Redazione RSA

Redazione dei rapporti di evento

La Regione, al verificarsi di un evento calamitoso di origine naturale (alluvioni, frane, valanghe, eventi sismici, deficit idrici e incendi boschivi) di particolare rilevanza e intensità, che coinvolga significativamente il territorio arrecando danno al patrimonio pubblico, privato, produttivo e agricolo, si attiva per produrre un rapporto di evento utile a preservare memoria storica dell'evento e necessario a supportare le procedure per la richiesta dello Stato di Emergenza al Dipartimento nazionale di Protezione Civile ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 1/2018.

Nello specifico i rapporti di evento vengono prodotti al fine di:

  • fornire alla Giunta Regionale una descrizione di quanto accaduto ed un quadro delle risorse necessarie per i ripristini;
  • fornire ai cittadini un’informativa corretta di quanto accaduto;
  • raccogliere organicamente le informazioni relative all'evento;
  • fornire ai competenti soggetti statali (Governo, Dipartimento della Protezione Civile, Ministero dell'Ambiente) un quadro dell'accaduto anche ai fini dell'emanazione, da parte del Governo, dello Stato di Emergenza, una misura che permette di procedere con i primi necessari interventi.

In generale, i rapporti d'evento sono redatti sulla base dei sopralluoghi effettuati dai funzionari tecnici regionali (subito dopo l’evento) e sono integrati con informazioni provenienti da altri soggetti che operano sul territorio (uffici tecnici comunali, Province, AIPO, ARPA, etc).

Sul sito della Regione Piemonte sono disponibili tutti i rapporti di evento alluvionale redatti dalla Regione o da altri soggetti (Arpa, Province, CNR-Irpi, ecc.) dal 1978 al 2025 nonché altra documentazione descrittiva dei medesimi eventi.

Nel corso del 2025 sono stati redatti i seguenti rapporti:

Anno
2026
Gruppo di Redazione
Redazione RSA
Paragrafi

La Regione, al verificarsi di un evento calamitoso di origine naturale (alluvioni, frane, valanghe, eventi sismici, deficit idrici e incendi boschivi) di particolare rilevanza e intensità, che coinvolga significativamente il territorio arrecando danno al patrimonio pubblico, privato, produttivo e agricolo, si attiva per produrre un rapporto di evento utile a preservare memoria storica dell'evento e necessario a supportare le procedure per la richiesta dello Stato di Emergenza al Dipartimento nazionale di Protezione Civile ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 1/2018.

Nello specifico i rapporti di evento vengono prodotti al fine di:

  • fornire alla Giunta Regionale una descrizione di quanto accaduto ed un quadro delle risorse necessarie per i ripristini;
  • fornire ai cittadini un’informativa corretta di quanto accaduto;
  • raccogliere organicamente le informazioni relative all'evento;
  • fornire ai competenti soggetti statali (Governo, Dipartimento della Protezione Civile, Ministero dell'Ambiente) un quadro dell'accaduto anche ai fini dell'emanazione, da parte del Governo, dello Stato di Emergenza, una misura che permette di procedere con i primi necessari interventi.

In generale, i rapporti d'evento sono redatti sulla base dei sopralluoghi effettuati dai funzionari tecnici regionali (subito dopo l’evento) e sono integrati con informazioni provenienti da altri soggetti che operano sul territorio (uffici tecnici comunali, Province, AIPO, ARPA, etc).

Sul sito della Regione Piemonte sono disponibili tutti i rapporti di evento alluvionale redatti dalla Regione o da altri soggetti (Arpa, Province, CNR-Irpi, ecc.) dal 1978 al 2025 nonché altra documentazione descrittiva dei medesimi eventi.

Nel corso del 2025 sono stati redatti i seguenti rapporti:

Anno
2026

Aggiornamento Piattaforma FloodCat

Il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale (DPCN) ha messo a disposizione delle Autorità competenti (Regioni, Province Autonome e Autorità di distretto) la piattaforma informatica ad accesso riservato FloodCat (Flood Catalogue), sviluppata con il supporto di ISPRA e del CIMA (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale) nel più ampio contesto dell’implementazione della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE (Floods Directive), con lo scopo di fornire una rappresentazione unitaria ed omogenea degli eventi alluvionali che si verificano sul territorio nazionale e delle conseguenze avverse ad essi associate.

La piattaforma consente di inserire, validare, visualizzare e analizzare una serie di informazioni relative alla collocazione spaziale e temporale degli eventi alluvionali del passato, nonché alle conseguenze avverse ad essi associati ed è conforme con i “floods reporting schemes” previsti per la redazione della “Valutazione Preliminare del Rischio” ai sensi dell’art. 4 della Direttiva Alluvioni.

Al fine di garantire l’acquisizione di dati utili a valutare i principali meccanismi dell’esondazione e l’impatto sul territorio, determinanti per la ricostruzione delle aree allagate e per la validazione dei modelli idraulici, le Regioni devono avviare, compatibilmente con le attività di emergenza, il rilevamento degli effetti al suolo dell’evento alluvionale.

Sul FloodCat devono essere caricati tutti gli eventi che, ai fini dell’attività di protezione civile, sono classificati di tipo C (livello nazionale), di tipo B (livello provinciale e regionale), di tipo A (livello comunale), tutti gli altri eventi certificati e comunque tutti gli eventi che hanno comportato almeno una vittima.

FloodCat si basa su tre oggetti principali: Evento, Fenomeno e Danno (fig.1).

  • Evento: è caratterizzato dall’avere un’unica origine (ad es. fluviale, pluviale, marina) e dall’aver interessato una specifica Unità di Gestione, che per il Piemonte è ITN008. Ciascun Evento è descritto mediante uno o più Fenomeni.
     
  • Fenomeno: è contraddistinto da un’unica caratteristica (ad es. flash flood, colata detritica, piena da fusione nivale) e più meccanismi (ad es. superamento della capacità di contenimento in alveo, superamento della capacità di contenimento delle opere di difesa). A ciascun meccanismo si possono associare uno o più Danni.
     
