle aree inquinate, da raggiungere nei prossimi anni, sono i seguenti:

  • Garantire il costante aggiornamento della conoscenza de siti in bonifica e sulle aree dismesse
  • Pianificare gli interventi di bonifica dei siti di competenza pubblica
  • Semplificare e coordinare i procedimenti amministrativi
  • Incentivare l’utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale
  • Prevedere strategie per l’inquinamento diffuso

Con la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, sono state stabilite le norme per l'applicazione del principio “chi inquina paga”:un soggetto che provoca un danno ambientale ne è considerato responsabile e deve farsi carico delle necessarie azioni di prevenzione o di riparazione, nonché di tutti i costi ad esso relativi.

La normativa nazionale (art. 242 del D.Lgs. 152/2006) stabilisce che quando si verifica un evento che potrebbe comportare la contaminazione del suolo o delle acque, il responsabile dell’evento debba attivare le misure d'emergenza per mitigare gli effetti dell'evento e avviare un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento. Lo stesso obbligo sussiste qualora si individuino contaminazioni pregresse (“storiche”) che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

Le risultanze dell'indagine vanno confrontate con i rispettivi valori limite tabellari (Concentrazioni Soglia di Contaminazione, Allegato 5 al D.Lgs. 152/2006) e, se risultano inferiori, il procedimento si chiude; se risultano superiori, il sito viene definito “potenzialmente contaminato”.

Quando un sito è potenzialmente contaminato, il soggetto responsabile e le pubbliche amministrazioni coinvolte progettano un piano di caratterizzazione, finalizzato alla successiva applicazione della analisi di rischio per la definizione delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) sito-specifiche.

Qualora accertato il superamento delle CSR il sito è dichiarato “contaminato” e il responsabile della contaminazione deve eseguire un intervento di bonifica/messa in sicurezza che consenta di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione.

In Regione Piemonte le competenze amministrative dei procedimenti di bonifica, sono state trasferite in capo ai comuni, che risultano pertanto gli Enti pubblici responsabili del procedimento di bonifica.

Per approfondimenti sulla procedura di bonifica, consulta la pagina dedicata sul sito di Regione Piemonte.

 

Informazioni e risorse aggiuntive


Sul pagina web dedicata ai Rifiuti del sito della Regione Piemonte è possibile trovare le informazioni inerenti la produzione e la gestione dei rifiuti urbani, le azioni regionali, il Sistema Informativo Rifiuti, i rifiuti speciali e la normativa del settore.

Controllo degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici

Anno
2024

Il controllo degli attestati di prestazione energetica degli edifici (APE) è disciplinato a livello nazionale dal Decreto Legislativo 192/2005

La Regione Piemonte con la DGR 43-8097 del 14/12/2018 ha attribuito ad Arpa Piemonte il compito di eseguire i controlli sulla qualità degli attestati di prestazione energetica.

 Ai sensi delle Linee Guida ministeriali, Arpa Piemonte e Regione Piemonte predispongono annualmente un piano di controllo delle APE depositati nell'anno solare precedente sul Sistema Informativo Prestazione Energetica Edifici (SIPEE), con l’obiettivo di analizzarne almeno il 2%. 
Arpa Piemonte è titolare dell’iter sanzionatorio e i proventi delle sanzioni sono destinati allo svolgimento di ispezioni e monitoraggi in materia di certificazione energetica degli edifici. 

Nel 2023 sono stati analizzati tutte le APE caricate sul SIPEE dal 01/01/2022 al 31/12/2022, pari a 115.068 certificati emessi da un totale di 6.059 certificatori. L’analisi ha riguardato la totalità del database del 2022 ed è stata finalizzata a evidenziare eventuali incongruenze relative ai dati tecnici riportati negli APE e anomalie sull’effettuazione del sopralluogo. 

