Reti di monitoraggio e classificazione delle acque

reti

La Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE (Water Framework Directive, WFD o Direttiva Quadro Acque DQA), che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di gestione e tutela delle acque interne superficiali, di transizione, costiere e sotterranee è stata recepita in Italia con il DLgs 152/06.

La Direttiva specifica le norme per impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici dell’Unione europea e per conseguire un «buono stato» dei fiumi, dei laghi e delle acque sotterranee in Europa entro il 2015.

Tutti i dati sulle reti e sulla classificazione dei corpi idrici in Piemonte sono visualizzabili e consultabili sul   Geoportale di Arpa Piemonte.

In particolare, ciò prevede di:

  • proteggere tutte le forme di acqua (superficiali, sotterranee, interne e di transizione);
  • ripristinare gli ecosistemi in e intorno a questi corpi d’acqua;
  • ridurre l’inquinamento nei corpi idrici;
  • garantire un uso sostenibile delle acque da parte di individui e imprese.

Acque superficiali: le acque interne, ad eccezione delle acque sotterranee; le acque di transizione e le acque costiere.
Acque sotterranee: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo.
Acque interne: tutte le acque superficiali, correnti o stagnanti.
Acque di transizione: le acque vicino alle foci dei fiumi, che sono parzialmente di natura salina ma contengono consistenti flussi di acqua dolce.

La normativa delega chiare responsabilità alle autorità nazionali, che hanno l’obbligo di:

  • individuare i singoli bacini idrografici presenti sul loro territorio, ovvero le aree territoriali circostanti che sfociano in specifici sistemi fluviali;
  • designare le autorità che gestiscono questi bacini in linea con le norme dell’Unione;
  • analizzare le caratteristiche di ciascun bacino idrografico e stabilire condizioni di riferimento per ogni tipologia di corpo idrico per qualificarne lo stato;
  • analizzare l’impatto delle attività umane e una valutazione economica dell’utilizzo idrico;
  • monitorare lo stato delle acque in ciascun bacino;
  • registrare le aree protette, come quelle utilizzate per l’acqua potabile, che richiedono particolare attenzione;
  • produrre e mettere in atto «piani di gestione dei bacini idrografici», per evitare il deterioramento delle acque superficiali, proteggere e migliorare le acque sotterranee e preservare le aree protette;
  • garantire che il costo dei servizi idrici sia recuperato, in modo che le risorse siano utilizzate in modo efficiente e chi inquina paga;
  • fornire informazioni e consentire una consultazione pubblica dei loro piani di gestione dei bacini idrografici.
Corpi idrici

Il Corpo Idrico è l’oggetto gestionale al quale è riferita la classificazione dello stato di qualità, le misure di tutela e di risanamento, la caratterizzazione quali-quantitativa delle pressioni antropiche che possono generare impatti sulla qualità chimico-fisica delle acque, delle comunità biologiche e dell’assetto idromorfologico.

Un corpo idrico è un elemento distinto e significativo, individuato sulla base delle pressioni antropiche, dello stato di qualità, delle caratteristiche naturali e omogenee per quanto riguarda gli aspetti connessi al clima, alla geologia e al rilievo, all’interno delle quali gli ecosistemi di acqua dolce dovrebbero presentare una limitata variabilità per le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche, cosicché quello che viene considerato un unico fiume è distinto in più corpi idrici.

Analogamente sono individuati più corpi idrici per le acque sotterranee, dai tecnici chiamati GWB o groundwater bodies.

In Piemonte sono stati individuati 598 corpi idrici fluviali, 37 corpi idrici lacustri e 36 corpi idrici sotterranei (16 superficiali, 6 profondi e 14 montano-collinari).

Reti di monitoraggio

Le reti di monitoraggio sono specifiche per ogni tipologia di corpo idrico e sono composte da più sottoreti destinate a raccogliere informazioni diverse al fine di ottimizzare lo sforzo di campionamento ed analisi, ridurre le ridondanze e mantenere la significatività delle informazioni raccolte.

