RISPOSTE

Radiazioni non ionizzanti, risposte sul territorio

Tema
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Ogni nuova installazione di elettrodotti o di impianti per le telecomunicazioni è valutata preventivamente per verificare il rispetto delle soglie ammesse sia per le caratteristiche dell’impianto che cumulativamente agli altri impianti esistenti; analoghe valutazioni vengono fatte in caso di modifiche tecniche sostanziali, ammodernamenti e potenziamenti.

In ragione di esposti di cittadini o di di richieste degli Enti territoriali, vengono eseguite misure di controllo del rispetto dei limiti da parte degli impianti, misure che diventano sempre più onerose con l'adozione di nuove tecnologie di trasmissione e con il moltiplicarsi degli impianti in ambiti complessi come quelli urbani.

Informazioni e risorse aggiuntive

DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche. https://www.normattiva.it/eli/stato/DECRETO_LEGISLATIVO/2003/08/01/259/CONSOLIDATED

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/08/28/03A09711/sg

Legge regionale n. 19 del 03 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2004;19

Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2022 http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2023;3

Programma di attività di ricerca CEM MASE https://www.mase.gov.it/pagina/programma-di-attivita-di-ricerca-cem

Portale sui campi elettromagnetici in Piemonte https://webgis.arpa.piemonte.it/secure_apps/portale_cem/

Anno
2024

La bonifica dei siti contaminati

Tema
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L’obbligo di bonifica

In sede europea, con la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, sono state stabilite norme per l'applicazione del principio “chi inquina paga”; ciò significa che un soggetto che provoca un danno ambientale ne è considerato responsabile e deve farsi carico di intraprendere le necessarie azioni di prevenzione o di riparazione e di sostenere tutti i costi relativi.

La normativa nazionale (art. 242 del D.Lgs. 152/2006) stabilisce, pertanto, che quando si verifica un evento che potrebbe comportare la contaminazione del suolo o delle acque, il responsabile dell’evento debba attivare le misure d'emergenza per mitigare gli effetti dell'evento e avviare un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento. Lo stesso obbligo sussiste qualora si individuino contaminazioni pregresse (“storiche”) che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

Le risultanze dell'indagine vanno confrontate con i rispettivi valori limite tabellari (Concentrazioni Soglia di Contaminazione, riportate nell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/2006) e, se risultano inferiori, il procedimento si chiude; se risultano superiori, il sito viene definito “potenzialmente contaminato”.

L'iter amministrativo che ne deriva coinvolge il soggetto responsabile e le pubbliche amministrazioni e comporta la progettazione e l'esecuzione di un piano di caratterizzazione finalizzato anche alla successiva applicazione della analisi di rischio per la definizione delle Concentrazioni Soglia di Rischio sito-specifiche (CSR).

Qualora accertato il superamento delle CSR il sito è dichiarato “contaminato” e il responsabile della contaminazione deve presentare ed eseguire un intervento di bonifica messa in sicurezza che consenta di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente.

In Regione Piemonte, con L.R. 7 aprile 2000, n. 42, L.R. 23 aprile 2007, n. 9 e L.R. 11 marzo 2015, n. 3, le competenze amministrative dei procedimenti di bonifica, assegnate dalla normativa nazionale alle regioni, sono state trasferite in capo ai comuni, che risultano pertanto gli Enti pubblici responsabili del procedimento di bonifica.

Informazioni e risorse aggiuntive

Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e e riparazione del danno ambientale http://data.europa.eu/eli/dir/2004/35/oj

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale. https://www.normattiva.it/eli/id/2006/04/14/006G0171/CONSOLIDATED

Concentrazioni Soglia di Contaminazione https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=006G017100300140110001&dgu=2006-04-14&art.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&art.codiceRedazionale=006G0171&art.num=14&art.tiposerie=SG

Regione Piemonte L.R. 7 aprile 2000, n. 42 http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/leggi/l2000042.html

Regione Piemonte L.R. 23 aprile 2007, n. 9 http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c2007009.html

Regione Piemonte L.R. 11 marzo 2015, n. 3  http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=3&LEGGEANNO=2015

 

 

 

Anno
2024

Rischi industriali risposte sul territorio

Tema
Tipo
Paragrafi

In materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, la normativa prevede due tipologie di attività di controllo, le ispezioni sui Sistema di Gestione della Sicurezza per tutti gli stabilimenti e le istruttorie dei Rapporti di Sicurezza solo per gli stabilimenti di soglia superiore; si tratta di procedimenti molto complessi che vedono coinvolti numerosi Enti (principalmente Arpa Piemonte, Vigili del Fuoco, nonché Regione e INAIL) e si articolano in numerose giornate, che prevedono sia attività di disamina documentale, sia sopralluoghi in campo presso gli stabilimenti per verificare la congruenza tra quanto indicato nei documenti e la configurazione impiantistica e gestionale.

La normativa prevede altresì attività di pianificazione dell’emergenza esterna per tutti gli stabilimenti RIR, per la definizione di procedure di intervento condivise tra i vari enti chiamati a intervenire (es. VVF, Arpa, ASL, Forze dell’ordine) in caso di incidente, a tutela della popolazione e dell’ambiente e attività di pianificazione del territorio.
 

