TERRITORIO

Foreste, risposte sul territorio

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La Regione Piemonte opera per la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale in forza delle competenze assegnatele dall'art. 117 della Costituzione.

Considerato il valore ambientale, economico e sociale delle foreste nel corso degli anni è stata sviluppata una articolata normativa di settore e dal 2017 è in corso di attuazione il Piano Forestale Regionale 2017-2027 (PFR), con una validità decennale.

L'argomento Foreste rientra negli Obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e in particolare nell'Obiettivo 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre. 

Considerato il valore ambientale, economico e sociale delle foreste, la Regione Piemonte opera per la tutela e la valorizzazione di questo patrimonio: nel corso degli anni è stata sviluppata una normativa di settore e dal 2017 è in corso di attuazione il Piano Forestale Regionale (PFR), con una validità decennale. 

Gli interventi più recenti mirano alla semplificazione amministrativa, alla valorizzazione della professionalità degli operatori e a una comunicazione sulla gestione sostenibile delle foreste, rivolta non soltanto agli addetti ai lavori ma che presta attenzione al grande pubblico. 

Consulta l'argomento Foreste nei Fattori che influenzano lo stato della risorsa in Territorio.

Anno
2025
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Monitoraggi e controlli sul territorio

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Le attività di monitoraggio e controllo sul territorio coinvolgono tutte le matrici ambientali e molte attività antropiche sulla base delle diverse normative; sono ordinariamente condotte secondo una pianificazione pluriennale e alimentano la base di conoscenza del territorio.

In caso di emergenze ambientali, Arpa Piemonte interviene per raccogliere le informazioni strutturate e significative utili alla protezione della incolumità e salute della popolazione e dell'ambiente a supporto degli Enti responsabili della risposta in emergenza.

Anno
2025
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Radiazioni ionizzanti, impatti sul territorio

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La valutazione dei possibili effetti delle radiazioni misurate è fatta in via indiretta stimando la dose di radiazioni assorbita da un individuo rappresentativo della esposizione della popolazione in un determinato territorio.

Si valuta quindi la dose efficace che non è una grandezza direttamente misurabile ma una grandezza ricavata, calcolata a partire dai risultati analitici che forniscono i valori di concentrazione di attività, tramite opportuni fattori di ponderazione che tengono conto della via di esposizione, del tipo e della qualità della radiazione nonché dell’organo o tessuto colpito ed è comunque rapportata al corpo intero, anche se ricevuta da un singolo organo bersaglio

La dose efficace all’individuo rappresentativo della popolazione tiene conto delle diverse fonti di esposizione e può avvenire per irraggiamento, inalazione ed ingestione, il suo calcolo tiene conto delle abitudini alimentari e di vita ed è una grandezza proporzionale al rischio indotto dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

La radioattività naturale contenuta nella crosta terrestre e i raggi cosmici costituiscono la principale fonte di irraggiamento. 

L’irraggiamento dal Cs-137, radionuclide artificiale presente nel suolo piemontese principalmente a seguito dell’incidente di Chernobyl, è almeno di un ordine di grandezza inferiore di quello dovuto alla radioattività naturale. 

La dose da inalazione è dovuta quasi esclusivamente all’esposizione indoor al radon, un gas radioattivo naturale prodotto nella crosta terrestre dal decadimento dell’uranio. 

Anche la dose da ingestione è dominata dal contributo dei radionuclidi naturali: quella dovuta agli alimenti contaminati da Cs-137, e in minima parte da Sr-90, è inferiore a quella dovuto ai radionuclidi naturali di circa due ordini di grandezza.

Il limite di dose efficace fissato dalla normativa è di 1 mSv/anno e si riferisce solo ai radionuclidi artificiali e alle radiazioni prodotte artificialmente.

Inoltre, in conformità ai criteri di base enunciati dalla norma, una pratica si può considerare priva di rilevanza radiologica quando, in tutte le possibili situazioni realisticamente ipotizzabili, la dose efficace a cui si prevede sia esposta una qualsiasi persona del pubblico, a causa di detta pratica, sia pari o inferiore a 10 μSv all’anno.

La dose dovuta alla radioattività naturale non deve quindi essere computata per la valutazione del rispetto di questo limite; sono escluse anche le dosi ricevute a scopo medico, in quanto si suppone che l’utilizzo della radioattività in medicina sia pienamente giustificabile e che i benefici superino eventuali danni se si rispetta il principio di ottimizzazione della dose, che deve sempre essere mantenuta al livello più basso possibile.