I criteri di selezione delle APE sottoposti a verifica sono stati i seguenti: 

  • presentazione di segnalazioni o esposti alla Regione Piemonte o ad Arpa Piemonte che evidenzino situazioni di violazione delle norme vigenti in merito agli attestati di prestazione energetica;
  • redazione di attestati di prestazione energetica eseguiti dal certificatore in assenza di sopralluogo o con superficialità, desumibile dall'elevato numero dei certificati rilasciati anche da soggetti con studi ubicati fuori Regione;
  • incongruenza dei dati e dei calcoli effettuati e presenti sul SIPEE

A seguito dell’analisi dell’intero database, sono stati individuati i certificatori che hanno redatto APE contenenti elevati numeri di anomalie o con anomalie più gravi; in totale 32 certificatori sono stati sottoposti a successivo accertamento documentale mediante una richiesta di chiarimenti inviata via posta elettronica certificata da Arpa Piemonte in merito alle anomalie riscontrate nella fase di analisi.

Dagli esiti delle indagini sono risultate irregolarità sanzionabili per tutti gli Attestati controllati, con sanzioni irrogate ai singoli certificatori. 
Tra le irregolarità più diffuse vi sono la mancata effettuazione del sopralluogo e la presenza di anomalie su parametri geometrici e/o energetici fisicamente inverosimili o improbabili.

Nel 2022 le classi energetiche delle APE depositati più rappresentate sono quelle più basse, complessivamente il 67% delle APE in classe E, F e G, mentre le classi A1, A2, A3 e A4, più performanti, sommano a solo l’11%.

APE depositati nel 2022 in Piemonte suddivisi per classe energetica - Fonte Arpa Piemonte

Il maggior numero di contestazioni sollevate da Arpa Piemonte riguarda le classi D e G: complessivamente il 59% delle APE, mentre la classe più performante B copre il 9% % degli APE contestati; la provincia più interessata dai controlli è stata quella di Torino

Numero di APE depositate nel 2022 e contestate durante i controlli 2023, suddivisi per provincia - Fonte Arpa Piemonte
Numero di APE depositate nel 2022 e sanzionate durante i controlli 2023, suddivisi per classe energetica - Fonte Arpa Piemonte

Gli esiti dei controlli effettuati indicano, nei casi sanzionati, l’adozione di modalità di redazione delle APE approssimative e superficiali, con conseguente inattendibilità delle valutazioni sulle prestazioni energetiche.

Il controllo effettuato da Arpa Piemonte mira ad una responsabilizzazione dei certificatori al fine di incrementare l’accuratezza degli attestati di prestazione energetica degli edifici. 

Tale effetto si traduce in una conoscenza più precisa e puntuale delle caratteristiche energetiche del parco immobiliare piemontese, fondamentale per la pianificazione e l’implementazione di interventi efficaci e mirati di riqualificazione energetica.

Informazioni e risorse aggiuntive

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. https://www.normattiva.it/eli/id/2005/09/23/005G0219/CONSOLIDATED/20240530

Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici https://www.mimit.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-interministeriali/decreto-interministeriale-26-giugno-2015-adeguamento-linee-guida-nazionali-per-la-certificazione-energetica-degli-edifici

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 26 giugno 2015 Schemi e modalita' di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15A05199/sg

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 26 giugno 2015 Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15A05198/sg

DGR Piemonte 43-8097 del 14/12/2018 “Attestazione della prestazione energetica degli edifici. Disposizioni in materia di controlli e sanzioni. Istituzione di un corso di raccordo formativo per certificatori energetici” https://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/51/siste/00000012.htm

SIPEE Sistema Informativo Prestazione Energetica Edifici https://secure.sistemapiemonte.it/siceefree/base/main/cpHome.do

Siti nucleari in Piemonte e dose efficace all’individuo rappresentativo

Anno
2024

Ogni anno viene effettuata la stima della dose efficace per l’individuo rappresentativo della popolazione per i tre siti nucleari presenti in Piemonte, come dati di base vengono utilizzati i risultati analitici del monitoraggio radiologico. 

La stima viene confrontata con il limite per la non rilevanza radiologica fissato in 10 µSv/anno (micro Sievert all'anno) che secondo i più recenti indirizzi nazionali ed internazionali è il limite da considerare per l’esposizione a sorgenti di radiazioni artificiali.

Alla dose efficace possono contribuire, attraverso differenti vie critiche di esposizione, sia matrici alimentari sia matrici ambientali. 

Le matrici da considerare rilevanti per la stima e i radionuclidi di riferimento sono stati individuati per ogni sito in funzione delle caratteristiche degli impianti, dei punti di campionamento, della radiotossicità e del comportamento chimico dei radionuclidi stessi.

