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Livelli misurati di campo magnetico ed elettrico

Anno
2025
Elettrodotti - Misure di campo magnetico

Dai risultati delle misure dal 2010 al 2024 emerge che oltre il 60% circa dei valori sono sostanzialmente non significativi per l'esposizione della popolazione essendo inferiori a 0.5µT, mentre circa il 90% delle misure ha rilevato valori di campo magnetico inferiori all’obiettivo di qualità fissato di 3 µT.

Resta un 10% circa di livelli di esposizione significativi, anche a causa del fatto che tutte le misure sono state effettuate in aree in estrema prossimità delle sorgenti. 

La percentuale di livelli significativi è particolarmente evidente nel periodo 2019-2023, dove sono stati presi in considerazione anche una serie di rilievi in estrema prossimità, entro 1m di distanza, di cabine di trasformazione. 

Tali sorgenti producono infatti livelli intensi di campo magnetico, che però decrescono molto rapidamente con la distanza, e tipicamente oltre i 2m scendono al di sotto dell’obiettivo di qualità di 3µT.

Nell’arco del 2024, non sono comunque stati riscontrati superamenti del valore di attenzione.

Distribuzione dei livelli di campo magnetico (µT) misurati fino al 2024 - Fonte Arpa Piemonte
Valori limite per campo magnetico generato da elettrodotti secondo la Normativa di riferimento: DPCM 08/07/2003
Valori limite per campo magnetico generato da elettrodotti
Limite campo magnetico 100 µT
Valore di attenzione campo magnetico (mediana 24h) 10 µT
Obiettivo di qualità campo magnetico (mediana 24h) 3 µT
Valori limite per campo magnetico generato da elettrodotti secondo la Normativa di riferimento: DPCM 08/07/2003
Punti di misura del campo magnetico a bassa frequenza generato da elettrodotti effettuati da Arpa Piemonte fino al 2023: tali misure sono state effettuate nelle aree maggiormente impattate dalla presenza della rete ad alta e altissima tensione. I punti con i livelli di campo più alti corrispondono alle principali dorsali energetiche, dove fluiscono i valori di corrente più elevati.
Elettrodotti – misure di campo elettrico

Per quanto riguarda i livelli di campo elettrico misurati, nel corso del 2024 non sono stati riscontrati superamenti del limite. 

La situazione resta perciò costante e analoga a quella rilevata lo scorso anno.

Limite campo elettrico
Valori limite per campo elettrico elettrodotti
Limite campo elettrico 5000 V/m
Valori limite per il campo elettrico generato da elettrodotti secondo la normativa di riferimento Normativa di riferimento: DPCM 08/07/2003
Impianti per telecomunicazioni – misure di campo elettrico

Nel 2024 sono state effettuate misure in prossimità di impianti per le telecomunicazioni a seguito di richieste specifiche dei cittadini o di attività di controllo sugli impianti su iniziativa di Arpa: i risultati devono essere considerati come rappresentativi delle situazioni di maggiore esposizione e non dell’esposizione media della popolazione.

Sulla base dei risultati delle misure effettuate nel 2024 si possono determinare le distribuzioni percentuali dei livelli di campo elettromagnetico presenti nelle diverse condizioni di esposizione, identificate come intervalli di livello di campo elettrico. 

Tali intervalli sono definiti come livelli di campo non significativi o livelli di fondo, inferiori a 0.5 V/m, livelli bassi, compresi tra 0.5 V/m e 3 V/m, valori medi, compresi tra 3 V/m e il valore di attenzione di 6 V/m (non più in vigore) e quelli più elevati. 

I livelli di campo rilevati in prossimità degli impianti per la telefonia o Stazioni Radio Base (SRB) sono mediamente inferiori a quelli rilevati in prossimità dei trasmettitori radiotelevisivi. 

In effetti nel 70% circa delle misure in prossimità di SRB il campo elettrico è risultato inferiore a 3 V/m, mentre per le antenne radiotelevisive i valori di campo elettrico inferiori a 3 V/m sono stati riscontrati nel 23% dei casi.

Per il 2024 non sono stati riscontrati superamenti, né del valore di attenzione, né del limite di esposizione fissati dalla norma.

Dall’analisi di questi dati si deduce comunque che i livelli di esposizione a campi elettromagnetici della popolazione residente in prossimità di sorgenti di campo a radiofrequenza sono, nella quasi totalità dei casi, di gran lunga inferiori ai valori limite.