Informazioni e risorse aggiuntive

Rapporti sulla radioattività ambientale di Arpa Piemonte https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/radioattivita/reti-monitoraggio/documentazione

DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. https://www.normattiva.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/CONSOLIDATED/20240530

Cesio 137 - Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Cesio-137

Stronzio 90 - Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Stronzio-90

Becquerel - Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Becquerel

Sievert - Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Sievert

Dosimetria - Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Dosimetria

In questo sito Dose gamma in aria

Anno
2025
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Radiazioni non ionizzanti, risposte sul territorio

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Ogni nuova installazione di elettrodotti o di impianti per le telecomunicazioni è valutata preventivamente per verificare il rispetto delle soglie ammesse sia per le caratteristiche dell’impianto che cumulativamente agli altri impianti esistenti; analoghe valutazioni vengono fatte in caso di modifiche tecniche sostanziali, ammodernamenti e potenziamenti.

Si tratta di un’azione di controllo preventivo molto importante, anche perché permette contemporaneamente l’acquisizione, validazione e inserimento in un catasto dei dati tecnici sulle sorgenti di campo elettromagnetico. 

Oltre, quindi, ad una azione finalizzata al contenimento degli impatti nella fase di progetto degli impianti, l’aggiornamento del catasto permette di seguire con precisione gli andamenti relativi all’esposizione della popolazione su tutta la regione e di facilitare le verifiche, basate su rilevazioni strumentali, controllando la rispondenza tra le autorizzazioni e quanto effettivamente installato.

Il 2024 è stato caratterizzato da un consistente incremento nelle pratiche di modifica degli impianti per telefonia, e conseguente attività di valutazione di Arpa con emissione di pareri, a seguito delle modifiche del valore di attenzione e degli iter autorizzativi degli impianti stessi.

Per quanto riguarda invece le misure in campo, nel 2024 il numero di interventi si è mantenuto costante rispetto agli anni precedenti. 

Il mantenimento di un tale numero di interventi è per l’Agenzia sempre più oneroso, in quanto la rilevazione dei segnali dei nuovo standard per telecomunicazioni richiede un continuo aggiornamento sia di formazione degli operatori che sia strumentale, e le situazioni di maggiore pressione, soprattutto in ambito urbano, richiedono valutazioni più approfondite e misure per tempi prolungati.

Infine, in ragione di esposti di cittadini o di richieste degli Enti territoriali, vengono eseguite misure di controllo del rispetto dei limiti da parte degli impianti, misure che diventano sempre più onerose con l'adozione di nuove tecnologie di trasmissione e con il moltiplicarsi degli impianti in ambiti complessi come quelli urbani.

Informazioni e risorse aggiuntive

DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche. https://www.normattiva.it/eli/stato/DECRETO_LEGISLATIVO/2003/08/01/259/CONSOLIDATED

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/08/28/03A09711/sg

Legge regionale n. 19 del 03 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2004;19

Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2022 http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2023;3

Programma di attività di ricerca CEM MASE https://www.mase.gov.it/pagina/programma-di-attivita-di-ricerca-cem

Portale sui campi elettromagnetici in Piemonte https://webgis.arpa.piemonte.it/secure_apps/portale_cem/

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2025
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Radiazioni non ionizzanti, impatti sul territorio

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L’impatto delle sorgenti di campo elettromagnetico sulla popolazione residente in Piemonte viene valutato in termini di livelli di esposizione e numero di persone esposte. 

Tali informazioni vengono ricavate a partire dai dati ottenuti tramite campagne di misura e monitoraggio nel tempo dei livelli di campo elettromagnetico sul territorio regionale, ma anche sulla base di stime dell’intensità di campo emessa dalle sorgenti a partire dalle caratteristiche delle medesime, che vengono registrate nel catasto regionale.

I dati così analizzati mostrano un impatto mediamente limitato da parte di queste sorgenti, pur evidenziandosi nella nostra Regione alcune specifiche situazioni in aree limitate con maggiore impatto in termini di esposizione della popolazione.

Tale esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici non è peraltro unicamente determinata dalle sorgenti fisse (impianti per telecomunicazioni ed elettrodotti), ma anche da dispositivi mobili di uso personale, quali gli smartphone, a cui viene dedicato un approfondimento.

Nell’ambito delle radiazioni non ionizzanti, un fattore di possibile rischio per la salute è poi determinato dall’esposizione alla radiazione ultravioletta, sia solare sia artificiale (in particolare prodotta dalle lampade abbronzanti, che in molti casi non rispettano i limiti fissati per la tutela della salute).

Anno
2025
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Rumore, impatti

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Una informazione che possa dare conto dell’impatto percepito dalla popolazione per il rumore ambientale, quale che ne sia la fonte, sono gli esposti e le segnalazioni ricevute dagli enti preposti al controllo. 

