Redazione RSA

Radiazioni non ionizzanti, impatti sul territorio

Tema
Tipo
Paragrafi

L’impatto delle sorgenti di campo elettromagnetico sulla popolazione residente in Piemonte viene valutato in termini di livelli di esposizione e numero di persone esposte. 

Tali informazioni vengono ricavate a partire dai dati ottenuti tramite campagne di misura e monitoraggio nel tempo dei livelli di campo elettromagnetico sul territorio regionale, ma anche sulla base di stime dell’intensità di campo emessa dalle sorgenti a partire dalle caratteristiche delle medesime, che vengono registrate nel catasto regionale.

I dati così analizzati mostrano un impatto mediamente limitato da parte di queste sorgenti, pur evidenziandosi nella nostra Regione alcune specifiche situazioni in aree limitate con maggiore impatto in termini di esposizione della popolazione.

Tale esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici non è peraltro unicamente determinata dalle sorgenti fisse (impianti per telecomunicazioni ed elettrodotti), ma anche da dispositivi mobili di uso personale, quali gli smartphone, a cui viene dedicato un approfondimento.

Nell’ambito delle radiazioni non ionizzanti, un fattore di possibile rischio per la salute è poi determinato dall’esposizione alla radiazione ultravioletta, sia solare sia artificiale (in particolare prodotta dalle lampade abbronzanti, che in molti casi non rispettano i limiti fissati per la tutela della salute).

Anno
2025
Stato del Documento
Gruppo di Redazione

Sito di Balangero

Anno
2025
Sito di interesse nazionale ex sito estrattivo di Balangero e Corio

L’ex miniera di amianto di Balangero e Corio è un Sito di Interesse Nazionale ubicato 30 km a nord-ovest di Torino; all’interno di esso è stata effettuata l’estrazione di amianto di serpentino a partire dagli anni ’20 fino al 1990, anno del fallimento della Società Amiantifera di Balangero S.p.A.

Il territorio occupato dal sito minerario comprende un’area montuosa di superficie pari a circa 310 ettari e un complesso industriale esteso su circa 40 mila metri quadrati.
La storia industriale del sito si è sviluppata a cavallo dei due conflitti mondiali per divenire, negli anni ’70, una delle più moderne realtà industriali del settore, con una produzione media annua compresa tra 130.000 e 160.000 tonnellate di amianto, venduto per oltre il 60% sul mercato estero.

La superficie perimetrata del sito comprende la zona di estrazione, gli stabilimenti per la lavorazione dell’amianto, due discariche di materiale lapideo e le vasche di decantazione fanghi.

Attualmente sul sito vi sono attività che competono a soggetti privati e alla società R.S.A. S.r.l., società a totale capitale pubblico.

Il progetto di massima, risalente al 1993, prevede due fasi di intervento, la prima, di redazione dei progetti esecutivi e messa in sicurezza di emergenza delle aree, la seconda, di bonifica dell'intera area, attraverso opere di sistemazione idrogeologica e idraulica del sito, messa in sicurezza permanente delle discariche lapidee mediante, oltre ad altre opere previste, interventi di rivegetazione dei versanti, interventi di messa in sicurezza delle vasche di decantazione, demolizione degli ex stabilimenti e un piano di misure e controlli.

Il lago artificiale che ha riempito parte della cava della miniera S. Vittore di Balangero - Fonte Arpa Piemonte
Statodi avanzamento della bonifica

Nel 2021 si è concluso l’iter amministrativo di competenza della Città Metropolitana di Torino per la realizzazione di un “Volume confinato”, nel quale saranno conferiti i rifiuti prodotti durante l’esecuzione delle opere di bonifica previste all’interno del SIN.

Sul versante di discarica rivolto al centro abitato di Balangero gli importanti interventi di risanamento ambientale finora eseguiti sono stati finalizzati principalmente alla regimazione idraulica delle acque meteoriche di scorrimento e alla stabilizzazione degli accumuli di materiale sterile residuo di lavorazione ed interventi di manutenzione delle opere eseguite.
Il versante di discarica sul lato nord, rivolto verso il centro abitato di Corio, presenta una peculiarità specifica in quanto i detriti dell’attività mineraria risultano accumulati in maggiore quantità, con un unico ammasso, che si sviluppa per un’estensione lineare di circa 1 km, con un dislivello medio di 500 m, e pendenze intorno a 35 gradi, che localmente raggiungono valori di 40.