  • Danno: rappresenta la descrizione dell’impatto sugli elementi esposti, classificati mediante una o più categorie (ad es. edifici civili, impianti industriali) e relative sottocategorie (case monofamiliari, impianti IPPC). Ad ogni Danno, georiferito, deve essere associata una descrizione, il valore in euro, la classe relativa all’impatto (da non significativo a molto alto), la categoria e la sottocategoria (ad es. per i danni alle abitazioni private, la categoria è “Edifici e beni privati” e la sottocategoria è “Edifici pubblici/privati ad uso abitativo (residenziale, ad es.centri abitati, condomini, case monofamiliari, edilizia popolare, garage, scantinati).
Figura 1. Gli oggetti di FloodCat: Evento, Fenomeno e Danno

Il reporting verso l’Unione Europea viene effettuato ogni 6 anni.

In Regione Piemonte, la raccolta dei dati relativi ai danni ai privati, alle infrastrutture e alle attività produttive è curata da tre diversi Direzioni regionali (Opere Pubbliche, Agricoltura e Competitività) mediante l’utilizzo delle piattaforme EmeTer e NEMBO.

Nel corso del 2025 sono proseguite le analisi dei dati relativi all’evento del 29-30 giugno 2024 che ha interessato alcuni comuni della Città Metropolitana di Torino, della provincia di Vercelli e del Verbano-Cusio-Ossola e all’evento del 4 e 5 settembre che ha colpito principalmente i territori della Val Pellice, Val Chisone, Val di Susa, Valli di Lanzo e Valle Orco. 

Nell’anno 2025 il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato ed illustrato a tutte le Regioni la nuova versione dell'applicativo FloodCat; l’introduzione dell’obbligo di individuare le perimetrazioni dei Fenomeni da restituire su FloodCat in formato shape ha richiesto la programmazione di incontri specifici sul tema ai quali hanno partecipato le Regioni, ISPRA e l’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po; tali perimetrazioni rappresentano un ulteriore supporto per la valutazione preliminare del rischio di alluvione e per la definizione delle aree a potenziale rischio significativo (APRSF).

Anno
2026
Gruppo di Redazione
Redazione RSA
Paragrafi

Il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale (DPCN) ha messo a disposizione delle Autorità competenti (Regioni, Province Autonome e Autorità di distretto) la piattaforma informatica ad accesso riservato FloodCat (Flood Catalogue), sviluppata con il supporto di ISPRA e del CIMA (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale) nel più ampio contesto dell’implementazione della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE (Floods Directive), con lo scopo di fornire una rappresentazione unitaria ed omogenea degli eventi alluvionali che si verificano sul territorio nazionale e delle conseguenze avverse ad essi associate.

La piattaforma consente di inserire, validare, visualizzare e analizzare una serie di informazioni relative alla collocazione spaziale e temporale degli eventi alluvionali del passato, nonché alle conseguenze avverse ad essi associati ed è conforme con i “floods reporting schemes” previsti per la redazione della “Valutazione Preliminare del Rischio” ai sensi dell’art. 4 della Direttiva Alluvioni.

Al fine di garantire l’acquisizione di dati utili a valutare i principali meccanismi dell’esondazione e l’impatto sul territorio, determinanti per la ricostruzione delle aree allagate e per la validazione dei modelli idraulici, le Regioni devono avviare, compatibilmente con le attività di emergenza, il rilevamento degli effetti al suolo dell’evento alluvionale.

Sul FloodCat devono essere caricati tutti gli eventi che, ai fini dell’attività di protezione civile, sono classificati di tipo C (livello nazionale), di tipo B (livello provinciale e regionale), di tipo A (livello comunale), tutti gli altri eventi certificati e comunque tutti gli eventi che hanno comportato almeno una vittima.

FloodCat si basa su tre oggetti principali: Evento, Fenomeno e Danno (fig.1).

  • Evento: è caratterizzato dall’avere un’unica origine (ad es. fluviale, pluviale, marina) e dall’aver interessato una specifica Unità di Gestione, che per il Piemonte è ITN008. Ciascun Evento è descritto mediante uno o più Fenomeni.
     
  • Fenomeno: è contraddistinto da un’unica caratteristica (ad es. flash flood, colata detritica, piena da fusione nivale) e più meccanismi (ad es. superamento della capacità di contenimento in alveo, superamento della capacità di contenimento delle opere di difesa). A ciascun meccanismo si possono associare uno o più Danni.
     
  • Danno: rappresenta la descrizione dell’impatto sugli elementi esposti, classificati mediante una o più categorie (ad es. edifici civili, impianti industriali) e relative sottocategorie (case monofamiliari, impianti IPPC). Ad ogni Danno, georiferito, deve essere associata una descrizione, il valore in euro, la classe relativa all’impatto (da non significativo a molto alto), la categoria e la sottocategoria (ad es. per i danni alle abitazioni private, la categoria è “Edifici e beni privati” e la sottocategoria è “Edifici pubblici/privati ad uso abitativo (residenziale, ad es.centri abitati, condomini, case monofamiliari, edilizia popolare, garage, scantinati).
Figura 1. Gli oggetti di FloodCat: Evento, Fenomeno e Danno

Il reporting verso l’Unione Europea viene effettuato ogni 6 anni.

In Regione Piemonte, la raccolta dei dati relativi ai danni ai privati, alle infrastrutture e alle attività produttive è curata da tre diversi Direzioni regionali (Opere Pubbliche, Agricoltura e Competitività) mediante l’utilizzo delle piattaforme EmeTer e NEMBO.

Nel corso del 2025 sono proseguite le analisi dei dati relativi all’evento del 29-30 giugno 2024 che ha interessato alcuni comuni della Città Metropolitana di Torino, della provincia di Vercelli e del Verbano-Cusio-Ossola e all’evento del 4 e 5 settembre che ha colpito principalmente i territori della Val Pellice, Val Chisone, Val di Susa, Valli di Lanzo e Valle Orco. 

Nell’anno 2025 il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato ed illustrato a tutte le Regioni la nuova versione dell'applicativo FloodCat; l’introduzione dell’obbligo di individuare le perimetrazioni dei Fenomeni da restituire su FloodCat in formato shape ha richiesto la programmazione di incontri specifici sul tema ai quali hanno partecipato le Regioni, ISPRA e l’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po; tali perimetrazioni rappresentano un ulteriore supporto per la valutazione preliminare del rischio di alluvione e per la definizione delle aree a potenziale rischio significativo (APRSF).