Valori limite per il campo elettrico
Valori limite per il campo elettrico generato da impianti per telecomunicazioni
Limite campo elettrico 20 V/m o 40 V/m (per il 5G sopra i 3 GHz di frequenza)
Valore di attenzione campo elettrico 6 V/m
Obiettivo di qualità campo elettrico 6 V/m
Valori limite per il campo elettrico generato da impianti per telecomunicazioni secondo la normativa di riferimento DPCM 08/07/2003
Distribuzione dei livelli di campo elettrico misurati in prossimità di Stazioni Radio Base per telefonia cellulare - Fonte Arpa Piemonte
Distribuzione dei livelli di campo elettrico misurati in prossimità di antenne televisive - Fonte Arpa Piemonte
Distribuzione dei livelli di campo elettrico associati ai diversi sistemi di telefonia, misurati in prossimità di Stazioni Radio Base nella città di Torino - Fonte Arpa Piemonte
Distribuzione delle potenze installate per i vari sistemi in tutti gli impianti dell’area urbana di Torino - Fonte Arpa Piemonte
Informazioni e risorse aggiuntive

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/08/28/03A09711/sg

Tesla - Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Tesla_(unit%C3%A0_di_misura)

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Potenza complessiva degli impianti di telecomunicazione

Anno
2025

La potenza complessiva degli impianti per telecomunicazioni, parametro correlabile con l’intensità di campo elettromagnetico irradiata, ha avuto negli anni andamento crescente. 

Fino al 2011, il contributo preponderante è stato quello degli impianti radiotelevisivi. 

A partire dal 2012, però, la potenza complessiva di questa tipologia di impianti è andata stabilizzandosi intorno ad un valore di 1.1 milioni di Watt, mentre ha continuato a crescere la potenza delle stazioni radiobase per telefonia cellulare. 

Quest’ultima è in effetti passata da un contributo pari al 34% del totale nel 2006 a poco meno del 92% del totale ad inizio 2025.

Fonte Arpa Piemonte

Per quanto riguarda la potenza complessiva degli impianti di telefonia, si può osservare nel grafico seguente la percentuale di incremento in ciascun anno in rapporto alla potenza totale rilevata a maggio 2025.

E’ possibile rilevare come gli incrementi maggiori sono conseguenza dei cambi di tecnologia, a partire dall’anno 2005, in cui si ebbe un incremento netto legato all’implementazione della rete 3G.

In effetti gli aumenti di potenza si sono concentrati negli ultimi anni: nel 2011 il primo grosso balzo è legato all’introduzione del 4G e, tra il 2019 e il 2021 al potenziamento del 4G per garantire maggiori coperture territoriali e tipologie di servizi e all’introduzione del 5G. 

Nel 2024, l’incremento percentuale è praticamente raddoppiato, in conseguenza delle modifiche normative legate all’aumento dei limiti.

Al fine di poter seguire l’andamento dell’implementazione dei nuovi sistemi banda larga, è stato introdotto dal 2015 il monitoraggio della potenza complessiva a livello regionale per ciascun sistema di telefonia: 2G (GSM e DCS), 3G (UMTS) e 4G (LTE); dal 2019 viene monitorata anche la potenza associata ai nuovi sistemi 5G e dal 2020 la potenza associata al sistema ibrido 4G-5G chiamato DSS.

Si può vedere dal grafico come la potenza dei sistemi 2G, dopo un calo nelle potenze legato al riutilizzo delle frequenze per sistemi di nuova generazione, si è stabilizzata/leggermente rialzata negli ultimi anni. 

Questo fenomeno è dovuto al fatto che le reti 2G gestiscono, oltre alla telefonia mobile, anche una serie di servizi di trasferimento dati (ad esempio dai contatori elettrici a lettura remota) che richiedono che tale tecnologia sia mantenuta attiva.

Continua il calo delle potenze dedicate al 3G - in via di dismissione da parte di diversi operatori - mentre resta considerevole l’incremento della potenza dei sistemi 4G. 

Tale incremento è stato particolarmente significativo nel 2024, in conseguenza all’aumento del valore di attenzione avvenuto a cavallo tra il 2023 e il 2024. 

Ad oggi, la potenza dedicata ai sistemi 4G è pari ad oltre il 56% della potenza complessivamente installata negli impianti di telefonia.

Analoga conseguenza delle modifiche normative è visibile anche sulla potenza dei sistemi 5G e DSS. In particolare, il 5G è passato da una potenza dedicata pari a circa il 10% del totale nel 2023, ad un valore pari ad oltre il 16% del totale ad inizio 2025.