Gli interventi finora condotti hanno previsto la messa in sicurezza della porzione sommitale dell’accumulo, mediante la riprofilatura dello stesso con la formazione di gradoni, aventi lo scopo di consentire una corretta regimazione delle acque di versante e di creare superfici idonee per la rivegetazione boschiva. Al piede del versante, sul lato est, è stato realizzato un rilevato di contenimento per la prevenzione di fenomeni franosi. Sono stati inoltre effettuati interventi di manutenzione delle opere eseguite.

Nell’area degli ex stabilimenti di produzione sono tutt’ora in corso le attività di progettazione della bonifica degli edifici, che prevedono sia la demolizione delle strutture, per la maggior parte costituite da coperture e tamponamenti in cemento-amianto, che la rimozione degli impianti esistenti e la bonifica dei rottami ferrosi ivi presenti. Nel corso del 2022 sono stati effettuati degli approfondimenti scientifici sul possibile recupero dei rottami ferrosi.
Nel corso degli anni 2019 e 2020 sono stati approvati dal Ministero due importanti progetti di intervento relativi alle aree del sito lato Comune di Balangero e lato Comune di Corio e sono in corso di predisposizione, da parte di RSA, tutte le attività necessaria alla realizzazione degli interventi approvati. Per le aree del lato Balangero sono in corso le attività di cantierizzazione per l’esecuzione delle opere.

L’esecuzione delle attività di bonifica e/o messa in sicurezza permanente è sottoposta a uno specifico piano di monitoraggio ambientale per la valutazione delle fibre di amianto presenti nelle matrici ambientali, aria ed acqua, eseguito da R.S.A. S.r.l. e concordato con gli enti territoriali competenti. In particolare, tale piano prevede l’esecuzione di campionamenti ambientali per il controllo dell’amianto aerodisperso, quotidiani, presso i centri abitati limitrofi al sito e presso le aree di cantiere, al fine di porre in essere le necessarie procedure di salvaguardia ambientale in presenza di situazioni di rischio.

Per assicurare la tempestività dei risultati delle analisi, RSA ha allestito un laboratorio in sito per le analisi dei campioni in microscopia ottica a contrasto di fase (MOCF) e in microscopia elettronica a scansione (SEM), certificato (ISO 17025) e qualificato presso il Ministero della Salute per le analisi sull’amianto.

Monitoraggio e controllo

Arpa Piemonte, attraverso la struttura Centro Regionale Amianto ambientale (CRAa), effettua monitoraggi ambientali, svolge attività di valutazione tecnica di progetti e piani di lavoro, sopralluoghi finalizzati al controllo delle attività relative al SIN e di certificazione di fine lavori.

Le attività di Monitoraggio ambientale svolte dal CRAa consistono in:

  • campionamenti autonomi delle matrici acqua e aria per lo più a cadenza mensile, nei centri abitati di Balangero e Corio e nel sito minerario, al fine di verificare l’impatto delle attività in corso presso il SIN;
  • esecuzione di una campagna annuale di monitoraggio dell’amianto aerodisperso, nei comuni di Corio e Balangero;
  • visionare settimanalmente i dati prodotti da RSA attraverso anche l’analisi del 10% dei campioni.

Nel 2023 sono stati effettuati 3 accessi e prelevati ed analizzati 7 campioni di aerodispersi, oltre a 69 campioni di aerodispersi analizzati da ARPA su prelievi effettuati da RSA.

Per la matrice aria, dalle concentrazioni fino ad oggi misurate, sia sui campioni oggetto di validazione sia sui campioni del monitoraggio ambientale annuale, non sono stati osservati superamenti della concentrazione di 1 fibra/litro, soglia di allarme assunta come riferimento per i siti di interesse nazionale di Balangero e Casale Monferrato.

Sito 25/07/2022 26/07/2022 27/07/2022 28/07/2022 29/07/2022 19/09/2023 22/09/2023 27/09/2023 29/09/2023 03/10/2023
Corio - Case Vergon 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Corio - Scuola Materna 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Balangero - Scuola Media 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Ex miniera - Ingresso Piazzale 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Risorse e informazioni aggiuntive

Linee Guida Generali da adottare per la corretta gestione delle attività di bonifica da amianto nei Siti di Interesse Nazionale - ISPESL -03/11/2010 https://www.inail.it/cs/internet/docs/decalogo_bonifiche_amianto_2010-pdf.pdf?section=attivita

La legislazione nazionale in materia di bonifica dei siti contaminati è dettata dal D.Lgs. 152/06, Parte IV, Titolo V. http://www.normattiva.it/eli/id/2006/04/14/006G0171/CONSOLIDATED

La legislazione nazionale in tema di Amianto https://www.normattiva.it/eli/stato/LEGGE/1992/03/27/257/CONSOLIDATED

Portale Amianto di Arpa Piemonte https://webgis.arpa.piemonte.it/portale_amianto/home

Stato del Documento
Pubblicabile
Gruppo di Redazione
Redazione RSA

Amianto da attività antropica

Capitolo
Amianto
Anno
2025

L'inizio dello sfruttamento industriale dell'amianto può essere collocato nell'ultimo decennio del XIX secolo. La produzione di amianto, a livello mondiale, ha subito un incremento significativo a partire dalla seconda guerra mondiale, in Italia è terminata nel 1992.