Anno
2026

Rilocalizzazione degli immobili in aree a rischio

Nell’ambito della programmazione delle opere di mitigazione del rischio, la rilocalizzazione preventiva degli immobili ad uso abitativo ricadenti in aree a rischio idrogeologico risulta la misura più idonea, in un’ottica costi-benefici, e rappresenta, laddove possibile, uno strumento strategico non soltanto di mitigazione degli impatti ambientali, ma anche di prevenzione del consumo di suolo e di rafforzamento della resilienza territoriale agli effetti del cambiamento climatico. 

Nel corso del 2025, sono stati concessi contributi ai comuni di Borgofranco d’Ivrea e Pray per le rilocalizzazioni e a San Giorio per la demolizione, per un importo complessivo di165.000€.

Sulla base di alcune interviste condotte nel corso dell’anno 2025 nell’ambito del Progetto “Planned relocatIon as adapTation in a cHAnging ClimAte" (ITHACA) [IT: rilocalizzazione pianificata come adattamento in un clima che cambia], con la collaborazione di alcune ricercatrici, nonché sulla base delle esperienze maturate negli ultimi anni, alla fine dell’anno 2025 è stata redatta la bozza di una nuova DGR.

La nuova DGR sul tema delle rilocalizzazioni è la n. 8-2172 del 26 gennaio 2026, recante “Decreto legislativo n. 152/2006, articolo 67, comma 6. Direttiva 2007/60/CE. Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del distretto del fiume Po (PAI-PO). Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA). Approvazione dei criteri regionali per la rilocalizzazione preventiva degli immobili privati ad uso residenziale ubicati in aree a rischio idraulico e idrogeologico. Revoca della DGR n.31-6223 del 22 dicembre 2017 e della DGR n. 9-4034 del 5 novembre 2021”.

In questa disposizione sono contenuti i nuovi criteri regionali per la rilocalizzazione preventiva degli immobili privati ubicati in aree a rischio idraulico e idrogeologico, che hanno perlopiù colmato le criticità emerse sia sotto il profilo procedurale che contenutistico.

Anno
2026
Gruppo di Redazione
Redazione RSA
Paragrafi

Nell’ambito della programmazione delle opere di mitigazione del rischio, la rilocalizzazione preventiva degli immobili ad uso abitativo ricadenti in aree a rischio idrogeologico risulta la misura più idonea, in un’ottica costi-benefici, e rappresenta, laddove possibile, uno strumento strategico non soltanto di mitigazione degli impatti ambientali, ma anche di prevenzione del consumo di suolo e di rafforzamento della resilienza territoriale agli effetti del cambiamento climatico. 

Nel corso del 2025, sono stati concessi contributi ai comuni di Borgofranco d’Ivrea e Pray per le rilocalizzazioni e a San Giorio per la demolizione, per un importo complessivo di165.000€.

Sulla base di alcune interviste condotte nel corso dell’anno 2025 nell’ambito del Progetto “Planned relocatIon as adapTation in a cHAnging ClimAte" (ITHACA) [IT: rilocalizzazione pianificata come adattamento in un clima che cambia], con la collaborazione di alcune ricercatrici, nonché sulla base delle esperienze maturate negli ultimi anni, alla fine dell’anno 2025 è stata redatta la bozza di una nuova DGR.

La nuova DGR sul tema delle rilocalizzazioni è la n. 8-2172 del 26 gennaio 2026, recante “Decreto legislativo n. 152/2006, articolo 67, comma 6. Direttiva 2007/60/CE. Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del distretto del fiume Po (PAI-PO). Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA). Approvazione dei criteri regionali per la rilocalizzazione preventiva degli immobili privati ad uso residenziale ubicati in aree a rischio idraulico e idrogeologico. Revoca della DGR n.31-6223 del 22 dicembre 2017 e della DGR n. 9-4034 del 5 novembre 2021”.

In questa disposizione sono contenuti i nuovi criteri regionali per la rilocalizzazione preventiva degli immobili privati ubicati in aree a rischio idraulico e idrogeologico, che hanno perlopiù colmato le criticità emerse sia sotto il profilo procedurale che contenutistico.

Anno
2026

Varianti alle fasce fluviali

Le Varianti alle fasce fluviali sono condotte in stretta collaborazione e continui confronti tra il Settore Difesa del suolo e l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, nonché con il territorio, anche oltre le fasi partecipative previste dalla legge.

Nel 2025 si è proceduto alla stesura delle varianti di aggiornamento delle fasce fluviali del torrente Terdoppio e del torrente Pellice. La variante del Terdoppio è stata completata entro la fine dell’anno 2025 ed è stata adottata nel 2026, con Decreto del Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 5/2026 del 21 gennaio 2026.

La variante delle fasce fluviali dei torrenti Maira e Grana-Mellea, che era stata adottata nel 2024 con Decreto del Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale n. 10/2024, è stata approvata il 16 aprile 2025 con Decreto n. 20/2025 e riguarda l’aggiornamento del Piano stralcio idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI- PO) e delle mappe del PGRA del torrente Maira da Busca alla confluenza in Po e del torrente Grana-Mellea da Caraglio alla confluenza in Maira.

Nell’ambito della prima stesura del PGRA e in seguito all’approvazione del Programma generale di gestione dei sedimenti del torrente Maira – PGS Maira (Regione Piemonte, 2010), è stata definita la perimetrazione delle aree a differente pericolosità per fenomeni alluvionali, classificando il torrente Maira, da Busca a Po, e il torrente Grana-Mellea, da Caraglio a confluenza Maira, come reticolo principale (RP).

Anno
2026
Gruppo di Redazione
Redazione RSA
Paragrafi

Le Varianti alle fasce fluviali sono condotte in stretta collaborazione e continui confronti tra il Settore Difesa del suolo e l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, nonché con il territorio, anche oltre le fasi partecipative previste dalla legge.