Percentuale di incremento annuo di potenza degli impianti per telefonia in rapporto alla potenza totale rilevata a febbraio 2022 - Fonte Arpa Piemonte

Per quanto riguarda la potenza complessiva degli impianti di telefonia, negli anni gli incrementi maggiori sono conseguenza dei cambi di tecnologia a partire dall’anno 2005, in cui si ebbe un incremento netto legato all’implementazione della rete 3G. 

In effetti gli aumenti di potenza si sono concentrati negli ultimi anni: nel 2011 il primo grosso balzo è legato all’introduzione del 4G e, tra il 2019 e il 2021 al potenziamento del 4G per garantire maggiori coperture territoriali e tipologie di servizi e all’introduzione del 5G. 

Negli ultimi tre anni l’incremento si è stabilizzato su livelli tra l’8 e il 10% annui.

Al fine di poter seguire l’andamento dell’implementazione dei nuovi sistemi banda larga, è stato introdotto dal 2015 il monitoraggio della potenza complessiva a livello regionale per ciascun sistema di telefonia: 2G (GSM e DCS), 3G (UMTS) e 4G (LTE); dal 2019 viene monitorata anche la potenza associata ai nuovi sistemi 5G e dal 2020 la potenza associata al sistema ibrido 4G-5G chiamato DSS.

I dati mostrano come i sistemi 2G ad oggi impegnino circa il 13% della potenza installata. Continua infatti la tendenza in diminuzione iniziato nel 2019, dovuto al fatto che si sfruttano le stesse bande di frequenza precedentemente destinate al GSM per i sistemi più recenti, togliendo potenza al primo per dedicarla ai secondi.

Circa il 12% della potenza complessiva è invece impiegata dai sistemi 3G, che hanno avuto un incremento di potenza negli anni tra il 2015 e il 2017, ed iniziato una decrescita che, a partire dal 2018, si va facendo di anno in anno più significativa: anche questo sistema, pur restando un contributo significativo alla potenza complessivamente installata, sta lasciando spazio ai più efficienti sistemi dal 4G in su, tanto che due operatori di telefonia in Italia stanno procedendo alla completa dismissione della rete 3G.

In effetti, l’incremento della potenza dei sistemi 4G è stato e rimane considerevole, tanto che il contributo percentuale alla potenza totale è del 63%. 

Per quanto riguarda invece i sistemi 5G, anche in questo caso si rileva una rapida crescita delle potenze, che nel giro di 4 anni sono passate dall’1% al 14% della potenza totale.

Un 10% circa della potenza totale è invece dedicato al sistema DSS.

Dati aggiornati a marzo di ciascun anno - Fonte Arpa Piemonte
Informazioni e risorse aggiuntive

DECRETO 2 dicembre 2014 Linee guida, relative alla definizione delle modalita' con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilita' temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/22/14A09740/sg

  Portale sui campi elettromagnetici in Piemonte https://webgis.arpa.piemonte.it/secure_apps/portale_cem/

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Lo sviluppo della rete 5G in Piemonte

Anno
2025

Con il nome di “tecnologia 5G” si intende un nuovo standard di telecomunicazioni, che è in corso di installazione con diverse possibili applicazioni: 

  • l’uso di antenne attive, le cosiddette “antenne intelligenti”, nella banda di frequenza 3.7GHz, che è sostanzialmente la stessa già in uso in precedenza per alcune connessioni dati nel 4G, per fornire servizi sui terminali mobili (smartphone);
  • l’uso di antenne passive (analoghe a quelle dei sistemi precedenti al 5G) nella banda di frequenza 700MHz, per fornire servizi mobili nelle aree a minore copertura;
  • l’uso di antenne attive nella banda di frequenza 27GHz (le cosiddette “onde millimetriche”), per fornire servizi dati quali ad esempio quelli per le auto a guida autonoma, i musei virtuali, la medicina a distanza, ed anche per le coperture dati nelle aree prive di connessioni in fibra;
  • l’implementazione di un sistema “ibrido” nel quale convivono 4G e 5G, con il riutilizzo delle attuali antenne passive per il 4G e delle sue stesse bande di frequenza. Quest’ultimo sistema viene indicato con l’acronimo DSS (Dynamic Spectrum Sharing – condivisione dinamica dello spettro), ed è anch’esso dedicato si servizi di telefonia mobile.

Le diverse applicazioni comportano caratteristiche molto differenti per quanto riguarda le sorgenti, le frequenze utilizzate e i possibili livelli di esposizione.