Il numero complessivo di esposti pervenuti ad Arpa Piemonte nel 2024 è stato pari a 320, valore coerente con quelli relativi ai due anni precedenti (2022 e 2023).

Circa il 43% delle segnalazioni ricevute (139) riguarda il territorio della provincia di Torino, escludendo gli esposti relativi ai locali pubblici e agli esercizi commerciali del capoluogo, gestiti direttamente dalla Polizia Municipale in base a un protocollo d’intesa tra la Città di Torino e Arpa.
Le principali motivazioni delle richieste di intervento sono riconducibili ad attività commerciali, compresi i locali pubblici, e ad attività produttive.

Numero di esposti relativi a rumore pervenuti a tutti i dipartimenti di Arpa Piemonte dal 2004 al 2024 - Fonte Arpa Piemonte
Numero di esposti relativi a rumore pervenuti ai dipartimenti territoriali di Arpa Piemonte, anno 2024 - Fonte Arpa Piemonte
Numero di esposti relativi a rumore pervenuti ad Arpa Piemonte suddivisi per fonte, anno 2024 - Fonte Arpa Piemonte
Anno
2025
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Amianto

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L’asbesto o amianto, dal greco Amiantos "non macchiato”, a causa del massiccio impiego che ne è stato fatto nel secolo scorso, costituisce un fattore di pericolo per la salute umana di particolare rilievo sul territorio piemontese; è tristemente noto il prezzo che è stato pagato in termini di vite umane a seguito della lavorazione e del suo utilizzo.

Gli amianti sono minerali fibrosi - silicati appartenenti alle famiglie degli anfiboli e delle serpentiniti - classificati dalla normativa italiana e internazionale con i seguenti nomi: crisotilo, crocidolite, grunerite d’amianto o amosite, actinolite d’amianto, antofillite d’amianto, e tremolite d’amianto. 

Tra questi i primi tre sono stati largamente usati nell’industria per le loro caratteristiche chimico-fisiche tra cui la resistenza alla trazione, alla corrosione ed al fuoco, le proprietà fonoassorbenti ed isolanti.

In alcune zone delle Alpi e degli Appennini si trovano affioramenti e giacimenti naturali di crisotilo, tremolite e actinolite d’amianto. 

Ne è un esempio l’ex miniera di Balangero (TO) da cui si estraeva crisotilo.

La consistenza fibrosa dell’amianto e la tendenza a generare fibre così sottili da essere respirabili, sono la causa delle patologie asbesto-correlate.

Con l’emanazione della Legge n. 257/1992 – che vieta l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto – ha avuto inizio un’importante opera di bonifica tutt’ora in corso.

Roccia con amianto - Fonte Arpa Piemonte

Un particolare impegno della Regione Piemonte è stato finalizzato all’eliminazione dei rischi connessi alla presenza di amianto di origine antropica, con le bonifiche dei Siti di Interesse Nazionale per la presenza di amianto, il sito di Casale Monferrato, presso il quale aveva sede lo stabilimento Eternit e la cui presenza ed attività ha determinato una ingentissima diffusione di amianto sul territorio ed il sito di Balangero, che nel secolo scorso fu sede della più grande miniera di amianto in Europa. 

Non ci si è limitati a questo ma i campi di azione sono stati estesi a tutti gli ambiti nei quali la presenza di amianto può essere causa di criticità.

Il Piano Regionale Amianto 2016-2020 ha definito dunque strumenti e linee di azione che spaziano dalla mappatura della presenza di amianto di origine antropica e naturale, ai protocolli per la gestione degli esposti, a linee guida per la rimozione e per la gestione dell'amianto in opera e nell'ambiente naturale, ai monitoraggi, ai percorsi di qualificazione professionale per disporre di addetti e aziende che operino nel pieno rispetto della tutela della salute e dell'ambiente in coerenza con le norme vigenti.

Ai sensi del D.M. 101/2003, la Regione Piemonte, tramite Arpa Piemonte, provvede alla mappatura dell’amianto, al fine di pervenire all'individuazione ed alla delimitazione dei siti e delle aree caratterizzate dalla presenza di amianto nell'ambiente naturale e costruito. 