Le attività di monitoraggio hanno consentito di verificare il rispetto nel tempo del limite di non rilevanza radiologica di 10 µSv/anno per l’individuo rappresentativo della popolazione per tutti e tre i siti nucleari piemontesi.

Fonte Arpa Piemonte
Fonte Arpa Piemonte
Fonte Arpa Piemonte
Informazioni e risorse aggiuntive

Sievert - Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Sievert

Dosimetria - Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Dosimetria

DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. https://www.normattiva.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/CONSOLIDATED/20240530

Arpa Piemonte Relazioni tecniche di dettaglio http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/radioattivita/siti-nucleari/

Trasporti

Tema
Tipo
Paragrafi

Il settore dei trasporti costituisce un fattore di pressione ambientale rilevante sul territorio e su matrici ambientali specifiche.

Alcune delle caratteristiche pressioni ambientali della fase di costruzione delle maggiori infrastrutture di trasporto in corso durante il 2023 i n Piemonte sono oggetto di una particolare attività di monitoraggio.

Informazioni e risorse aggiuntive

Tunnel Euroalpin Lyon Turin  https://www.telt-sas.com/it/telt-torino-lione/

Commissario Terzo Valico https://terzovalico.mit.gov.it/

Anno
2024

La mappatura dell'amianto di origine naturale

Anno
2024

La mappatura ha come finalità l'individuazione e la delimitazione dei siti con presenza di amianto, consentendo altresì di disporre di elementi di valutazione, in continuo aggiornamento, utili a definire le attività di pianificazione regionale.

La mappatura si svolge mediante più step di aggiornamento ed implementazione delle informazioni, con approfondimenti di dettaglio che vengono resi disponibili on-line; la consultazione dei dati rilevati può avere luogo tramite il   Geoportale di Arpa Piemonte.

Il progetto di mappatura dell’amianto naturale nasce a seguito del D.M. 18 marzo 2003, n. 101 “Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93” che prevede, come specificato nell’allegato A - categoria 3 “Criteri per la mappatura della presenza di amianto nell’ambiente naturale”, la mappatura di ammassi rocciosi caratterizzati dalla presenza di amianto e delle attività estrattive (in esercizio o dismesse) relative a rocce e minerali con presenza di amianto o comunque ubicate in aree indiziate per la presenza di amianto.

La mappatura dell'amianto naturale deriva dall'analisi di diverse fonti informative relative alla presenza di rocce basiche e ultrabasiche che possono essere sede di locali concentrazioni di minerali asbestiformi ai sensi del D.M. 18 marzo 2003, n.101.

  • In particolare, le fonti utilizzate sono:
  • Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000;
  • nuova Carta Geologica d’Italia (CARG) alla scala 1:50.000 e a scala 1:25.000 laddove disponibili;
  • i permessi di ricerca e le concessioni minerarie, derivate dall’archivio storico di Torino di documentazione tra la metà degli anni ’30 e la metà degli anni ’60;
  • documentazione derivata da attività istruttorie di Arpa Piemonte e campionamenti specifici di Arpa;
  • rilievi geologici e sopralluoghi;
  • fonti bibliografiche.

Le litologie selezionate sono state classificate e suddivise in livelli tematici e dataset e distinte in cinque gruppi in termini di Probabilità di Occorrenza di Minerali di Amianto:

  • Classe di probabilità alta
  • Classe di probabilità medio-alta
  • Classe di probabilità media
  • Classe di probabilità medio-bassa
  • Classe di probabilità bassa

La normativa italiana con il termine “amianto” indica 6 minerali fibrosi: l’actinolite d’amianto, la grunerite d’amianto (amosite), l’antofillite d’amianto, il crisotilo, la crocidolite e la tremolite d’amianto.

È importante evidenziare che i minerali di amianto non sono distribuiti in maniera ubiquitaria all’interno dei litotipi ad alta probabilità di occorrenza di minerali di amianto, ma sono spesso associati a delle zone intensamente fratturate.

Si sottolinea che la cartografia geologica prodotta riporta come informazione di base gli areali in cui, in relazione alle rocce riconosciute in affioramento o sub-affioramento, potrebbero rinvenirsi mineralizzazioni di amianto: essa, quindi, non indica se l’amianto è presente o meno in una determinata area. 