Nel corso del 2024 è proseguito il consolidamento della rete 5G, soprattutto per quanto riguarda i servizi di telefonia mobile, ad inizio 2025 gli impianti 5G autorizzati sul territorio piemontese sono:

  • 2915 con antenne attive nella banda di frequenza 3.7GHz (incremento dal 2023: +27%)
  • 1378 con antenne passive nella banda di frequenza 700 MHz (incremento dal 2023: +6%)
  • 122 con antenne attive nella banda delle onde millimetriche (rete ancora in fase embrionale – nessun incremento dall’anno precedente)
  • 2742 con sistema DSS (incremento dal 2023: +71%)

La presenza di impianti 5G sul territorio piemontese può essere verificata dai cittadini sul   Portale CEM - Campi elettromagnetici in Piemonte, a cura di Arpa Piemonte consultando “sorgenti” e selezionando “sorgenti TLC” per consultare la tipologia di impianti di interesse. 

E' possibile osservare che le sorgenti 5G sono diffuse su tutto il territorio regionale, ma con minore densità di impianti nelle zone extraurbane dove prevalgono i servizi 4G.

A livello di province, la percentuale di potenza dedicata al 5G rispetto alla potenza totale installata è simile nei diversi territori, variando tra un minimo del 21% circa nella provincia di Vercelli ed un massimo del 27% circa nella provincia di Cuneo.

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Densità degli impianti di telecomunicazione

Anno
2025

Il rapporto tra il numero di impianti per telecomunicazioni e la superficie regionale, provinciale o comunale e il suo andamento nel tempo ci segnala la potenziale pressione di queste fonti e il suo andamento nel tempo, guidato dalle trasformazioni tecnologiche.

La densità di impianti di telefonia, durante il 2024 ha confermato il trend venutosi a creare negli ultimi anni, in relazione ad una stabilizzazione complessiva - con qualche lieve aumento per alcune province - dell’indicatore. 

Tutti i dati per il Piemonte sono consultabili sul   Portale CEM - Campi elettromagnetici in Piemonte, a cura di Arpa Piemonte con dettaglio per comune alla sezione "indicatori”

Questo fenomeno è da correlare con una raggiunta maturità delle reti di telefonia in termini di numero di impianti sul territorio.

Ciò che si va modificando, per questa tipologia di impianti, sono invece i sistemi implementati e le potenze in gioco, come rappresentato negli altri indicatori di questa sezione.

Andamento negli anni, dal 2000 al 2024, della densità di impianti radio-TV, espressa in numero per Km2 di superficie territoriale, nelle diverse province e in Piemonte, dati raccolti entro marzo di ogni anno - Fonte Arpa Piemonte

La densità di impianti radio tv, dopo una netta diminuzione nel 2022, legata anche alla riorganizzazione delle frequenze televisive per permettere la liberazione della banda di frequenza a 700MHz destinata al 5G, si è sostanzialmente stabilizzata a livello regionale negli ultimi due anni.

Andamento negli anni, dal 2000 al 2024, della densità di impianti radio base per telefonia, espressa in numero per Km2 di superficie territoriale, nelle diverse province e in Piemonte, dati raccolti entro marzo di ogni anno - Fonte Arpa Piemonte

Nelle mappe di distribuzione della densità di impianti a livello comunale, visibile sul   Geoportale di Arpa Piemonte consultando gli “indicatori”, si osserva una maggiore densità di impianti nei centri urbani capoluoghi di provincia, nella cintura di Torino e in alcuni comuni interessati dalla presenza di molti impianti radiotelevisivi.

La distribuzione dei comuni maggiormente interessati è rimasta sostanzialmente costante dall’anno precedente, anche in relazione al fatto che i nuovi impianti sono nella maggior parte dei casi modifiche di impianti esistenti e non nuove installazioni.

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Densità degli elettrodotti

Anno
2025

Un buon indicatore della pressione determinata dalla presenza di elettrodotti su un determinato territorio è dato dal rapporto tra lunghezza delle linee presenti per chilometro quadrato di superficie; tutti i dati per il Piemonte sono consultabili sul   Portale CEM - Campi elettromagnetici in Piemonte, a cura di Arpa Piemonte con dettaglio per comune alla sezione "indicatori”, informazione che permette anche di valutare il livello di criticità del comune stesso in relazione alla lunghezza delle linee che attraversano aree edificate.