Risorse e informazioni aggiuntive

  Portale Amianto di Arpa Piemonte https://webgis.arpa.piemonte.it/portale_amianto/home

Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro http://data.europa.eu/eli/dir/2009/148/oj

LEGGE 27 marzo 1992, n. 257 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto https://www.normattiva.it/eli/stato/LEGGE/1992/03/27/257/CONSOLIDATED

D.M. 18 marzo 2003, n. 101 “Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/05/09/003G0126/sg

Legge regionale n. 30 del 14 ottobre 2008 "Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto" http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2008;30

Regione Piemonte Piano Regionale Amianto 2016-2020 https://www.regione.piemonte.it/web/media/9987

In questo sito Piano Regionale Amianto

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2025
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La bonifica dei siti contaminati

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L’obbligo di bonifica

In sede europea, con la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, sono state stabilite norme per l'applicazione del principio “chi inquina paga”; ciò significa che un soggetto che provoca un danno ambientale ne è considerato responsabile e deve farsi carico di intraprendere le necessarie azioni di prevenzione o di riparazione e di sostenere tutti i costi relativi.

La normativa nazionale (art. 242 del D.Lgs. 152/2006) stabilisce, pertanto, che quando si verifica un evento che potrebbe comportare la contaminazione del suolo o delle acque, il responsabile dell’evento debba attivare le misure d'emergenza per mitigare gli effetti dell'evento e avviare un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento. Lo stesso obbligo sussiste qualora si individuino contaminazioni pregresse (“storiche”) che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

Le risultanze dell'indagine vanno confrontate con i rispettivi valori limite tabellari (Concentrazioni Soglia di Contaminazione, riportate nell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/2006) e, se risultano inferiori, il procedimento si chiude; se risultano superiori, il sito viene definito “potenzialmente contaminato”.

L'iter amministrativo che ne deriva coinvolge il soggetto responsabile e le pubbliche amministrazioni e comporta la progettazione e l'esecuzione di un piano di caratterizzazione finalizzato anche alla successiva applicazione della analisi di rischio per la definizione delle Concentrazioni Soglia di Rischio sito-specifiche (CSR).

Qualora accertato il superamento delle CSR il sito è dichiarato “contaminato” e il responsabile della contaminazione deve presentare ed eseguire un intervento di bonifica messa in sicurezza che consenta di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente.

In Regione Piemonte, con L.R. 7 aprile 2000, n. 42, L.R. 23 aprile 2007, n. 9 e L.R. 11 marzo 2015, n. 3, le competenze amministrative dei procedimenti di bonifica, assegnate dalla normativa nazionale alle regioni, sono state trasferite in capo ai comuni, che risultano pertanto gli Enti pubblici responsabili del procedimento di bonifica.

Informazioni e risorse aggiuntive

Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e e riparazione del danno ambientale http://data.europa.eu/eli/dir/2004/35/oj

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale. https://www.normattiva.it/eli/id/2006/04/14/006G0171/CONSOLIDATED

Concentrazioni Soglia di Contaminazione https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=006G017100300140110001&dgu=2006-04-14&art.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&art.codiceRedazionale=006G0171&art.num=14&art.tiposerie=SG

Regione Piemonte L.R. 7 aprile 2000, n. 42 http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/leggi/l2000042.html

Regione Piemonte L.R. 23 aprile 2007, n. 9 http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c2007009.html

Regione Piemonte L.R. 11 marzo 2015, n. 3  http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=3&LEGGEANNO=2015

 

 

 

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2025
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Siti contaminati

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Un sito contaminato è un sito all’interno del quale le concentrazioni di contaminanti nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque sotterranee e superficiali) sono tali da determinare un rischio sanitario–ambientale non accettabile in funzione della destinazione d’uso e dello specifico utilizzo.  

Un sito contaminato richiede un intervento di bonifica finalizzato a restituire le aree agli usi residenziali, industriali o alla libera evoluzione naturale, con livelli di contaminazione compatibili con il rischio minimo; ciò comporta l’individuazione di obiettivi di concentrazioni di contaminanti a bonifica avvenuta (obiettivi di bonifica) validi per garantire un livello di rischio sanitario-ambientale accettabile. 

In attesa del raggiungimento degli obiettivi di bonifica sul sito devono essere poste limitazioni di utilizzo tali da garantire la salute dei fruitori e devono essere attivate misure di messa in sicurezza tali da impedire l’espansione della contaminazione al di fuori dei confini del sito. 

I siti contaminati rappresentano una delle fonti di pressione di origine antropica più rilevante per la qualità delle risorse ambientali presenti sul territorio e una delle principali criticità da affrontare nella riconversione delle aree industriali, spesso all’interno dei centri urbani. 

Informazioni e risorse aggiuntive

La legislazione nazionale in materia di bonifica dei siti contaminati è dettata dal D.Lgs. 152/06, Parte IV, Titolo V. http://www.normattiva.it/eli/id/2006/04/14/006G0171/CONSOLIDATED

Anno
2025
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Rifiuti

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La regolamentazione della produzione e gestione dei rifiuti è contenuta nella Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

L'obiettivo della direttiva è stabilire un quadro giuridico per il trattamento dei rifiuti nell’Unione europea, concepito in modo da proteggere l’ambiente e la salute umana, sottolineando l’importanza di adeguate tecniche di gestione, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti, volte a ridurre le pressioni sulle risorse e a migliorarne l’uso.