Nel 2025 si è proceduto alla stesura delle varianti di aggiornamento delle fasce fluviali del torrente Terdoppio e del torrente Pellice. La variante del Terdoppio è stata completata entro la fine dell’anno 2025 ed è stata adottata nel 2026, con Decreto del Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 5/2026 del 21 gennaio 2026.

La variante delle fasce fluviali dei torrenti Maira e Grana-Mellea, che era stata adottata nel 2024 con Decreto del Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale n. 10/2024, è stata approvata il 16 aprile 2025 con Decreto n. 20/2025 e riguarda l’aggiornamento del Piano stralcio idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI- PO) e delle mappe del PGRA del torrente Maira da Busca alla confluenza in Po e del torrente Grana-Mellea da Caraglio alla confluenza in Maira.

Nell’ambito della prima stesura del PGRA e in seguito all’approvazione del Programma generale di gestione dei sedimenti del torrente Maira – PGS Maira (Regione Piemonte, 2010), è stata definita la perimetrazione delle aree a differente pericolosità per fenomeni alluvionali, classificando il torrente Maira, da Busca a Po, e il torrente Grana-Mellea, da Caraglio a confluenza Maira, come reticolo principale (RP).

Anno
2026

Piano Assetto Idrogeologico (PAI)

Anno
2026

La pianificazione di bacino costituisce il riferimento principale per quanto riguarda il tema del dissesto idrogeologico. I dati relativi al dissesto idrogeologico piemontese sono contenuti principalmente nei piani di bacino, livello di pianificazione previsto dalla legge quadro sulla Difesa del suolo (183/1989), oggi sostituita dal (e confluita nel) D.lgs. 152/2006, III parte.

La legge 183 pose le basi per la costituzione delle "Autorità di bacino", dapprima di ambito territoriale nazionale o regionale, oggi sostituite dalle Autorità di Bacino Distrettuale.

Il piano che ha avviato il processo di pianificazione e aggiornamento del quadro del dissesto è il Piano per l’assetto idrogeologico (PAI), il quale perimetra e norma dissesti di versante (frane, conoidi, valanghe) e dissesti idraulici (esondazioni lungo il reticolo idrografico minore) e che riprende e integra, attraverso successive varianti, le fasce fluviali (A, B, C) lungo il reticolo idrografico principale già tracciate dal Piano stralcio delle fasce fluviali (PSFF) del 1998.

Il PAI, approvato nel 2001 e tutt'ora in vigore, definisce un assetto di progetto del corso d’acqua prevedendo anche le “linee B di progetto”, che rappresentano la necessità di protezione di abitati o infrastrutture che diversamente sarebbero interessati dalla piena di riferimento, ovvero quella pari ad un tempo di ritorno di circa 200 anni.

Si configura come un piano–processo in continuo aggiornamento, in quanto impone ai comuni di adeguare il proprio quadro del dissesto attraverso gli strumenti urbanistici, dettagliando alla scala locale le condizioni di pericolosità e rischio.

Per quanto riguarda il rischio idraulico lungo il reticolo idrografico principale, il PAI si aggiorna attraverso successive varianti alle fasce fluviali (oggi definite, appunto,  “aggiornamenti”), condivise tra Regione, Autorità di Bacino e AIPO.

L’individuazione della pericolosità, del rischio, dei dissesti e delle misure di cui sopra hanno rilevanza per la programmazione degli interventi di sistemazione idrogeologica nell’ambito della piattaforma ministeriale Rendis – Repertorio nazionale degli interventi di difesa del suolo.

La Regione Piemonte, in considerazione di quanto sopra e della valenza che gli strumenti urbanistici comunali assumono anche in materia di difesa del suolo e di sicurezza del territorio, fornisce indicazioni e indirizzi specifici in tal senso a partire dal 2001, attraverso disposizioni ad oggi abrogate e sostituite dalla d.g.r. n. 64-7417 del 7/4/2014, attualmente vigente.

Stato del Documento
Gruppo di Redazione
Tipo Strumento
Difesa del suolo

Pianificazione comunale - aggiornamento del quadro del dissesto e applicazione dei provvedimenti cautelari

Al fine di poter disciplinare le azioni riguardanti la difesa idrogeologica del territorio, la Regione Piemonte deve poter disporre di una conoscenza aggiornata delle situazioni di dissesto.
Uno strumento utile al raggiungimento di tale scopo è rappresentato dagli strumenti urbanistici comunali, che contengono gli studi geologici relativi al quadro del dissesto redatti alla scala locale e che forniscono indicazioni circa la pericolosità geologica e la relativa idoneità all’utilizzo urbanistico del territorio.

Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), approvato nel 2001, obbliga i comuni ad effettuare, attraverso la revisione dei propri strumenti urbanistici, la verifica delle effettive situazioni di dissesto e di rischio idraulico ed idrogeologico presenti sul territorio rispetto a quelle individuate dal Piano. A più di 24 anni dall’entrata in vigore del PAI, buona parte dei comuni piemontesi (1048) ha adeguato il proprio strumento urbanistico al PAI: in tale computo sono stati inseriti i Comuni che hanno portato a termine la procedura urbanistica di adeguamento al PAI e quelli che sono stati esonerati da tale adempimento (con Delibere di Giunta regionale nei primi anni 2000) perché già dotati di uno studio idrogeologico ritenuto, all’epoca dell’esonero, soddisfacente i criteri della Circolare P.G.R. dell'8 maggio 1996 n. 7/lap che forniva le specifiche tecniche per l’elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici. I restanti Comuni piemontesi possono essere suddivisi tra quelli che non hanno ancora proceduto alle necessarie verifiche (28) e quelli che hanno tuttora le procedure di adeguamento in corso (104), specificando che in tale categoria sono ricompresi anche quei Comuni che hanno portato a termine un adeguamento parziale, rispetto alla propria estensione territoriale (10).