Distribuzione dei valori di lunghezza delle linee per km quadrato di superficie nelle diverse province piemontesi, divisi per livello di tensione, dati 2024 - Fonte Arpa Piemonte
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Radiazioni non ionizzanti, fattore sul territorio

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La tutela della salute e salvaguardia della popolazione attraverso la prevenzione e riduzione dell'inquinamento ambientale dovuto alle emissioni elettromagnetiche e la tutela generale dell'ambiente e del paesaggio, sono gli obiettivi della normativa in tema di esposizione a campi elettromagnetici europea e nazionale; a questi si aggiunge la garanzia per i cittadini di accesso ad informazioni complete e tempestive sulle fonti emissive e le loro pressioni ambientali.

Per questi motivi le norme di tutela internazionali e nazionali richiedono di tenere sotto controllo la presenza sul territorio e lo sviluppo delle sorgenti, nonché i livelli di radiazione da esse generati.

Questo controllo avviene soprattutto attraverso strumenti e azioni quali l’implementazione e la gestione di un catasto delle sorgenti, costantemente aggiornato anche attraverso la valutazione dell’impatto delle nuove sorgenti nell’ambito degli iter autorizzativi, e la valutazione dei livelli misurati durante le attività di controllo e monitoraggio sul territorio.

Tutte le informazioni su sorgenti, misure, calcolo delle emissioni e esposizione della popolazione per gli anni dal 1996 ad oggi sono pubblicate sul   Portale CEM - Campi elettromagnetici in Piemonte, a cura di Arpa Piemonte.

Da notare che le informazioni relative agli elettrodotti, che pure dovrebbero essere contenute nell’apposito catasto formalmente istituito, derivano da dati a disposizione di Arpa Piemonte, così come aggiornata grazie alla partecipazione ai procedimenti di Valutazione d’Impatto Ambientale e/o di autorizzazione ambientale per i nuovi elettrodotti, poiché il catasto ufficiale non è ancora ad oggi operativo.

Per quanto riguarda il 2024, l’elemento che ha avuto maggior peso sulle condizioni di esposizione della popolazione è stato il complesso delle modifiche normative relative al tema dei campi elettromagnetici emessi da impianti per telecomunicazioni, avvenute tra la fine del 2023 e i primi mesi del 2024. 

In particolare, con la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, è stato modificato il valore di attenzione, fissato dalla normativa in relazione alle esposizioni prolungate della popolazione: tale valore è stato incrementato da 6 V/m a 15 V/m mediamente sulle 24 ore

Inoltre, a marzo 2024 è stato modificato il Codice delle Comunicazioni Elettroniche, al fine di regolamentare gli incrementi di potenza degli impianti per telecomunicazioni resosi possibili a valle dell’innalzamento del valore di attenzione.

Queste modifiche normative hanno agevolato lo sviluppo delle reti di telecomunicazione a larga banda, particolarmente per gli impianti 4G e 5G, per cui sono significativamente aumentati gli impianti e le potenze in gioco, e di conseguenza i livelli di esposizione.

Informazioni e risorse aggiuntive

Arpa Piemonte Campi elettromagnetici https://www.arpa.piemonte.it/sites/default/files/media/2025-01/opuscolo%20CEM.pdf

LEGGE 30 dicembre 2023, n. 214 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 https://www.normattiva.it/eli/id/2023/12/30/23G00220/ORIGINAL

DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2024, n. 48 Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche. https://www.normattiva.it/eli/id/2024/04/13/24G00066/CONSOLIDATED/20250527

Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2004, n. 19 - 13802 Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione https://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2004/44/siste/00000270.htm

Arpa Piemonte Raccolta della normativa sui campi elettromagnetici e le radiofrequenze https://www.arpa.piemonte.it/scheda-informativa/normativa-campi-elettromagnetici-radiofrequenze

  Portale CEM - Campi elettromagnetici in Piemonte https://webgis.arpa.piemonte.it/portale_cem/homePage

Anno
2025
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Sorgenti artificiali di radiazioni ionizzanti

Anno
2025

Tulle le sorgenti di radiazioni ionizzanti sono registrate in un archivio detto Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti o STRIMS gestito da ISIN.

Le radiazioni ionizzanti possono essere prodotte da sorgenti radioattive o da apparecchi radiogeni. Nel primo caso la produzione di radiazioni ionizzanti è continua e quindi la sorgente deve essere custodita correttamente e smaltita tramite ditte autorizzate quando non è più utilizzabile. 

Nel caso degli apparecchi radiogeni invece, la produzione di radiazioni ionizzanti cessa nel momento in cui cessa l’alimentazione elettrica: da un punto di vista radioprotezionistico quindi le macchine radiogene sono in generale meno pericolose e non pongono problemi radiologici dopo la loro dismissione.