Innumerevoli le applicazioni tecnologiche degli amianti. In letteratura si citano da 3000 a 5000 diverse possibilità d'impiego. Tra i settori si riportano quello edile, industriale, navale e ferroviario, nonché nella produzione di beni di consumo. L'amianto è stato uno dei minerali maggiormente impiegati dall'industria; nel 1977, nel mondo, ne venivano estratti più di 5.000.000 di tonnellate.

Si riportano di seguito alcune significative tipologie di utilizzo: isolante termoacustico, ritardante di fiamma, materiale antifrizione, rinforzante di manufatti cementizi, materiale per la produzione di guarnizioni antiacido, carica inerte nella produzione di svariati materiali (es.: sigillanti, isolanti elettrici, plastica), ecc . E' inoltre nota la commercializzazione di indumenti di protezione, tra cui si evidenziano guanti, tute, grembiuli, cappucci, pantaloni, giacche.

L’amianto rappresenta un pericolo quando esiste la possibilità che le fibre di cui è costituito siano inalate a seguito della manipolazione, lavorazione o degrado dei manufatti che lo contengono. Il rischio d’inalazione è strettamente legato alla friabilità del materiale, pertanto, i manufatti contenenti amianto vengono classificati in friabili e compatti.

La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti. 

Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. 

Se invece il materiale viene danneggiato per interventi di manutenzione o per vandalismo, si verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale. 

Analogamente se il materiale è in cattive condizioni, o se è altamente friabile, le vibrazioni dell'edificio, i movimenti di persone o macchine, le correnti d'aria possono causare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale. 

 

Copertura in cemento amianto - Fonte Arpa Piemonte
Informazioni e risorse aggiuntive

Quaderno di Arpa Piemonte relativo all'amianto negli edifici https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/amianto/documentazione-e-dati/lamianto-negli-edifici/opuscolo-amianto2022.pdf

 

Stato del Documento
Pubblicabile
Gruppo di Redazione
Redazione RSA

Amianto

Tema
Tipo
Paragrafi

L’asbesto o amianto, dal greco Amiantos "non macchiato”, a causa del massiccio impiego che ne è stato fatto nel secolo scorso, costituisce un fattore di pericolo per la salute umana di particolare rilievo sul territorio piemontese; è tristemente noto il prezzo che è stato pagato in termini di vite umane a seguito della lavorazione e del suo utilizzo.

Gli amianti sono minerali fibrosi - silicati appartenenti alle famiglie degli anfiboli e delle serpentiniti - classificati dalla normativa italiana e internazionale con i seguenti nomi: crisotilo, crocidolite, grunerite d’amianto o amosite, actinolite d’amianto, antofillite d’amianto, e tremolite d’amianto. 

Tra questi i primi tre sono stati largamente usati nell’industria per le loro caratteristiche chimico-fisiche tra cui la resistenza alla trazione, alla corrosione ed al fuoco, le proprietà fonoassorbenti ed isolanti.

In alcune zone delle Alpi e degli Appennini si trovano affioramenti e giacimenti naturali di crisotilo, tremolite e actinolite d’amianto. 

Ne è un esempio l’ex miniera di Balangero (TO) da cui si estraeva crisotilo.

La consistenza fibrosa dell’amianto e la tendenza a generare fibre così sottili da essere respirabili, sono la causa delle patologie asbesto-correlate.

Con l’emanazione della Legge n. 257/1992 – che vieta l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto – ha avuto inizio un’importante opera di bonifica tutt’ora in corso.

Roccia con amianto - Fonte Arpa Piemonte

Un particolare impegno della Regione Piemonte è stato finalizzato all’eliminazione dei rischi connessi alla presenza di amianto di origine antropica, con le bonifiche dei Siti di Interesse Nazionale per la presenza di amianto, il sito di Casale Monferrato, presso il quale aveva sede lo stabilimento Eternit e la cui presenza ed attività ha determinato una ingentissima diffusione di amianto sul territorio ed il sito di Balangero, che nel secolo scorso fu sede della più grande miniera di amianto in Europa. 

Non ci si è limitati a questo ma i campi di azione sono stati estesi a tutti gli ambiti nei quali la presenza di amianto può essere causa di criticità.