Considerato che non tutti i comuni hanno adeguato il proprio strumento urbanistico al PAI, per colmare la mancanza di informazioni derivanti da un quadro del dissesto non completo, la Regione Piemonte ha provveduto ad elaborare specifici criteri, approvati con la DGR n. 25-7286 del 30 luglio 2018, ora abrogata e confluita nella DGR n. 8-905 del 24 marzo 2025 contenente i “Criteri e indirizzi in materia di difesa del suolo e pianificazione territoriale e urbanistica”, in base ai quali gli uffici regionali possono predisporre le carte del dissesto dei comuni non ancora adeguati al PAI, propedeutiche alla redazione delle necessarie varianti agli strumenti urbanistici.

La citata DGR n. 8-905 conferma quanto stabilito dalla DGR n. 25-7286 ovvero che il quadro del dissesto individuato dagli uffici regionali debba avere una ricaduta sulle disposizioni urbanistico-edilizie dei comuni inadempienti attraverso l'aggiornamento dell'Elaborato 2 del PAI (quadro dei dissesti), così da rendere cogenti i vincoli derivanti dall'applicazione dell'art. 9 delle Norme di Attuazione (NA) dello stesso PAI.
Fino all'aggiornamento dell'Elaborato 2 del PAI o all’adozione della variante di adeguamento al PAI del Piano Regolatore Generale (PRG), le citate DGR stabiliscono che alle aree in dissesto, come sopra individuate, debbano essere applicati i provvedimenti cautelari previsti dall’art. 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977 (LUR), che prevedono limitazioni all’uso del territorio.

Tra il 2020 e il 2022, sono state predisposte le cartografie del dissesto riguardanti 95 comuni che hanno portato ad aggiornare l’elaborato 2 del PAI con decreto dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 62/2024 del 26 agosto 2024. Tali comuni, pur non possedendo uno studio geomorfologico e idrogeologico di dettaglio, sono quindi stati inclusi nel conteggio di quelli adeguati al PAI, e differenziati dagli altri in Figura 1 con un retino.

Figura 1. Stato di adeguamento al PAI nei Comuni piemontesi
Figura 2. Numero di comuni adeguati al PAI, suddivisi per provincia
Figura 3. Percentuale di comuni adeguati al PAI, suddivisi per provincia

Nel corso del 2024 le attività sono proseguite con la predisposizione del quadro del dissesto dei 19 comuni facenti parte dell'ex Comunità Montana Val Curone, Grue e Ossona ai fini dell'aggiornamento dell'elaborato 2 del PAI e, nelle more di tale aggiornamento, dell'applicazione dei provvedimenti cautelari previsti dall'art. 9 bis della LUR, che sono stati applicati nel maggio 2025 con apposite deliberazioni della Giunta regionale.

Nel 2025 le attività sono proseguite predisponendo il quadro del dissesto di ulteriori 34 comuni che hanno iniziato in passato delle procedure urbanistiche di adeguamento al PAI ma che non hanno concluso l’iter di approvazione dello strumento urbanistico. Per tali comuni, nel corso del 2026, verrà valutata l’opportunità di applicare i provvedimenti cautelari previsti dall’art. 9 bis della LUR.

È da evidenziare che, per quanto riguarda i comuni non ancora adeguati al PAI, alle aree in dissesto individuate dal PAI o dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), si applicano comunque le disposizioni dell’art. 9 delle NA dello stesso PAI.

Processo di acquisizione ed elaborazione dati, finalizzato alla digitalizzazione delle cartografie di sintesi dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico dei piani regolatori comunali, anche a supporto del progetto "Scheda del territorio"

Durante il 2025 è proseguito, seppur a ritmo contenuto, il lavoro di raccolta dei dati derivanti dalle carte di sintesi della pericolosità geomorfologica presenti nei piani regolatori comunali e redatte in accordo con quanto previsto dalla circolare 7/LAP del 1996. Tale progetto, iniziato nel 2022 in collaborazione con i tecnici del CSI Piemonte, è finalizzato a rendere fruibili ai soggetti interessati questa tipologia di dati urbanistici. Il servizio è accessibile al pubblico attraverso il Geoportale Piemonte (visualizza/sezione Difesa del Suolo) ed il servizio online Scheda del territorio. Al momento sono state caricate le carte di sintesi di 682 comuni, di cui 40 acquisite nell’arco dell’anno. In particolare il lavoro si è concentrato sulla provincia di Torino e sulla provincia di Biella. Per quanto riguarda i dati di quest’ultima, sono stati utilizzati i dati presenti sul Geoportale della Provincia di Biella. I dati in questione, prima di essere utilizzati, sono stati esaminati dal Settore Geologico per verificare la conformità rispetto agli standard regionali, in particolare per quanto concerne il recepimento delle eventuali prescrizioni ex officio.

Anno
2026
Gruppo di Redazione
Redazione RSA
Paragrafi

Al fine di poter disciplinare le azioni riguardanti la difesa idrogeologica del territorio, la Regione Piemonte deve poter disporre di una conoscenza aggiornata delle situazioni di dissesto.
Uno strumento utile al raggiungimento di tale scopo è rappresentato dagli strumenti urbanistici comunali, che contengono gli studi geologici relativi al quadro del dissesto redatti alla scala locale e che forniscono indicazioni circa la pericolosità geologica e la relativa idoneità all’utilizzo urbanistico del territorio.

Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), approvato nel 2001, obbliga i comuni ad effettuare, attraverso la revisione dei propri strumenti urbanistici, la verifica delle effettive situazioni di dissesto e di rischio idraulico ed idrogeologico presenti sul territorio rispetto a quelle individuate dal Piano. A più di 24 anni dall’entrata in vigore del PAI, buona parte dei comuni piemontesi (1048) ha adeguato il proprio strumento urbanistico al PAI: in tale computo sono stati inseriti i Comuni che hanno portato a termine la procedura urbanistica di adeguamento al PAI e quelli che sono stati esonerati da tale adempimento (con Delibere di Giunta regionale nei primi anni 2000) perché già dotati di uno studio idrogeologico ritenuto, all’epoca dell’esonero, soddisfacente i criteri della Circolare P.G.R. dell'8 maggio 1996 n. 7/lap che forniva le specifiche tecniche per l’elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici. I restanti Comuni piemontesi possono essere suddivisi tra quelli che non hanno ancora proceduto alle necessarie verifiche (28) e quelli che hanno tuttora le procedure di adeguamento in corso (104), specificando che in tale categoria sono ricompresi anche quei Comuni che hanno portato a termine un adeguamento parziale, rispetto alla propria estensione territoriale (10).