La attuale normativa stabilisce che chiunque intenda fare un uso o utilizzare applicazione che necessita o sfrutta radiazioni ionizzanti debba darne notifica preventiva di almeno 30 giorni all’ASL, all’ARPA, ai Vigili del Fuoco e all’Ispettorato del Lavoro. 

Se l’attività - si intende la emissione di radiazioni ionizzanti - delle sorgenti detenute è superiore a determinati livelli indicati dalla normativa stessa o se la tensione di lavoro delle macchine radiogene è superiore a 200 kV i detentori devono anche avere un’autorizzazione, detta “nulla osta”.

I nulla osta si dividono in due categorie A o B a seconda dell’attività della sorgente.

Il nulla osta di cat. B viene rilasciato dal Prefetto per gli utilizzi industriali o di ricerca. 

Attualmente, per gli utilizzi sanitari o veterinari, la Regione, con la Legge Regionale 5 del 2010, ha individuato nelle ASL territorialmente competenti le autorità titolari del procedimento e quindi deputate al rilascio. 

Tuttavia, la suddetta legge è in fase di revisione, per l’adeguamento al D.Lgs. 101/2020 che contiene la clausola che il nulla osta non può essere rilasciato dallo stesso soggetto titolare della pratica. 

Si ipotizza quindi che in futuro possano essere designate altre autorità deputate al rilascio del nulla osta di cat. B in ambito sanitario. 

Se invece l’attività delle sorgenti detenute è ancora più alta o le caratteristiche della macchina radiogena sono tali da generare un significativo irraggiamento neutronico, il nulla osta di cat. A viene rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con altri ministeri e sentiti l’ISIN e la Regione. 

La nuova normativa dà rilevanza al principio di giustificazione di una pratica, che non può più essere implicito, ma deve essere esplicitamente illustrato sia nella notifica della pratica stessa sia nell’istanza di nulla osta.

Fonte Arpa Piemonte
Informazioni e risorse aggiuntive

Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti STRIMS https://strims.isinucleare.it/

Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione ISIN https://www.isinucleare.it/it

DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. https://www.normattiva.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/CONSOLIDATED/20240528

Legge regionale n. 5 del 18 febbraio 2010  Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2010;5

D.G.R. 19 Gennaio 2018, n. 23-6389 Direttive per le attivita' di controllo ambientale della radioattivita' di origine naturale ed artificiale https://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/06/siste/00000076.htm

 

 

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Radiazioni ionizzanti, fattore per il territorio

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Ogni essere vivente sulla Terra è continuamente esposto alla radiazione esterna proveniente dai raggi cosmici e dai nuclidi radioattivi naturalmente presenti nella crosta terrestre; queste radiazioni sono responsabili sia dell’irraggiamento esterno sia dell’irraggiamento interno, nel caso di incorporazione dei radionuclidi, ovvero degli elementi radioattivi, stessi.

L’intensità di queste radiazioni varia a seconda del luogo e dell’ambiente in cui gli esseri viventi si trovano. Si calcola che più dell’80 % dell’esposizione della popolazione alle radiazioni ionizzanti derivi da sorgenti naturali, mentre solo il 20 % sia dovuto all’attività umana a causa delle sorgenti artificiali, utilizzate soprattutto per scopi medici.

I radionuclidi naturali si distinguono in due classi: i radionuclidi cosmogenici e i radionuclidi primordiali.

La Terra è colpita continuamente da radiazione che vede la sua fonte principale nel Sole (67 %) e in percentuale minore (33 %) nella galassia.

La radiazione cosmica colpisce gli strati esterni dell’atmosfera terrestre che costituisce uno scudo assai efficace a protezione della vita sulla superficie del Pianeta.

Questi “raggi” hanno energie elevatissime e quando colpiscono l’atmosfera, si genera una cascata di interazioni nucleari che dà a sua volta origine a molte altre particelle secondarie che rivestono un ruolo fondamentale nella produzione dei radionuclidi cosmogenici, isotopi del Berillio, del Sodio, dell’Idrogeno e del Carbonio (Be-7, Na-22, H-3 e C-14).

I radionuclidi primordiali, invece, si sono formati per reazioni di fusione nucleare, di assorbimento di neutroni e di decadimenti beta in una stella originaria, che infine è esplosa come una supernova. Gran parte dei radionuclidi primordiali appartiene alle tre famiglie radioattive naturali seguenti:

  • famiglia del torio che ha per capostipite, cioè per nuclide originario, il Th-232;
  • famiglia dell’uranio che ha per capostipite l’U-238;
  • famiglia dell’attinio che ha per capostipite l’U-235.