La determinazione dell’effettiva presenza o assenza dei minerali classificati come amianto può essere infatti effettuata solo attraverso un rilievo geologico di dettaglio in sito e dall’analisi petrografico-mineralogica dei campioni prelevati.

Informazioni e risorse aggiuntive

D.M. 18 marzo 2003, n. 101 “Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/05/09/003G0126/sg

LEGGE 23 marzo 2001, n. 93 Disposizioni in campo ambientale. https://www.normattiva.it/eli/id/2001/04/04/001G0148/CONSOLIDATED/20240527

Legge regionale n. 30 del 14 ottobre 2008 "Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto" http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2008;30

D.G.R. n. 58-4532 del 29 dicembre 2016- “Definizione delle modalità di comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008, in attuazione del Piano Regionale Amianto per gli anni 2016-2020 approvato con D.C.R. 1 marzo 2016, n. 124 – 7279” http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/04/attach/dgr_04532_930_29122016.pdf

  Portale Amianto di Arpa Piemonte https://webgis.arpa.piemonte.it/portale_amianto/home

 

Linee guida per indagini geologiche in aree caratterizzate dalla presenza di amianto

Anno
2024

A seguito di un'intensa attività condotta in sinergia tra Arpa e Regione nel corso del 2019, con D.G.R. 14 febbraio 2020, n. 14-1010 è stato adottato un documento di linee guida che fornisce indicazioni ed indirizzi per la realizzazione di indagini geologiche nelle aree interessate dalla presenza naturale di amianto. 

Il documento si inserisce nel quadro della L.R. 30/2008 "Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto" e si pone come uno strumento di supporto a professionisti ed Amministrazioni che operano in contesti caratterizzati dalla presenza naturale di amianto. 

Amianto, risposte per l'Aria

Tema
Tipo
Paragrafi

Con l’emanazione della Legge n. 257/1992– che vieta l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto – se è cessata la immissione di nuovi manufatti contenenti amianto non per questo il problema della dispersione di fibre di amianto in aria era da considerarsi risolto.

Da quel momento ha quindi avuto inizio un’importante opera di bonifica tutt’ora in corso, sia con interventi puntali in importanti siti contaminati da amianto che con interventi diffusi per mettere in sicurezza o bonificare le migliaia di piccole e piccolissime possibili sorgenti di fibre, questi ultimi pianificati in Piemonte con un apposito Piano Regionale Amianto.

La rimozione di manufatti contenti amianto, gli scavi e la movimentazione di terreni con presenza di amianto di origine antropica o naturale se eseguite senza precauzioni possono determinare l’aerodispersione di fibre di amianto.

La conoscenza dei siti dove l’amianto è presente e degli eventi e delle attività che possono interferire con esso causandone la dispersione, nonché la corretta applicazione di procedure di sicurezza, sono fondamentali per minimizzare la presenza di fibre di amianto in aria.

Sebbene l’attività di monitoraggio non possa sostituirsi all’adozione delle misure di prevenzione, può però, in alcuni casi, mettere in evidenza situazioni di inquinamento sfuggite alla valutazione preventiva e permettere l’adozione delle necessarie correzioni.

L’attività di indagine su particolari siti e attività, nel territorio piemontese, per la verifica della presenza di fibre di amianto in aria, è particolarmente rilevante nel caso di grandi cantieri e dei siti in bonifica di Balangero e Casale Monferrato.

Campionatore per il monitoraggio delle fibre di amianto in aria - Fonte Arpa Piemonte
Microscopio a scansione elettronica - Fonte Arpa Piemonte
Fibra di Grunerite al microscopio a scansione elettronica - Fonte Arpa Piemonte
Risorse e informazioni aggiuntive

LEGGE 27 marzo 1992, n. 257 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto https://www.normattiva.it/eli/stato/LEGGE/1992/03/27/257/CONSOLIDATED

Legge regionale n. 30 del 14 ottobre 2008  "Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto" http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2008;30

Portale Amianto di Arpa Piemonte https://webgis.arpa.piemonte.it/portale_amianto/home

Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro http://data.europa.eu/eli/dir/2009/148/oj

Anno
2024