Il Piano Regionale Amianto 2016-2020 ha definito dunque strumenti e linee di azione che spaziano dalla mappatura della presenza di amianto di origine antropica e naturale, ai protocolli per la gestione degli esposti, a linee guida per la rimozione e per la gestione dell'amianto in opera e nell'ambiente naturale, ai monitoraggi, ai percorsi di qualificazione professionale per disporre di addetti e aziende che operino nel pieno rispetto della tutela della salute e dell'ambiente in coerenza con le norme vigenti.

Ai sensi del D.M. 101/2003, la Regione Piemonte, tramite Arpa Piemonte, provvede alla mappatura dell’amianto, al fine di pervenire all'individuazione ed alla delimitazione dei siti e delle aree caratterizzate dalla presenza di amianto nell'ambiente naturale e costruito. 

Risorse e informazioni aggiuntive

  Portale Amianto di Arpa Piemonte https://webgis.arpa.piemonte.it/portale_amianto/home

Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro http://data.europa.eu/eli/dir/2009/148/oj

LEGGE 27 marzo 1992, n. 257 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto https://www.normattiva.it/eli/stato/LEGGE/1992/03/27/257/CONSOLIDATED

D.M. 18 marzo 2003, n. 101 “Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/05/09/003G0126/sg

Legge regionale n. 30 del 14 ottobre 2008 "Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto" http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2008;30

Regione Piemonte Piano Regionale Amianto 2016-2020 https://www.regione.piemonte.it/web/media/9987

In questo sito Piano Regionale Amianto

Anno
2025
Stato del Documento
Gruppo di Redazione

La bonifica dei siti contaminati

Tema
Tipo
Paragrafi
L’obbligo di bonifica

In sede europea, con la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, sono state stabilite norme per l'applicazione del principio “chi inquina paga”; ciò significa che un soggetto che provoca un danno ambientale ne è considerato responsabile e deve farsi carico di intraprendere le necessarie azioni di prevenzione o di riparazione e di sostenere tutti i costi relativi.

La normativa nazionale (art. 242 del D.Lgs. 152/2006) stabilisce, pertanto, che quando si verifica un evento che potrebbe comportare la contaminazione del suolo o delle acque, il responsabile dell’evento debba attivare le misure d'emergenza per mitigare gli effetti dell'evento e avviare un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento. Lo stesso obbligo sussiste qualora si individuino contaminazioni pregresse (“storiche”) che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

Le risultanze dell'indagine vanno confrontate con i rispettivi valori limite tabellari (Concentrazioni Soglia di Contaminazione, riportate nell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/2006) e, se risultano inferiori, il procedimento si chiude; se risultano superiori, il sito viene definito “potenzialmente contaminato”.

L'iter amministrativo che ne deriva coinvolge il soggetto responsabile e le pubbliche amministrazioni e comporta la progettazione e l'esecuzione di un piano di caratterizzazione finalizzato anche alla successiva applicazione della analisi di rischio per la definizione delle Concentrazioni Soglia di Rischio sito-specifiche (CSR).

Qualora accertato il superamento delle CSR il sito è dichiarato “contaminato” e il responsabile della contaminazione deve presentare ed eseguire un intervento di bonifica messa in sicurezza che consenta di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente.

In Regione Piemonte, con L.R. 7 aprile 2000, n. 42, L.R. 23 aprile 2007, n. 9 e L.R. 11 marzo 2015, n. 3, le competenze amministrative dei procedimenti di bonifica, assegnate dalla normativa nazionale alle regioni, sono state trasferite in capo ai comuni, che risultano pertanto gli Enti pubblici responsabili del procedimento di bonifica.

Informazioni e risorse aggiuntive

Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e e riparazione del danno ambientale http://data.europa.eu/eli/dir/2004/35/oj

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale. https://www.normattiva.it/eli/id/2006/04/14/006G0171/CONSOLIDATED

Concentrazioni Soglia di Contaminazione https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=006G017100300140110001&dgu=2006-04-14&art.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&art.codiceRedazionale=006G0171&art.num=14&art.tiposerie=SG

Regione Piemonte L.R. 7 aprile 2000, n. 42 http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/leggi/l2000042.html

Regione Piemonte L.R. 23 aprile 2007, n. 9 http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c2007009.html

Regione Piemonte L.R. 11 marzo 2015, n. 3  http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=3&LEGGEANNO=2015

 

 

 

Anno
2025
Stato del Documento
Gruppo di Redazione

I siti contaminati di interesse nazionale in Piemonte

Capitolo
Siti contaminati
Anno
2025

Sul territorio della Regione Piemonte sono presenti cinque Siti di Interesse Nazionale (SIN), riconosciuti dallo Stato in funzione delle caratteristiche del sito, delle caratteristiche degli inquinanti e della loro pericolosità, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.