Considerato che non tutti i comuni hanno adeguato il proprio strumento urbanistico al PAI, per colmare la mancanza di informazioni derivanti da un quadro del dissesto non completo, la Regione Piemonte ha provveduto ad elaborare specifici criteri, approvati con la DGR n. 25-7286 del 30 luglio 2018, ora abrogata e confluita nella DGR n. 8-905 del 24 marzo 2025 contenente i “Criteri e indirizzi in materia di difesa del suolo e pianificazione territoriale e urbanistica”, in base ai quali gli uffici regionali possono predisporre le carte del dissesto dei comuni non ancora adeguati al PAI, propedeutiche alla redazione delle necessarie varianti agli strumenti urbanistici.

La citata DGR n. 8-905 conferma quanto stabilito dalla DGR n. 25-7286 ovvero che il quadro del dissesto individuato dagli uffici regionali debba avere una ricaduta sulle disposizioni urbanistico-edilizie dei comuni inadempienti attraverso l'aggiornamento dell'Elaborato 2 del PAI (quadro dei dissesti), così da rendere cogenti i vincoli derivanti dall'applicazione dell'art. 9 delle Norme di Attuazione (NA) dello stesso PAI.
Fino all'aggiornamento dell'Elaborato 2 del PAI o all’adozione della variante di adeguamento al PAI del Piano Regolatore Generale (PRG), le citate DGR stabiliscono che alle aree in dissesto, come sopra individuate, debbano essere applicati i provvedimenti cautelari previsti dall’art. 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977 (LUR), che prevedono limitazioni all’uso del territorio.

Tra il 2020 e il 2022, sono state predisposte le cartografie del dissesto riguardanti 95 comuni che hanno portato ad aggiornare l’elaborato 2 del PAI con decreto dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 62/2024 del 26 agosto 2024. Tali comuni, pur non possedendo uno studio geomorfologico e idrogeologico di dettaglio, sono quindi stati inclusi nel conteggio di quelli adeguati al PAI, e differenziati dagli altri in Figura 1 con un retino.

Figura 1. Stato di adeguamento al PAI nei Comuni piemontesi
Figura 2. Numero di comuni adeguati al PAI, suddivisi per provincia
Figura 3. Percentuale di comuni adeguati al PAI, suddivisi per provincia

Nel corso del 2024 le attività sono proseguite con la predisposizione del quadro del dissesto dei 19 comuni facenti parte dell'ex Comunità Montana Val Curone, Grue e Ossona ai fini dell'aggiornamento dell'elaborato 2 del PAI e, nelle more di tale aggiornamento, dell'applicazione dei provvedimenti cautelari previsti dall'art. 9 bis della LUR, che sono stati applicati nel maggio 2025 con apposite deliberazioni della Giunta regionale.

Nel 2025 le attività sono proseguite predisponendo il quadro del dissesto di ulteriori 34 comuni che hanno iniziato in passato delle procedure urbanistiche di adeguamento al PAI ma che non hanno concluso l’iter di approvazione dello strumento urbanistico. Per tali comuni, nel corso del 2026, verrà valutata l’opportunità di applicare i provvedimenti cautelari previsti dall’art. 9 bis della LUR.

È da evidenziare che, per quanto riguarda i comuni non ancora adeguati al PAI, alle aree in dissesto individuate dal PAI o dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), si applicano comunque le disposizioni dell’art. 9 delle NA dello stesso PAI.

Processo di acquisizione ed elaborazione dati, finalizzato alla digitalizzazione delle cartografie di sintesi dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico dei piani regolatori comunali, anche a supporto del progetto "Scheda del territorio"

Durante il 2025 è proseguito, seppur a ritmo contenuto, il lavoro di raccolta dei dati derivanti dalle carte di sintesi della pericolosità geomorfologica presenti nei piani regolatori comunali e redatte in accordo con quanto previsto dalla circolare 7/LAP del 1996. Tale progetto, iniziato nel 2022 in collaborazione con i tecnici del CSI Piemonte, è finalizzato a rendere fruibili ai soggetti interessati questa tipologia di dati urbanistici. Il servizio è accessibile al pubblico attraverso il Geoportale Piemonte (visualizza/sezione Difesa del Suolo) ed il servizio online Scheda del territorio. Al momento sono state caricate le carte di sintesi di 682 comuni, di cui 40 acquisite nell’arco dell’anno. In particolare il lavoro si è concentrato sulla provincia di Torino e sulla provincia di Biella. Per quanto riguarda i dati di quest’ultima, sono stati utilizzati i dati presenti sul Geoportale della Provincia di Biella. I dati in questione, prima di essere utilizzati, sono stati esaminati dal Settore Geologico per verificare la conformità rispetto agli standard regionali, in particolare per quanto concerne il recepimento delle eventuali prescrizioni ex officio.

Anno
2026

Gestione di sbarramenti e invasi artificiali

Anno
2026

La Regione Piemonte è l'autorità tutoria per la vigilanza sulla corretta gestione, per la sicurezza dei territori di valle, degli sbarramenti artificiali per l'accumulo idrico di propria competenza, ovvero quelli con volume inferiore a 1 milione di metri cubi e altezze inferiori a 15 metri.

All’interno del Catasto sbarramenti di competenza regionale, ne risultano censiti e in esercizio circa 820, prevalentemente di uso agricolo (590) e poi idroelettrico (110), di dimensioni prevalenti ricadenti nella classe di volumetria tra i 10.000 ed i 30.000 m3 ed altezze dello sbarramento tra 5 e 10 m, di tipologia con sbarramento in terra omogenea (85% del totale) posizionato fuori da un alveo fluviale.

La Regione inoltre è competente per la predisposizione o approvazione di diversi documenti riferiti alla gestione ordinaria o in emergenza e alla pianificazione di protezione civile per sbarramenti artificiali anche di competenza nazionale cioè con volumi ed altezze superiori.