Il periodo di monitoraggio al termine del quale si procede alla valutazione della qualità dei corpi idrici è di sei anni, suddiviso in due trienni nei quali viene monitorata l'intera rete base.

La rete base è stabile nella sua composizione negli anni e comprende corpi idrici sottoposti a monitoraggio periodico e costante, comprende anche siti di riferimento per la loro alta qualità ambientale.

La rete aggiuntiva è monitorata un solo anno nel periodo di monitoraggio al fine di convalidare i dati di raggruppamenti di corpi idrici al fine della classificazione del loro stato di qualità.

Vi è poi una rete nucleo che comprende parte dei punti di monitoraggio della rete base utili per avere i dati di condizioni molto vicine alla naturalità come i siti di riferimento o rappresentativi della presenza di diffusa attività antropica.

Monitoraggio

I corpi idrici possono essere sottoposti a 3 tipologie di monitoraggio: Sorveglianza, Operativo e di Indagine per specifici approfondimenti.

Il monitoraggio di sorveglianza si applica a corpi idrici classificati non a rischio o probabilmente a rischio e ha come obiettivo di convalidare la valutazione delle pressioni e di osservare le variazioni alungo termine dello stato di qualità degli stessi.

Il monitoraggio operativo è realizzato per stabilire lo stato dei corpi idrici identificati a rischio di non soddisfare gli obiettivi ambientali della direttiva quadro e per valutare qualsiasi variazione dello stato di tali corpi idrici risultante dai programmi di misure di tutela e salvaguardia, a più breve termine.

Il monitoraggio di sorveglianza viene effettuato su corpi idrici ove è presente un impatto antropico, rispetto al quale è necessario valutare più in dettaglio gli specifici effetti su lungo termine.

Ogni tipo di monitoraggio prevede uno specifico elenco di parametri da monitorare, in parte sovrapponibile ed in parte specifico per le particolarità del sito o delle pressioni o degli impatti individuati.

Per chiarire le differenze tra monitoraggio di sorveglianza e operativo si può dire che nel monitoraggio di sorveglianza si monitorano tutte le componenti e in quello operativo solo quelle strettamente connesse alle pressioni responsabili dell’impatto. 

Raramente un corpo idrico è sottoposto ad una sola pressione o si riesce ad individuare una relazione univoca tra una pressione ed una componente da monitorare; quindi, anche nel caso di monitoraggio operativo ci saranno più componenti da monitorare, tuttavia, laddove il problema ambientale è noto o il non raggiungimento degli obiettivi è prevalentemente connesso al superamento degli standard di qualità europea, il monitoraggio operativo consente comunque di ridurre le componenti da monitorare. 

Per i corpi idrici a rischio, dove è prevista l’adozione di misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, il monitoraggio operativo è finalizzato a verificarne l’efficacia

Parametri di classificazione

I diversi tipi di monitoraggio sono progettati in modo da minimizzare lo sforzo di campionamento ed analisi, massimizzando al contempo l'informazione utile e pertinente per la conoscenza dello stato dei corpi idrici nei diversi luoghi, momenti e contesti ambientali, quindi non tutti i parametri da monitorare sono raccolti su tutti i siti, si applicano dei criteri di selezione in modo da calibrare il diverso tipo di monitoraggio sul rischio effettivo di riscontrare i contaminati, sulla possibilità tecnica di effettuare i rilievi o sulla significatività del dato.

In generale, quindi, su tutti i corpi idrici è applicato un protocollo analitico che comprende parametri chimico fisici generali, mentre i contaminanti sono determinati su un sottoinsieme di corpi idrici, come sopra spiegato, in base alla tipologia di monitoraggio, all’analisi delle pressioni e alla valutazione dei dati di monitoraggio del monitoraggio precedente.

Classificazione

Per ogni componente monitorata le norme definiscono dei criteri di valutazione e classificazione, abbiamo quindi delle classificazioni di qualità per le singole componenti fisico-chimiche, biologiche e idro-morfologiche, che concorrono alla classificazione finale della qualità dei corpi idrici, dato valido per valutare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Direttiva quadro.