La procedura relativa all’iter di bonifica dei SIN è attribuita alla competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) che si avvale dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate e dell'Istituto superiore di sanità (ISS) nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati.

I SIN piemontesi sono riassunti nella seguente tabella.

SIN piemontesi
Sito di Interesse Nazionale Istituzione SIN Decreto di Perimetrazione
Cengio e Saliceto art. 1 L. 426/98 D.m. 17/10/2024
Balangero art. 1 L. 426/98 D.m. 10/01/2000
Casale Monferrato art. 1 L. 426/98 D.m. 10/01/2000
Pieve Vergonte art. 1 L. 426/98 D.m. 10/01/2000
Serravalle Scrivia art. 14 L. 179/02 D.m. 07/02/2003

Per i siti di Casale Monferrato e Balangero la contaminazione è legata in specifico alla presenza di amianto.

Per i siti dell’Ex Acna di Cengio e Saliceto e dell’Ex Enichem di Pieve Vergonte la contaminazione è riconducibile alla presenza di attività industriali storiche, mentre per il sito dell’ex Ecolibarna di Serravalle Scrivia deriva dalla presenza, nel secolo scorso, di un’attività di gestione di rifiuti.

L’area Basse di Stura nel Comune di Torino, ricompresa dal 2002 nei siti di interesse nazionale, con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del gennaio 2013 è stata esclusa dall’elenco dei SIN e la competenza del procedimento è passata al Comune di Torino, secondo quanto previsto dalla l.r. 42/2000.

Stato del Documento
Pubblicabile
Gruppo di Redazione
Redazione RSA

I contaminanti presenti nelle acque sotterranee nei siti con procedimento di bonifica

Anno
2025

I siti contaminati rappresentano uno dei fattori antropici che possono influenzare lo stato delle acque sotterranee; la contaminazione presente nella matrice suolo può determinare un impatto sulla risorsa acque sotterranee, attraverso l’infiltrazione delle acque meteoriche, la presenza di vie preferenziali nel terreno o il dilavamento da parte della falda. 

Le tipologie di inquinanti maggiormente rilevati nella matrice acque sotterranee è rappresentata dagli idrocarburi, seguita in pari misura dai contaminanti inorganici e dai contaminanti inorganici più solventi.

Famiglie di contaminanti nelle acque sotterranee rilevati nei siti censiti dalla Anagrafe dei siti contaminati del Piemonte - Fonte Arpa Piemonte

All'interno della famiglia degli idrocarburi, i più rilevati nelle acque sotterranee sono gli idrocarburi totali (espressi come n-esano) e i BTEX (Benzene, Toluene, Etilbenzene e Xileni); il benzene, in particolare, rappresenta una criticità per le sue caratteristiche di cancerogenicità.

Idrocarburi nelle acque sotterranee rilevati nei siti censiti dalla Anagrafe dei siti contaminati del Piemonte - Fonte Arpa Piemonte

Analogamente nelle figure sottostanti si riporta il dettaglio delle sostanze relative alle famiglie indicate come contaminanti inorganici e solventi. 

Contaminati inorganici nelle acque sotterranee rilevati nei siti censiti dalla Anagrafe dei siti contaminati del Piemonte - Fonte Arpa Piemonte

I solventi clorurati rappresentano la più rilevante forma di inquinamento diffuso di origine antropica presente nelle acque sotterranee del territorio piemontese; tra le sostanze maggiormente presenti vi sono il tetracloroetilene e il tricloroetilene, derivanti dalla medesima origine industriale. I pennacchi di contaminazione formati da tali sostanze possono subire processi naturali di dealogenazione dando origine ad altre sostanze, talvolta più pericolose per l’uomo (come 1,2 dicloroetilene, 1,1 Dicloroetilene, Cloruro di vinile), che, sebbene con minore frequenza, sono presenti in un numero significativo di casi. Rilevante anche la presenza del triclorometano, meglio conosciuto come cloroformio.

Solventi nelle acque sotterranee rilevati nei siti censiti dalla Anagrafe dei siti contaminati del Piemonte - Fonte Arpa Piemonte
Stato del Documento
Pronto per la revisione
Gruppo di Redazione
Redazione RSA

I siti contaminati nella Anagrafe regionale del Piemonte

Capitolo
Siti contaminati
Anno
2025

I siti attualmente contaminati o che sono stati interessati da una contaminazione sono censiti nell’Anagrafe Regionale dei Siti Contaminati, che fornisce un quadro aggiornato relativo agli impatti sulle matrici ambientali e ai procedimenti di bonifica e ripristino ambientale conclusi e in corso di realizzazione. 