In tutte e tre le famiglie è sempre presente un radionuclide allo stato gassoso la cui presenza costituisce, tra l’altro, una delle principali ragioni della diffusione della radioattività ambientale:

  • il radon (Rn-222) nella serie dell’uranio;
  • il toron (Rn-220) in quella del torio;
  • l’attinon (Rn-219) in quella dell’attinio.

In particolare, in alcune zone, l’esposizione al radon nelle abitazioni a causa della presenza dell’uranio nel suolo e nei materiali da costruzione può rappresentare uno dei maggiori problemi di radioprotezione dei giorni nostri.

Le fonti di radioattività artificiale nell’ambiente sono dovute ai test atomici effettuati nella seconda metà del secolo scorso principalmente nell’Oceano Pacifico, negli Stati Uniti e in Russia, e agli incidenti nucleari, in particolare quello di Chernobyl del 1986. Quello di Fukushima del 2011 ha interessato l’Italia in misura estremamente marginale.

In Italia le centrali nucleari e le altre installazioni connesse al ciclo del combustibile non sono più in esercizio e sono in corso le attività di disattivazione delle installazioni e di messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi derivanti dal pregresso esercizio. L’impatto che producono sull’ambiente è pertanto ridotto rispetto al precedente periodo di funzionamento.

Ulteriori fonti di radioattività artificiale nell’ambiente sono un’ampia gamma di attività industriali e mediche che impiegano sorgenti di radiazione che possono comportare un rischio per la popolazione e per l’ambiente: in campo industriale i rivelatori di fumo, i misuratori di spessore e calibri, controlli di radiografia industriale, ecc.; in campo medico strumenti di diagnostica e terapia o di ricerca radiobiologica, marcatura di farmaci, ecc.

Anno
2025
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Rischi industriali, risposte sul territorio

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Industrie a rischio di incidente rilevante

In materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, la normativa prevede due tipologie di attività di controllo, le ispezioni sui Sistema di Gestione della Sicurezza per tutti gli stabilimenti e le istruttorie dei Rapporti di Sicurezza solo per gli stabilimenti di soglia superiore; si tratta di procedimenti molto complessi che vedono coinvolti numerosi Enti (principalmente Arpa Piemonte, Vigili del Fuoco, nonché Regione e INAIL) e si articolano in numerose giornate, che prevedono sia attività di disamina documentale, sia sopralluoghi in campo presso gli stabilimenti per verificare la congruenza tra quanto indicato nei documenti e la configurazione impiantistica e gestionale.

La normativa prevede altresì attività di pianificazione dell’emergenza esterna per tutti gli stabilimenti RIR, per la definizione di procedure di intervento condivise tra i vari enti chiamati a intervenire (es. VVF, Arpa, ASL, Forze dell’ordine) in caso di incidente, a tutela della popolazione e dell’ambiente e attività di pianificazione del territorio.

I controlli integrati delle attività produttive

L’IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) è una strategia, comune a tutta l’Unione Europea, per aumentare le “prestazioni ambientali” dei complessi industriali soggetti ad autorizzazione.

L’AIA (autorizzazione integrata ambientale) in Italia è il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto a determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti stabiliti dalle norme ambientali.

In particolare, l’autorizzazione AIA non considera un impianto solo in termini di rispetto dei limiti alle emissioni, ma entra nella specifica gestione dello stesso sia con l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili o BAT (Best Available Technologies), sia prevedendo una specifica attività di controlli interni ed esterni.

Verifiche impiantistiche

La normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, disciplina in più articoli gli obblighi del datore di lavoro quale garante della sicurezza, salute, incolumità dei propri dipendenti. 

Tra questi obblighi vi è quello di predisporre ambienti di lavoro e attrezzature adeguate ai rischi connessi all’attività dell’Azienda; in particolare vi è obbligo di sottoporre gli impianti e i dispositivi di sicurezza a regolare manutenzione e controllo di funzionamento con verifiche periodiche (annuale, biennale, triennale, quinquennale e decennale) da parte pubblica, secondo la tipologia delle attrezzature e il tipo di verifica (funzionalità o integrità).