Stato del Documento
Gruppo di Redazione
Tipo Strumento
Acqua

VIA - VAS - Strumenti ed indicazioni operative

Sul sito web regionale "Valutazioni ambientali", sezione "Strumenti e indicazioni operative VIA-VAS", è possibile consultare la seguente documentazione:

  • Legge regionale n. 13/2023 - tabella di corrispondenza categorie progettuali: la tabella facilita la lettura delle categorie progettuali per la VIA, evidenziando la corrispondenza tra le categorie progettuali previste dal d.lgs.152/2006, dalla l.r. 40/1998 abrogata e dalla nuova l.r. 13/2023
  • Indicazioni operative per la redazione del Rapporto ambientale nei processi di valutazione ambientale degli strumenti urbanistici (DD 30 novembre 2022, n. 701)
  • Modello DGR per il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR)
  • Flussi relativi ai procedimenti di Valutazione Ambientale: diagrammi che rappresentano in modo sintetico i procedimenti di valutazione ambientale, alla luce anche delle recenti modifiche normative
  • Analisi procedimenti Task Force PNRR
  • Linee guida di riferimento

I contenuti della sezione sono finalizzati ad esemplificare, mettere a sistema, chiarire e facilitare lo svolgimento dei procedimenti di VIA e di VAS, fermo restando che il riferimento ufficiale e formale è costituito esclusivamente dall’apparato normativo vigente. 

Inoltre, nella Sezione “Studi e indagini di settore” del Portale nazionale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sono consultabili numerosi documenti tecnici di livello internazionale e nazionale a carattere metodologico e/o settoriale utili ai proponenti che devono intraprendere una procedura di VIA o di VAS ma anche a chiunque sia interessato ad approfondire il tema delle valutazioni ambientali nei suoi diversi aspetti. 

Anno
2026
Gruppo di Redazione
Redazione RSA
Paragrafi

Sul sito web regionale "Valutazioni ambientali", sezione "Strumenti e indicazioni operative VIA-VAS", è possibile consultare la seguente documentazione:

  • Legge regionale n. 13/2023 - tabella di corrispondenza categorie progettuali: la tabella facilita la lettura delle categorie progettuali per la VIA, evidenziando la corrispondenza tra le categorie progettuali previste dal d.lgs.152/2006, dalla l.r. 40/1998 abrogata e dalla nuova l.r. 13/2023
  • Indicazioni operative per la redazione del Rapporto ambientale nei processi di valutazione ambientale degli strumenti urbanistici (DD 30 novembre 2022, n. 701)
  • Modello DGR per il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR)
  • Flussi relativi ai procedimenti di Valutazione Ambientale: diagrammi che rappresentano in modo sintetico i procedimenti di valutazione ambientale, alla luce anche delle recenti modifiche normative
  • Analisi procedimenti Task Force PNRR
  • Linee guida di riferimento

I contenuti della sezione sono finalizzati ad esemplificare, mettere a sistema, chiarire e facilitare lo svolgimento dei procedimenti di VIA e di VAS, fermo restando che il riferimento ufficiale e formale è costituito esclusivamente dall’apparato normativo vigente. 

Inoltre, nella Sezione “Studi e indagini di settore” del Portale nazionale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sono consultabili numerosi documenti tecnici di livello internazionale e nazionale a carattere metodologico e/o settoriale utili ai proponenti che devono intraprendere una procedura di VIA o di VAS ma anche a chiunque sia interessato ad approfondire il tema delle valutazioni ambientali nei suoi diversi aspetti. 

Priorità
V4 - Valutazioni
Anno
2026

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Priorità
Anno
2026

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è uno strumento finalizzato a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. 

La VAS rappresenta, quindi, un supporto alla pianificazione finalizzato a consentire, durante l’iter decisionale, la ricerca e l’esame di alternative sostenibili e soluzioni efficaci dal punto di vista ambientale e la verifica delle ipotesi programmatiche, mediando e sintetizzando obiettivi di sviluppo socioeconomico e territoriale ed esigenze di sostenibilità ambientale.

La valutazione degli effetti di piani e programmi sull'ambiente è stata introdotta a livello europeo dalla Direttiva 2001/42/CE, recepita in Italia con il d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", oggetto di numerose modifiche nel corso degli anni. 

A livello regionale il riferimento normativo è la legge regionale n. 13/2023 “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata”. 

In base alla tipologia e alla localizzazione del piano/programma, la competenza della procedura è assegnata allo Stato, alla Regione o agli Enti locali. 

Sul sito web istituzionale è possibile accedere:  

I soggetti coinvolti e le principali fasi della VAS 

Sotto sottoposti a VAS tutti i piani e i programmi elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o delle destinazioni dei suoli.

I soggetti coinvolti nel processo di VAS sono:

  • autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'elaborazione del parere motivato di VAS
  • autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano/programma o, nel caso in cui il piano/programma sia predisposto da un diverso soggetto pubblico o privato, è la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma
  • soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni o gli enti pubblici che per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani o programmi
  • pubblico: uno o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.

La valutazione ambientale strategica è un processo che comporta lo svolgimento delle seguenti fasi:

  • fase di screening (verifica di assoggettabilità): processo attivato nei casi previsti dalla legge allo scopo di valutare se un piano o programma, o sua modifica, possa avere effetti significativi sull'ambiente e quindi sia da assoggettare alla procedura di VAS;
  • fase di scoping: preliminare all’elaborazione del Rapporto Ambientale (RA), è una fase di consultazione tra Autorità Procedente e Autorità Competente per definire portata e livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale;
  • redazione del rapporto ambientale: fase nella quale è elaborato il documento contenente tutte le informazioni necessarie per la VAS;
  • consultazioni: i documenti elaborati sono messi a disposizione sia dei soggetti con competenze ambientali (SCA) sia del pubblico;
  • valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni: si conclude con l'espressione del parere motivato da parte dell’Autorità Competente;
  • decisione e informazione: è la fase di approvazione del piano da parte dell'autorità procedente e la relativa pubblicazione;
  • monitoraggio degli effetti ambientali del piano o del programma: è effettuato dall’Autorità Procedente in collaborazione con l’Autorità Competente anche avvalendosi del Sistema delle Agenzie Ambientali e dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Rapporto tra VAS e VIA

L’art. 10 del d.lgs. 152/2006 disciplina il coordinamento tra le procedure di VIA e VAS. In particolare, stabilisce che le analisi da prevedere nello Studio di Impatto Ambientale devono tener conto delle eventuali valutazioni effettuate e degli indirizzi definiti nell’ambito delle Valutazioni Ambientali Strategiche di piani/programmi di riferimento per l’opera sottoposta a VIA.