I siti censiti sul territorio regionale al 31/12/2024 sono 2109, di cui 857 con procedimento attivo e 1252 conclusi.  

Oltre il 44% dei siti presenti in banca dati sono localizzati nel territorio della Città Metropolitana di Torino; tale dato è da rapportare all’estensione, alla concentrazione e alla qualità delle attività insediate nell’area; seguono le province di Alessandria e Novara.

La Tabella sottostante riepiloga la situazione tecnico-amministrativa dei procedimenti di bonifica su base regionale. 

Situazione generale tecnico-amministrativa dei siti con procedimento di bonifica presenti in Piemonte - Fonte: Anagrafe regionale dei siti contaminati. Elaborazione Arpa Piemonte

Si consolida nel tempo il superamento del numero dei procedimenti conclusi rispetto ai procedimenti attivi; per più della metà dei siti interessati da una potenziale contaminazione il procedimento si conclude senza la necessità di intervento, generalmente già in fase di messa in sicurezza d’emergenza.

Siti con procedimento di bonifica censiti nell’Anagrafe regionale dei siti contaminati, distribuzione per Provincia e totale - Fonte: Anagrafe regionale dei siti contaminati. Elaborazione Arpa Piemonte
Evoluzione dei siti con procedimento di bonifica

Il numero totale di siti censiti nell’Anagrafe regionale cresce ogni anno in quanto rappresenta la traccia di tutti i procedimenti di bonifica che sono stati aperti nel corso del tempo.  

Per avere un quadro più rappresentativo della situazione è opportuno distinguere i siti con procedimento attivo da quelli con procedimento concluso

Siti con procedimento di bonifica censiti in Anagrafe per anno e per stato (2011-2024) - Fonte: Anagrafe regionale dei siti contaminati. Elaborazione Arpa Piemonte

I procedimenti conclusi risultano più numerosi dei procedimenti attivi, consolidando un andamento positivo registrato negli ultimi sette anni, con un tasso di crescita maggiore per i procedimenti conclusi.  

Rispetto ai dati dello scorso anno, risultano 38 nuovi procedimenti di bonifica e 27 procedimenti conclusi, mentre il numero di procedimenti attivi aumenta di 11 unità.  

La situazione è descritta con un dettaglio diverso nel grafico sottostante in cui viene mostrato il numero di nuovi siti inseriti in Anagrafe ogni anno in relazione al numero di siti conclusi nello stesso anno.  

Nuovi siti inseriti in Anagrafe, procedimenti conclusi e saldo su base annuale - anni 2011-2024 - Fonte Anagrafe regionale dei siti contaminati, Elaborazione Arpa Piemonte

La durata del procedimento di bonifica dipende da diversi fattori: la complessità del sito, la rilevanza economica dell’area interessata dalla contaminazione, la tecnica individuata per la bonifica. Esistono situazioni in cui il procedimento è aperto da molti anni; in questi casi è opportuno ricercare le cause della lentezza dell’azione di bonifica per porvi rimedio.

 Per i 368 siti potenzialmente contaminati, che si trovano nelle fasi precedenti all’approvazione dell’Analisi di Rischio, si individuano immediatamente le situazioni anomale rispetto alle tempistiche dettate dalla norma per l’avanzamento delle diverse fasi del procedimento risultanti dall’ASCO ; i siti per i quali il procedimento non risulta dai dati dell’ASCO proseguito oltre la fase di notifica sono il 46% circa; questo dato è in parte affetto dal mancato aggiornamento delle informazioni in Anagrafe.

Stato di avanzamento dell’iter procedurale per i siti potenzialmente contaminati, dati 2024 - Fonte Anagrafe regionale dei siti contaminati, Elaborazione Arpa Piemonte

Considerando i siti con procedimento attivo, dai dati in Anagrafe si rileva che la durata dei procedimenti è molto spesso superiore ai 6 anni. 

Per i siti potenzialmente contaminati, la numerosità diminuisce all’aumentare della classe di anzianità, mettendo in evidenza che per le fasi del procedimento relative alla caratterizzazione e all’analisi di rischio ci si mantiene per la maggior parte dei casi in tempi inferiori. Il crescere della numerosità dei siti nello stato di “contaminazione accertata” all’aumentare della classe di anzianità evidenzia come la fase della bonifica vera e propria spesso comporti tempi molto lunghi (sia nei casi che gli interventi richiedano molti anni per essere portati a termine, che nei casi in cui si riscontrano inerzie da parte dei soggetti obbligati agli interventi).

