Rete di monitoraggio e classificazione delle acque di balneazione

balneazione

In Piemonte sono attualmente state individuate 79 acque di balneazione, di cui 76 su laghi e 3 su fiumi.

La rete e i dati sulla balneabilità delle acque in Piemonte sono consultabili sul portale di Arpa Piemonte   "La balneazione in Piemonte".

I laghi interessati sono 7: Maggiore, Orta, Viverone, Candia, Mergozzo, Grande di Avigliana e Sirio. I fiumi invece sono 2: torrente Cannobino e torrente San Bernardino, entrambi affluenti del lago Maggiore.

Le acque di balneazione sono individuate dalla Direzione Sanità della Regione Piemonte che ogni anno pubblica una Determinazione Dirigenziale prima dell’inizio della stagione balneare con l’elenco aggiornato e la presenza di eventuali situazioni particolari che possano determinare un divieto di balneazione temporaneo.

La procedura di monitoraggio prevede la ricerca di due tipologie di batteri fecali: Escherichia coli e Enterococchi intestinali. 

Inoltre, solo nelle acque di balneazione soggette a rischio di proliferazione di alghe fitoplanctoniche, viene effettuato il monitoraggio dei cianobatteri, una tipologia di alghe microscopiche che possono determinare in alcuni casi tossicità delle acque.

Il monitoraggio viene effettuato almeno una volta al mese durante la stagione balneare, che in Piemonte normalmente va dal 15 maggio al 30 settembre. 

Le zone di balneazione su cui si sono verificate criticità nelle stagioni precedenti possono essere soggette a controlli più ravvicinati nel periodo di massimo afflusso di bagnanti.

I valori misurati di Escherichia coli e di Enterococchi intestinali sono quindi confrontati con i limiti previsti dalla normativa.

Parametro Corpo idrico Valore
Enterococchi intestinali Acque interne 500 n*/100 ml
Escherichia coli Acque interne 1000 n*/100 ml
Limiti previsti dall’allegato A del D.M. 30/03/2010 per un singolo campione di acque di balneazione
*n= UFC per EN ISO 9308-1 (E.coli) e EN ISO 7899-2 (Enterococchi) o MPN per EN ISO 9308-3 (E. coli) E en iso 7899-1 (Enterococchi)

Nel caso i valori rilevati superino i limiti previsti dalla normativa, Arpa Piemonte avvisa il Comune competente in modo che questo possa emettere una ordinanza di divieto temporaneo di balneazione.

Successivamente viene effettuato un campionamento suppletivo entro 72 ore per verificare se l’inquinamento sia rientrato. In caso affermativo il Comune viene avvisato che può revocare l’ordinanza di divieto e l’episodio viene classificato come inquinamento di breve durata. 

Se invece l’inquinamento persiste il divieto temporaneo resta in vigore fino al primo campione suppletivo o routinario con valori inferiori ai limiti.

In caso di inquinamento di breve durata, entro 7 giorni dalla fine dell’inquinamento, viene eseguito un ulteriore campione, che, se risulta conforme per entrambi i parametri microbiologici, andrà a sostituire il campione routinario non conforme ai fini della classificazione.

Il monitoraggio dei cianobatteri è più complesso e può prevedere:

  • misura della densità cellulare;
  • ricerca delle microcistine (MC) o altre cianotossine (CTX);
  • osservazione diretta per la presenza di evidenze macroscopiche (schiume algali, colorazione dell’acqua, patine galleggianti, ecc).

A seconda della situazione possono essere previsti avvisi al pubblico o ordinanze specifiche che in alcuni casi comportano anche il divieto temporaneo di balneazione.

Fasi previste dal protocollo di monitoraggio dei cianobatteri
Obiettivi di qualità delle acque di balneazione

Oltre a verificare che le acque siano balneabili al momento del prelievo, i valori di Escherichia coli e di Enterococchi intestinali sono anche utilizzati per assegnare alle acque di balneazione un valore di qualità a lungo termine previsto dalla Direttiva europea

La classificazione viene aggiornata ogni anno sulla base dei risultati analitici dell’ultimo quadriennio di monitoraggio e le classi di qualità previste sono quattro: “scarsa”, “sufficiente”, “buona” ed “eccellente”. 

Le acque idonee alla balneazione devono avere una classe di qualità almeno “Sufficiente”.

Nel caso che la classe scenda a “Scarsa” le acque sono temporaneamente vietate alla balneazione e se lo stato “Scarso” permane per cinque anni consecutivi il divieto di balneazione diviene permanente. 

Possono essere concesse deroghe solo se le cause di inquinamento sono nel frattempo state individuate e rimosse. 

In quel caso la Regione può autorizzare comunque l’attività balneare nell’attesa che la classificazione quadriennale esca dallo stato “Scarso” a condizione che il monitoraggio di routine certifichi che i valori dei due parametri restino sempre sotto i limiti previsti.

Parametri Classi di Qualità
Eccellente Buona Sufficiente Scarsa
Enterococchi intestinali 200* 400* 330** > 330**
Escherichia coli 500* 1000* 900** > 900**
Limiti inferiori delle classi di qualità delle acque di balneazione
MPN o ufc/100 ml, (*) Basato sulla valutazione del 95° percentile, (**) Basato sulla valutazione del 90° percentile
Informazioni e risorse aggiuntive

  Portale di Arpa Piemonte "La balneazione in Piemonte" https://webgis.arpa.piemonte.it/balneazione-piemonte/home

Regione Piemonte Sorveglianza acque di piscina e di balneazione https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/prevenzione/sorveglianza-acque-piscina-balneazione

Organizzazione Mondiale della Sanità Guidelines on recreational water quality: Volume 1 coastal and fresh waters https://www.who.int/publications/i/item/9789240031302

Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006 , relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0007&qid=1644661927554

Decreto legislativo 30 maggio 2008 , n. 116 Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=25984

Decreto 30 marzo 2010 Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché' modalita' e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione. https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=33787

Ministero della Salute Decreto 19 aprile 2018 Modifica del decreto 30 marzo 2010, recante: «Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché' modalita' e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione»   https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=65365

Rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità:

Bathing water EU rules to ensure clean and high-quality bathing water across Europe https://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/index_en.html

Il Portale Acque del Ministero della Salute  https://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/homeBalneazione.do