Stato del Documento
Gruppo di Redazione

Valutazione d'impatto ambientale (VIA)

Priorità
Anno
2026

Nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sono individuati e analizzati tutti gli impatti che le fasi di realizzazione, esercizio ed eventuale dismissione di un’opera in progetto potrebbero generare sulle componenti ambientali del territorio interferito. La rilevanza degli impatti e la loro mitigabilità non dipendono solo dalla tipologia progettuale ma anche dalla fase di “vita” del progetto considerata (cantiere, esercizio o dismissione) e dalle caratteristiche del territorio in cui si inserisce l’opera.

La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è uno tra i primi strumenti adottati in vista della tutela dell’ambiente e costituisce indubbiamente un tassello fondamentale in vista dello sviluppo sostenibile.

Sul sito web istituzionale è possibile accedere: 

La Valutazione di Impatto Ambientale è un processo che ha l’obiettivo di individuare, descrivere e valutare, in via preventiva la realizzazione delle opere, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sull’ambiente e sulla salute umana. Essa ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse e della salvaguardia della biodiversità.

La VIA si basa sul principio dell’azione preventiva, in base al quale la migliore politica consiste nell’evitare o minimizzare gli impatti ambientali delle opere prima della loro realizzazione, anziché ostacolare o tentare di mitigarne successivamente gli effetti.
I concetti base della Valutazione di Impatto Ambientale sono stati introdotti in Europa nel 1985 con l’emanazione da parte della Comunità Europea della Direttiva 337/85/CEE.
La direttiva VIA del 1985 è stata modificata cinque volte, nel 1997, nel 2003, nel 2009, nel 2011 e nel 2014.

La Direttiva 2014/52/EU sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è una applicazione dei principi esposti nell'attuale art. 191 del trattato che istituisce la Comunità europea: “La politica della Comunità in materia ambientale è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».”

La VIA è stata recepita in Italia con la Legge n. 349 dell’8 luglio 1986, che istituiva il Ministero dell’Ambiente e le norme in materia di danno ambientale. Con il D.P.C.M. 27 dicembre 1988 sono state pubblicate le Norme Tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità.

Con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 viene riorganizzata la legislazione italiana in materia ambientale e si cerca di superare tutte le discrepanze con le direttive europee pertinenti. La VIA viene affrontata nella Parte II che si occupa anche della valutazione ambientale strategica (VAS) e dell’autorizzazione ambientale integrata (AIA). Dalla sua data di entrata in vigore (29 aprile 2006) ad oggi il Codice ha subito numerose modifiche ed integrazioni.

A livello regionale il riferimento normativo è la legge regionale n. 13/2023 “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata”.

Le procedure di VIA

La Valutazione di impatto Ambientale è una procedura finalizzata a individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera, il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione. La valutazione si basa sia sulle informazioni fornite dal proponente del progetto, sia sulla istruttoria condotta dalle strutture della pubblica amministrazione (anche con il supporto tecnico di Arpa Piemonte), sia sulla partecipazione della cittadinanza e dei gruppi della società civile.
Nella valutazione di impatto ambientale sono valutati impatti ambientali diretti o indiretti, a breve o lungo termine, permanenti o temporanei, singoli o cumulativi. Tale valutazione è effettuata considerando i seguenti fattori ambientali, anche in correlazione tra di loro: popolazione e salute umana, biodiversità, territorio, suolo, acqua, aria e clima, beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo.

Il d.lgs. 152/2006 (Parte II – Titolo III) descrive le diverse tipologie di procedimenti afferenti alla Valutazione di impatto ambientale.
In particolare, la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA è definita come la procedura che deve essere attivata per “valutare, ove previsto, se progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull’ambiente” e se devono essere sottoposti alla fase di VIA. Quindi può rappresentare una fase propedeutica alla VIA vera e propria. La normativa di riferimento stabilisce per quale tipologia di progetti è prevista la verifica di assoggettabilità alla VIA (nota anche come “screening”).
La normativa di riferimento stabilisce anche i casi in cui è obbligatoriamente prevista la procedura di valutazione di impatto ambientale. Rispetto allo screening, la VIA prevede un maggior livello di dettaglio delle informazioni che devono essere prodotte all’autorità competente.
Prima di attivarsi per la presentazione dell’istanza di Valutazione, il proponente deve elaborare lo studio di impatto ambientale (SIA), che rappresenta il documento principale riguardante gli aspetti ambientali e gli impatti del progetto. Il contenuto minimo per il SIA prevede:

  • una descrizione del progetto, comprese informazioni su ubicazione, dimensioni e caratteristiche;
  • una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione sia in fase di esercizio e di dismissione;
  • una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;
  • una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;
  • il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto.

Tutte le informazioni devono essere riassunte in una sintesi non tecnica per l’informazione del pubblico meno esperto. 

Nell’ambito delle Valutazioni Ambientali è importante favorire anche l’integrazione degli aspetti del cambiamento climatico, sia per garantire la mitigazione degli effetti dell'attuazione di piani e programmi e della realizzazione di opere, sia per individuare adeguate misure di adattamento. A tale proposito, la Strategia regionale sul Cambiamento climatico prevede una sezione dedicata al tema delle valutazioni ambientali nell’ambito degli “strumenti utili per indirizzare le azioni”.

Informazioni utili per l'integrazione del tema del cambiamento climatico nelle valutazioni ambientali sono disponibili nel "Portale sul Clima in Piemonte" di Arpa Piemonte.

Informazioni e risorse aggiuntive

Normativa in materia di VIA  https://www.regione.piemonte.it/web/normativa?tema=62

 

Stato del Documento
Gruppo di Redazione