Siti contaminati in Piemonte, dettaglio per classe di anzianità, dati 2024 - Fonte Anagrafe regionale dei siti contaminati
Le cause di contaminazione

Le cause della contaminazione possono essere imputate principalmente alla cattiva gestione di impianti e strutture, alla scorretta gestione di rifiuti e ad eventi accidentali.

Siti contaminati in Piemonte, eventi causa di contaminazione, dati 2024 - Fonte Anagrafe regionale dei siti contaminati, Elaborazione Arpa Piemonte

Sui siti con procedimento di bonifica si svolgono o si sono svolte principalmente attività industriali, di distribuzione carburante o di gestione rifiuti ; considerando le attività commerciali prevalgono i siti in attività mentre per quanto riguarda le attività industriali il numero di siti in attività è di poco superiore a quello dei siti dismessi .

Attività svolta sui siti con procedimento di bonifica in Piemonte, dati 2024 - Fonte Anagrafe regionale dei siti contaminati, Elaborazione Arpa Piemonte

sotto la voce “altro” rientrano tipologie di siti con procedimento di bonifica per i quali la suddivisione tra “sito in attività” e “sito dismesso” non è particolarmente significativa (sversamenti dovuti a incidenti stradali, rottura di cabine elettriche di trasformazione, perdite da cisterne di combustibile per riscaldamento…).

Siti contaminati in Piemonte, ripartizione fra siti in attività e siti dismessi, dati 2024 - Fonte Anagrafe regionale dei siti contaminati, Elaborazione Arpa Piemonte
I contaminanti presenti nei terreni dei siti con procedimento di bonifica

La famiglia di contaminanti principalmente responsabile della contaminazione dei suoli è senza dubbio rappresentata dagli idrocarburi, che viene rilevata nel 61% circa dei siti, seguita dalla combinazione contaminanti inorganici più idrocarburi e dai soli contaminanti inorganici. La rilevanza di una contaminazione dipende fondamentalmente dalla concentrazione delle sostanze presenti nel terreno e dalla loro tossicità.

 

Siti contaminati in Piemonte con presenza di specifiche famiglie di contaminanti nel suolo e sottosuolo, dati 2024 - Fonte Anagrafe regionale dei siti contaminati, Elaborazione Arpa Piemonte

Così, all’interno della famiglia degli idrocarburi, le sostanze cancerogene come il benzene hanno una diversa rilevanza rispetto, ad esempio, ad altri idrocarburi leggeri e pesanti molto più diffusi nei siti contaminati.

Siti contaminati in Piemonte, principali idrocarburi presenti nel suolo e sottosuolo, dati 2024 - Fonte Anagrafe regionale dei siti contaminati, Elaborazione Arpa Piemonte
img-intro
territorio fattori siti contaminati
Stato del Documento
Pronto per la revisione
Gruppo di Redazione
Redazione RSA

Siti contaminati

Tema
Tipo
img-intro
icona siti contaminati
Paragrafi

Un sito contaminato è un sito all’interno del quale le concentrazioni di contaminanti nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque sotterranee e superficiali) sono tali da determinare un rischio sanitario–ambientale non accettabile in funzione della destinazione d’uso e dello specifico utilizzo.  

Un sito contaminato richiede un intervento di bonifica finalizzato a restituire le aree agli usi residenziali, industriali o alla libera evoluzione naturale, con livelli di contaminazione compatibili con il rischio minimo; ciò comporta l’individuazione di obiettivi di concentrazioni di contaminanti a bonifica avvenuta (obiettivi di bonifica) validi per garantire un livello di rischio sanitario-ambientale accettabile. 

In attesa del raggiungimento degli obiettivi di bonifica sul sito devono essere poste limitazioni di utilizzo tali da garantire la salute dei fruitori e devono essere attivate misure di messa in sicurezza tali da impedire l’espansione della contaminazione al di fuori dei confini del sito. 

I siti contaminati rappresentano una delle fonti di pressione di origine antropica più rilevante per la qualità delle risorse ambientali presenti sul territorio e una delle principali criticità da affrontare nella riconversione delle aree industriali, spesso all’interno dei centri urbani. 

Informazioni e risorse aggiuntive

La legislazione nazionale in materia di bonifica dei siti contaminati è dettata dal D.Lgs. 152/06, Parte IV, Titolo V. http://www.normattiva.it/eli/id/2006/04/14/006G0171/CONSOLIDATED

Anno
2025
Stato del Documento
Gruppo di Redazione

Rifiuti

Tema
Tipo
Paragrafi

La regolamentazione della produzione e gestione dei rifiuti è contenuta nella Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

L'obiettivo della direttiva è stabilire un quadro giuridico per il trattamento dei rifiuti nell’Unione europea, concepito in modo da proteggere l’ambiente e la salute umana, sottolineando l’importanza di adeguate tecniche di gestione, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti, volte a ridurre le pressioni sulle risorse e a migliorarne l’uso.