Tale classificazione finale si attesta sul valore peggiore riscontrato nel periodo di monitoraggio componendo i diversi indicatori e sottoindici, che a loro volta, se sono calcolati su più componenti, si attestano sul valore peggiore.
 

Le acque di balneazione

L’Unione europea provvede a proteggere la qualità dell’ambiente e la salute umana, pertanto con la Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione interviene per migliorare le norme che garantiscono la qualità delle acque di balneazione. Essa completa la Direttiva 2000/60/CE sulla protezione e la gestione dell’acqua.

Le acque di balneazione sono le acque superficiali di mari, laghi o fiumi in cui si prevede che un congruo numero di persone pratichi la balneazione e per le quali non ci siano ragioni che abbiano spinto le autorità a imporre un divieto permanente di balneazione.

In queste acque è previsto un monitoraggio periodico durante tutta la stagione balneare per verificare che la loro qualità sia sufficientemente buona da permettere al pubblico di fare il bagno senza pericoli per la salute. 

Nelle acque non individuate come di balneazione fare il bagno non è vietato, a meno che non siano presenti divieti per motivi specifici, ma non c’è un'attività regolare di monitoraggio a tutela dei bagnanti.

Ogni anno, i paesi dell’Unione devono individuare le acque di balneazione sul loro territorio e determinare la durata della loro stagione balneare.

Essi devono stabilire un monitoraggio nei luoghi più frequentati dai bagnanti o sottoposti a rischio più elevato di inquinamento. Tale monitoraggio deve essere effettuato tramite il prelievo:

  • almeno 4 campioni, di cui 1 prima dell’inizio della stagione balneare;
  • di 3 campioni soltanto se la stagione balneare non supera le 8 settimane oppure se la regione è soggetta a particolari impedimenti di tipo geografico.
  • I paesi dell’Unione devono comunicare i risultati del loro monitoraggio alla Commissione europea, nonché una descrizione delle misure di gestione della qualità delle acque. Il monitoraggio può essere sospeso in via eccezionale, previa comunicazione alla Commissione.

La valutazione della qualità delle acque è basata su dati microbiologici e la scala di classificazione di qualità delle acque è scarsa, sufficiente, buona o eccellente;

tutte le acque di balneazione nell’Unione devono essere state come minimo di qualità sufficiente, entro la fine della stagione balneare 2015. Inoltre i paesi dell’Unione devono adottare le misure necessarie per aumentare il numero delle acque di balneazione di qualità buona o eccellente.

In caso di qualità insufficiente, i paesi dell’Unione devono adottare le misure necessarie per la gestione e l’eliminazione dell’inquinamento, per la protezione e l’informazione dei bagnanti.

Le autorità nazionali devono permettere al pubblico di conoscere e partecipare alla gestione della qualità delle acque. I cittadini possono quindi formulare suggerimenti, osservazioni o reclami. Essi possono inoltre partecipare alla preparazione, alla revisione e all’aggiornamento degli elenchi della qualità dell’acqua.

Inoltre, i paesi dell’Unione devono assicurare che adeguate informazioni siano divulgate attivamente e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare. Esse riguardano in particolare:

  • la classificazione delle acque, i divieti o gli avvisi che sconsigliano la balneazione;
  • una descrizione generale delle acque in un linguaggio non tecnico;
  • una descrizione del tipo e della durata di inquinamento.
Informazioni e risorse aggiuntive

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/2014-11-20

Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:02006L0118-20140711

Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:02008L0105-20130913

Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE http://data.europa.eu/eli/dir/2006/7/oj

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale. http://www.normattiva.it/eli/id/2006/04/14/006G0171/CONSOLIDATED/20220511

  Portale acque di Arpa Piemonte https://webgis.arpa.piemonte.it/monitoraggio_qualita_acque_mapseries/monitoraggio_qualita_acque_webapp/

  Portale di Arpa Piemonte "La balneazione in Piemonte" https://webgis.arpa.piemonte.it/balneazione-piemonte/home