La direttiva stabilisce una gerarchia dei rifiuti:

  • prevenzione;
  • preparazione per il riutilizzo;
  • riciclaggio;
  • altro recupero (per esempio recupero di energia);
  • smaltimento.

Conferma il «principio chi inquina paga», in base al quale i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale, introduce il concetto di «responsabilità estesa del produttore» e distingue tra rifiuti e sottoprodotti.

Prevede inoltre che la gestione dei rifiuti deve essere effettuata senza creare alcun pericolo per l’acqua, l’aria, il suolo, la flora o la fauna, senza comportare inconvenienti da rumori o odori, e senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse e che i produttori o detentori di rifiuti devono trattarli in proprio o consegnarli a un operatore ufficialmente riconosciuto. In entrambi i casi devono essere autorizzati e sono sottoposti a ispezioni periodiche.

Le autorità nazionali competenti sono tenute a istituire piani di gestione dei rifiuti e programmi di prevenzione dei rifiuti.

Condizioni particolari si applicano a rifiuti pericolosi, oli usati e rifiuti organici.

Introduce obiettivi di riciclaggio e di recupero da raggiungere entro il 2020 per i rifiuti domestici (50 %) e i rifiuti da costruzione e demolizione (70 %).

La normativa non riguarda taluni tipi di rifiuti, quali elementi radioattivi, materiali esplosivi in disuso, feci, acque reflue e carcasse di animali già regolamentati in norme apposite o in norme relative a settori specifici.

Nell’ambito di un pacchetto di misure sull’economia circolare, la Direttiva (UE) 2018/851 modifica la direttiva 2008/98/CE.

Stabilisce i requisiti operativi minimi per i regimi di responsabilità estesa del produttore, i quali possono includere anche la responsabilità organizzativa e la responsabilità di contribuire alla prevenzione dei rifiuti e alla possibilità di riutilizzare e riciclare i prodotti e rafforza le norme relative alla prevenzione dei rifiuti.

Infatti, gli Stati membri dell’Unione devono adottare misure per:

  • sostenere modelli di produzione e consumo sostenibili;
  • incoraggiare la progettazione, la produzione e l’uso di prodotti che siano efficienti nell’utilizzo delle risorse, durevoli, riparabili, riutilizzabili e che possano essere aggiornati;
  • concentrarsi sui prodotti contenenti materie prime essenziali per evitare che tali materiali diventino rifiuti;
  • incoraggiare la disponibilità di parti di ricambio, manuali di istruzioni, informazioni tecniche o altri mezzi che consentano la riparazione e il riutilizzo dei prodotti senza comprometterne la qualità e la sicurezza;
  • ridurre la produzione di rifiuti alimentari come contributo all’obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50 % lo spreco alimentare globale pro capite a livello della vendita al dettaglio e dei consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le filiere di produzione e di approvvigionamento entro il 2030;
  • promuovere la riduzione del contenuto di sostanze pericolose nei materiali e nei prodotti;
  • fermare la produzione di rifiuti marini.

Stabilisce altresì nuovi obiettivi per il riciclaggio dei rifiuti urbani: entro il 2025 dovrà essere riciclato almeno il 55 % dei rifiuti urbani in peso.

Tale obiettivo salirà al 60 % entro il 2030 e al 65 % entro il 2035.

Gli Stati membri devono anche istituire, entro il 1° gennaio 2025, la raccolta differenziata dei materiali tessili e dei rifiuti pericolosi prodotti dalle famiglie e garantire che, entro il 31 dicembre 2023, i rifiuti organici siano raccolti separatamente o riciclati alla fonte (ad esempio, mediante compostaggio).

La direttiva evidenzia anche esempi di incentivi per applicare la gerarchia dei rifiuti, quali ad esempio gli oneri per il conferimento in discarica e l’incenerimento e i sistemi di pagamento in base al consumo.

Informazioni e risorse aggiuntive

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj

Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:32018L0851

Unione Europea Il principio «chi inquina paga» e la responsabilità ambientale http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=legissum:l28120

Unione Europea Economia circolare https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/glossary/circular-economy.html

Unione Europea Materie prime essenziali https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials_en?prefLang=it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Responsabilità estesa del produttore https://www.mase.gov.it/pagina/responsabilita-estesa-del-produttore

Anno
2025
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