Informazioni e risorse aggiuntive

Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 , sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/18

DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. https://www.normattiva.it/eli/id/2015/07/14/15G00121/CONSOLIDATED/20160802

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica https://www.mase.gov.it/pagina/inventario-nazionale-degli-stabilimenti-rischio-di-incidente-rilevante-0

Inventario degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/seveso-query-105/Default.php

Regione Piemonte https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/elettromagnetismo-rischio-industriale-rumore/rischio-industriale

Arpa Piemonte https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/rischi-industriali/rischio-di-incidente-rilevante/rischio-di-incidente-rilevante

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 6 marzo 2017, n. 58 Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonchè i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. https://www.normattiva.it/eli/id/2017/05/11/17G00079/ORIGINAL

Le norme IPPC (Direttiva 1996/61/CE, poi abrogata dalla Direttiva 2008/1/CE) sono state sostituite, a partire dal 7/01/14, dalla Direttiva 2010/75/UE (cosiddetta “Direttiva emissioni industriali”) relativa alle emissioni industriali; l’Italia ha provveduto al recepimento con Decreto Legislativo n. 46 del 04/04/14.

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) https://www.normattiva.it/eli/id/2014/03/27/14G00058/CONSOLIDATED

Anno
2025
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Attività di pianificazione del territorio e dell'emergenza

Anno
2025

Le attività di pianificazione dell’emergenza esterna (PEE), previste dall’art.21 del D.lgs. 105/2015 per tutti gli stabilimenti che ricadono nel suo campo di applicazione, sono in capo al Prefetto e consistono nella definizione di procedure di intervento in caso di incidente da parte degli enti preposti, a tutela della popolazione e dell’ambiente. 

Il 7 dicembre 2022 sono state approvate, con Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, per l’informazione alla popolazione e gli indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna. 

Nell’ambito dei gruppi di lavoro istituiti dalle Prefetture per la redazione e l’aggiornamento dei PEE, Arpa Piemonte e Regione Piemonte forniscono un supporto specialistico, sia per quanto riguarda l’analisi degli scenari incidentali degli stabilimenti, necessaria alla definizione delle aree di pianificazione dell’intervento in emergenza, sia relativamente al modello organizzativo di intervento, anche al fine di garantire un’elaborazione uniforme dei PEE sul territorio regionale.

Estratto dal piano di emergenza esterno provincia di Biella - Fonte Regione Piemonte

Nel 2024 sono proseguite le attività di supporto alle Prefettura di Alessandria, Biella, Novara e Torino per la predisposizione/aggiornamento dei PEE, in particolare è stato completato l’aggiornamento di 3 PEE della Città Metropolitana di Torino.

Il D.lgs.105/2015 prevede che i PEE degli stabilimenti RIR vengano periodicamente sperimentati, al fine di testarne l’efficacia; le modalità di sperimentazione dei PEE sono descritte negli “Indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna” di cui alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2022 e prevedono sostanzialmente due tipologie di esercitazione, per posti di comando (parziale – livello A, o completa – livello B) e prove di soccorso (congiunte – livello C, a scala reale – livello D). 

Con riferimento alle linee guida nazionali, nel 2024 è stata svolta l’attività di sperimentazione di 2 PEE per due stabilimenti rispettivamente situati nella Città Metropolitana di Torino e in provincia di Novara.

Nell’ambito dei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) o di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), riguardanti uno stabilimento RIR o un territorio in cui è presente, la struttura competente di Arpa Piemonte per la Seveso fornisce supporto ai Dipartimenti territoriali dell’Agenzia per la valutazione dei potenziali impatti di tali stabilimenti. 

Nel 2024 sono stati forniti 20 contributi (10 per il quadrante Sud ovest e gli altri distribuiti sui restanti quadranti della Regione) nell’ambito dei suddetti procedimenti, finalizzati all’espressione di pareri riguardanti la presenza di stabilimenti che utilizzano sostanze/miscele pericolose, compresi i rifiuti.

Inoltre, Arpa e Regione forniscono, su richiesta, il proprio supporto agli enti deputati alle attività di pianificazione territoriale (Comuni ed enti territoriali di area vasta) per la valutazione della compatibilità territoriale di progetti che interessano aree prossime a stabilimenti RIR. 

Regione, inoltre, effettua la disamina - nell’ambito delle procedure urbanistiche di competenza ai sensi della legge regionale n. 56/1977 e anche per valutarne la coerenza con quanto previsto dalle specifiche Linee Guida Regionali approvate nel 2010 - dei piani regolatori comunali e dei piani territoriali provinciali, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile del territorio nel tempo senza impedirne lo sviluppo industriale, anche nell’ambito dei procedimenti avviati dagli sportelli unici per le attività produttive – SUAP.

Informazioni e risorse aggiuntive

DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. https://www.normattiva.it/eli/id/2015/07/14/15G00121/CONSOLIDATED/20160802

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DIRETTIVA 7 dicembre 2022 Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, linee guida per l'informazione alla popolazione e indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/07/23A00741/sg

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