La direttiva stabilisce una gerarchia dei rifiuti:

  • prevenzione;
  • preparazione per il riutilizzo;
  • riciclaggio;
  • altro recupero (per esempio recupero di energia);
  • smaltimento.

Conferma il «principio chi inquina paga», in base al quale i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale, introduce il concetto di «responsabilità estesa del produttore» e distingue tra rifiuti e sottoprodotti.

Prevede inoltre che la gestione dei rifiuti deve essere effettuata senza creare alcun pericolo per l’acqua, l’aria, il suolo, la flora o la fauna, senza comportare inconvenienti da rumori o odori, e senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse e che i produttori o detentori di rifiuti devono trattarli in proprio o consegnarli a un operatore ufficialmente riconosciuto. In entrambi i casi devono essere autorizzati e sono sottoposti a ispezioni periodiche.

Le autorità nazionali competenti sono tenute a istituire piani di gestione dei rifiuti e programmi di prevenzione dei rifiuti.

Condizioni particolari si applicano a rifiuti pericolosi, oli usati e rifiuti organici.

Introduce obiettivi di riciclaggio e di recupero da raggiungere entro il 2020 per i rifiuti domestici (50 %) e i rifiuti da costruzione e demolizione (70 %).

La normativa non riguarda taluni tipi di rifiuti, quali elementi radioattivi, materiali esplosivi in disuso, feci, acque reflue e carcasse di animali già regolamentati in norme apposite o in norme relative a settori specifici.

Nell’ambito di un pacchetto di misure sull’economia circolare, la Direttiva (UE) 2018/851 modifica la direttiva 2008/98/CE.

Stabilisce i requisiti operativi minimi per i regimi di responsabilità estesa del produttore, i quali possono includere anche la responsabilità organizzativa e la responsabilità di contribuire alla prevenzione dei rifiuti e alla possibilità di riutilizzare e riciclare i prodotti e rafforza le norme relative alla prevenzione dei rifiuti.

Infatti, gli Stati membri dell’Unione devono adottare misure per:

  • sostenere modelli di produzione e consumo sostenibili;
  • incoraggiare la progettazione, la produzione e l’uso di prodotti che siano efficienti nell’utilizzo delle risorse, durevoli, riparabili, riutilizzabili e che possano essere aggiornati;
  • concentrarsi sui prodotti contenenti materie prime essenziali per evitare che tali materiali diventino rifiuti;
  • incoraggiare la disponibilità di parti di ricambio, manuali di istruzioni, informazioni tecniche o altri mezzi che consentano la riparazione e il riutilizzo dei prodotti senza comprometterne la qualità e la sicurezza;
  • ridurre la produzione di rifiuti alimentari come contributo all’obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50 % lo spreco alimentare globale pro capite a livello della vendita al dettaglio e dei consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le filiere di produzione e di approvvigionamento entro il 2030;
  • promuovere la riduzione del contenuto di sostanze pericolose nei materiali e nei prodotti;
  • fermare la produzione di rifiuti marini.

Stabilisce altresì nuovi obiettivi per il riciclaggio dei rifiuti urbani: entro il 2025 dovrà essere riciclato almeno il 55 % dei rifiuti urbani in peso.

Tale obiettivo salirà al 60 % entro il 2030 e al 65 % entro il 2035.

Gli Stati membri devono anche istituire, entro il 1° gennaio 2025, la raccolta differenziata dei materiali tessili e dei rifiuti pericolosi prodotti dalle famiglie e garantire che, entro il 31 dicembre 2023, i rifiuti organici siano raccolti separatamente o riciclati alla fonte (ad esempio, mediante compostaggio).

La direttiva evidenzia anche esempi di incentivi per applicare la gerarchia dei rifiuti, quali ad esempio gli oneri per il conferimento in discarica e l’incenerimento e i sistemi di pagamento in base al consumo.

Informazioni e risorse aggiuntive

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj

Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:32018L0851

Unione Europea Il principio «chi inquina paga» e la responsabilità ambientale http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=legissum:l28120

Unione Europea Economia circolare https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/glossary/circular-economy.html

Unione Europea Materie prime essenziali https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials_en?prefLang=it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Responsabilità estesa del produttore https://www.mase.gov.it/pagina/responsabilita-estesa-del-produttore

Anno
2025
Stato del Documento
Gruppo di Redazione