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Rifiuti

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La regolamentazione della produzione e gestione dei rifiuti è contenuta nella Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

L'obiettivo della direttiva è stabilire un quadro giuridico per il trattamento dei rifiuti nell’Unione europea, concepito in modo da proteggere l’ambiente e la salute umana, sottolineando l’importanza di adeguate tecniche di gestione, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti, volte a ridurre le pressioni sulle risorse e a migliorarne l’uso.

La direttiva stabilisce una gerarchia dei rifiuti:

  • prevenzione;
  • preparazione per il riutilizzo;
  • riciclaggio;
  • altro recupero (per esempio recupero di energia);
  • smaltimento.

Conferma il «principio chi inquina paga», in base al quale i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale, introduce il concetto di «responsabilità estesa del produttore» e distingue tra rifiuti e sottoprodotti.

Prevede inoltre che la gestione dei rifiuti deve essere effettuata senza creare alcun pericolo per l’acqua, l’aria, il suolo, la flora o la fauna, senza comportare inconvenienti da rumori o odori, e senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse e che i produttori o detentori di rifiuti devono trattarli in proprio o consegnarli a un operatore ufficialmente riconosciuto. In entrambi i casi devono essere autorizzati e sono sottoposti a ispezioni periodiche.

Le autorità nazionali competenti sono tenute a istituire piani di gestione dei rifiuti e programmi di prevenzione dei rifiuti.

Condizioni particolari si applicano a rifiuti pericolosi, oli usati e rifiuti organici.

Introduce obiettivi di riciclaggio e di recupero da raggiungere entro il 2020 per i rifiuti domestici (50 %) e i rifiuti da costruzione e demolizione (70 %).

La normativa non riguarda taluni tipi di rifiuti, quali elementi radioattivi, materiali esplosivi in disuso, feci, acque reflue e carcasse di animali già regolamentati in norme apposite o in norme relative a settori specifici.

Nell’ambito di un pacchetto di misure sull’economia circolare, la Direttiva (UE) 2018/851 modifica la direttiva 2008/98/CE.

Stabilisce i requisiti operativi minimi per i regimi di responsabilità estesa del produttore, i quali possono includere anche la responsabilità organizzativa e la responsabilità di contribuire alla prevenzione dei rifiuti e alla possibilità di riutilizzare e riciclare i prodotti e rafforza le norme relative alla prevenzione dei rifiuti.

Infatti, gli Stati membri dell’Unione devono adottare misure per:

  • sostenere modelli di produzione e consumo sostenibili;
  • incoraggiare la progettazione, la produzione e l’uso di prodotti che siano efficienti nell’utilizzo delle risorse, durevoli, riparabili, riutilizzabili e che possano essere aggiornati;
  • concentrarsi sui prodotti contenenti materie prime essenziali per evitare che tali materiali diventino rifiuti;
  • incoraggiare la disponibilità di parti di ricambio, manuali di istruzioni, informazioni tecniche o altri mezzi che consentano la riparazione e il riutilizzo dei prodotti senza comprometterne la qualità e la sicurezza;
  • ridurre la produzione di rifiuti alimentari come contributo all’obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50 % lo spreco alimentare globale pro capite a livello della vendita al dettaglio e dei consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le filiere di produzione e di approvvigionamento entro il 2030;
  • promuovere la riduzione del contenuto di sostanze pericolose nei materiali e nei prodotti;
  • fermare la produzione di rifiuti marini.

Stabilisce altresì nuovi obiettivi per il riciclaggio dei rifiuti urbani: entro il 2025 dovrà essere riciclato almeno il 55 % dei rifiuti urbani in peso.

Tale obiettivo salirà al 60 % entro il 2030 e al 65 % entro il 2035.

Gli Stati membri devono anche istituire, entro il 1° gennaio 2025, la raccolta differenziata dei materiali tessili e dei rifiuti pericolosi prodotti dalle famiglie e garantire che, entro il 31 dicembre 2023, i rifiuti organici siano raccolti separatamente o riciclati alla fonte (ad esempio, mediante compostaggio).

La direttiva evidenzia anche esempi di incentivi per applicare la gerarchia dei rifiuti, quali ad esempio gli oneri per il conferimento in discarica e l’incenerimento e i sistemi di pagamento in base al consumo.