Informazioni e risorse aggiuntive

Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 , sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/18

DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. https://www.normattiva.it/eli/id/2015/07/14/15G00121/CONSOLIDATED/20160802

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica https://www.mase.gov.it/pagina/inventario-nazionale-degli-stabilimenti-rischio-di-incidente-rilevante-0

Inventario degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/seveso-query-105/Default.php

Regione Piemonte https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/elettromagnetismo-rischio-industriale-rumore/rischio-industriale

Arpa Piemonte https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/rischi-industriali/rischio-di-incidente-rilevante/rischio-di-incidente-rilevante

Anno
2024

Tutela della biodiversità

Tema
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Paragrafi

La Regione Piemonte ha riconosciuto dal 1975 l'importanza dell'ambiente naturale in quanto valore universale attuale e per le generazioni future.

Il Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità (LR 19/2009 s.m.i.), ha ridefinito le modalità per la conservazione della biodiversità e per la gestione dei territori facenti parte della rete ecologica regionale. 

Sono state istituite con legge regionale 104 Aree protette gestite da 12 Enti strumentali della Regione Piemonte e da enti locali - per un totale di 152.013 ettari - che si sommano a due Parchi Nazionali: il Gran Paradiso (istituito nel 1922) e la Val Grande (istituito nel 1992) che interessano complessivamente una superficie di 48.527 ettari. In totale quindi le aree protette insistenti sul territorio della Regione Piemonte hanno una superficie complessiva di 200.540 ettari.

Informazioni e risorse aggiuntive

Legge regionale 19/2009 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c2009019.html

Deliberazione della Giunta Regionale 3 marzo 2014, n. 27-7183 Legge regionale del 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della 
biodiversita'": attivita' di raccordo e coordinamento finalizzate all'implementazione della Rete Ecologica Regionale. http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2014/12/attach/dgr_07183_930_03032014.pdf

D.G.R. 31 Luglio 2015, n. 52-1979 Legge regionale del 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita'". Approvazione della metodologia tecnico-scientifica di riferimento per l'individuazione degli elementi della rete ecologica regionale e la sua implementazione. http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/36/siste/00000130.htm

D.G.R. 29 Dicembre 2020, n. 1-2681 Legge regionale 56/1977, articolo 14, comma 3 quinquies. Aggiornamento dei documenti USC - "Urbanistica senza carta" e proroga dei termini di applicazione, di cui alla DGR 44-8769 del 12 aprile 2019 di approvazione delle disposizioni per la dematerializzazione degli strumenti urbanistici. http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2021/03/siste/00000145.htm

Anno
2024

Informazione ambientale sul tema Aria

Tema
Tipo
Paragrafi

Molti dei servizi informativi sul tema aria forniscono informazioni in tempo reale per le esigenze quotidiane dei cittadini e delle istituzioni, altri sono servizi dedicati alla storicizzazione e capitalizzazione delle informazioni per scopo di studio, pianificazione e verifica degli andamenti dei fenomeni indagati o descritti.

Tutte le informazioni sono fornite in forma aperta e di libero uso alla sola condizione di citarne la fonte.

Anno
2024

Informazione ambientale sul tema Acqua

Tema
Tipo
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acqua
Paragrafi

I servizi informativi sul tema acqua hanno fornito principalmente informazioni sulla classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici e sui dati di monitoraggio utilizzati per la classificazione, a questi dati sono aggiunte le informazioni sulla balneabilità delle acque e, più recentemente, quelle sulle analisi di specifici inquinanti che sono oggetti di grande attenzione e preoccupazione quali i PFAS.

Tutte le informazioni sono fornite in forma aperta e di libero uso alla sola condizione di citarne la fonte.

Anno
2024

Monitoraggio dei corpi idrici

Tema
Tipo
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monitoraggio
Paragrafi

L'attività di monitoraggio dei corpi idrici è condotta principalmente secondo protocolli e modalità standardizzate a livello nazionale e della Unione europea, in modo da classificare la qualità delle acque in modo omogeneo e comparabile e riscontrare se gli obiettivi di qualità, al cui raggiungimento gli Stati membri si sono impegnati, sono rispettati.

Nel caso di inquinanti emergenti o di particolare preoccupazione sul territorio regionale, come nel caso dei PFAS, il monitoraggio è andato ben oltre i requisiti minimi obbligatori e ha raccolto una base informativa particolarmente significativa.

Anno
2024

Informazione ambientale sul tema Territorio

Tema
Tipo
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Paragrafi

I servizi informativi sul tema territorio sono, per loro natura, molto vari e coprono argomenti e discipline disparate.
Accanto a servizi che forniscono informazioni in tempo reale o quasi per le esigenze quotidiane dei cittadini e delle istituzioni, ci sono servizi dedicati alla storicizzazione e capitalizzazione delle informazioni per scopo di studio, pianificazione e verifica degli andamenti dei fenomeni indagati o descritti.

Tutte le informazioni sono fornite in forma aperta e di libero uso alla sola condizione di citarne la fonte.

Anno
2024

Informazione ambientale sul tema Clima

Tema
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I servizi informativi specifici per il tema clima sono relativamente recenti e pubblicano un numero molto elevato di dati e indicatori, in parte utilizzati in ambito di climatologia operativa da parte di Arpa Piemonte mente altri sono pensati per l'uso da parte di enti, studiosi e professionisti.

Sotto questa voce sono raccolti anche servizi che danno informazioni correlate con il clima o perché descrivono fenomeni che incidono sul clima o perché descrivono fenomeni che sono da considerare impatti del clima e dei suoi cambiamenti.

Anno
2024