Informazioni e risorse aggiuntive

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj

Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:32018L0851

Unione Europea Il principio «chi inquina paga» e la responsabilità ambientale http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=legissum:l28120

Unione Europea Economia circolare https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/glossary/circular-economy.html

Unione Europea Materie prime essenziali https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials_en?prefLang=it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Responsabilità estesa del produttore https://www.mase.gov.it/pagina/responsabilita-estesa-del-produttore

Anno
2026
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Livelli misurati di campo magnetico ed elettrico

Anno
2026

Elettrodotti - Misure di campo magnetico

Valori limite per campo magnetico generato da elettrodotti secondo la Normativa di riferimento: DPCM 08/07/2003
Valori limite per campo magnetico generato da elettrodotti
Limite campo magnetico 100 µT
Valore di attenzione campo magnetico (mediana 24h) 10 µT
Obiettivo di qualità campo magnetico (mediana 24h) 3 µT
Valori limite per campo magnetico generato da elettrodotti secondo la Normativa di riferimento: DPCM 08/07/2003

Per quanto riguarda i valori di campo magnetico misurati nel 2025, si osserva che il 46% circa delle misure ha rilevato valori sostanzialmente non significativi di esposizione (<0.5µT), e circa il 90% delle misure ha rilevato valori di campo magnetico inferiori all’obiettivo di qualità fissato dal DPCM 08/07/2003 di (3 µT). Resta un 10% circa di livelli di esposizione significativi, anche a causa del fatto che tutte le misure sono state effettuate in aree in estrema prossimità delle sorgenti. Tali sorgenti producono infatti livelli intensi di campo magnetico, che però decrescono molto rapidamente con la distanza, e tipicamente oltre i 2m scendono al di sotto dell’obiettivo di qualità di 3µT.

Nell’arco del 2025, non sono comunque stati riscontrati superamenti del valore di attenzione.

Distribuzione dei livelli di campo magnetico (µT) misurati dal 2007 al 2025. Fonte Arpa Piemonte

Elettrodotti – misure di campo elettrico

Limite campo elettrico
Valori limite per campo elettrico elettrodotti
Limite campo elettrico 5000 V/m
Valori limite per il campo elettrico generato da elettrodotti secondo la normativa di riferimento Normativa di riferimento: DPCM 08/07/2003

Per quanto riguarda i livelli di campo elettrico misurati, nel corso del 2025 non sono stati riscontrati superamenti del limite. La situazione resta perciò la stessa rilevata lo scorso anno.

Impianti per telecomunicazioni – misure di campo elettrico

Valori limite per il campo elettrico
Valori limite per il campo elettrico generato da impianti per telecomunicazioni
Limite campo elettrico 60 V/m (frequenze inferiori a 3MHz) 20 V/m frequenze comprese tra 3MHz e 3GHz) 40 V/m (sopra i 3 GHz di frequenza, come sistema 5G)
Valore di attenzione campo elettrico 15 V/m
Obiettivo di qualità campo elettrico 15 V/m
Valori limite per il campo elettrico generato da impianti per telecomunicazioni secondo la normativa di riferimento DPCM 08/07/2003
Distribuzione dei livelli di campo elettrico misurati in prossimità di Stazioni Radio Base per telefonia cellulare e di antenne radiotelevisive dal 2007 al 2025. Fonte Arpa Piemonte

Le misure del 2025 sono state effettuate in prossimità di impianti per le telecomunicazioni a seguito di richieste specifiche dei cittadini o di attività di controllo sugli impianti su iniziativa di Arpa: i risultati devono essere considerati come rappresentativi delle situazioni di maggiore esposizione e non dell’esposizione media della popolazione.

Sulla base dei risultati delle misure effettuate si possono determinare le distribuzioni percentuali dei livelli di campo elettromagnetico presenti nelle diverse condizioni di esposizione. Il dato in figura indica in quale percentuale del totale di misure effettuate nel 2025 il livello di campo elettrico rilevato è compreso in alcuni intervalli di valori. Tali intervalli sono definiti al fine di identificare i livelli di campo non significativi (livelli di fondo, inferiori a 0.5 V/m), quelli bassi (compresi tra 0.5 V/m e 3 V/m), i valori medi (compresi tra 3 V/m e il precedente valore di attenzione di 6 V/m) e quelli più elevati. 

I livelli di campo rilevati in prossimità degli impianti per la telefonia e siti radio-televisivi risultano concentrati nell’intervallo 0.5-3 V/m. I valori superiori a 20 V/m (0.11%) sono stati rilevati in prossimità di un sito di radiodiffusione in onda media, la cui frequenza di trasmissione è inferiore a 3Mhz, per cui il limite di esposizione è di 60V/m.

Per il 2025 non sono stati riscontrati superamenti, né del valore di attenzione, né del limite di esposizione fissati dal DPCM 08/07/2003.

Dall’analisi di questi dati si deduce comunque che i livelli di esposizione a campi elettromagnetici della popolazione residente in prossimità di sorgenti di campo a radiofrequenza sono, nella quasi totalità dei casi, di gran lunga inferiori ai valori limite.

Informazioni e risorse aggiuntive

Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 8 luglio 2003 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/08/28/03A09711/sg

Tesla - Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Tesla_(unit%C3%A0_di_misura)

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Potenza complessiva degli impianti di telecomunicazione

Anno
2026

La potenza complessiva degli impianti per telecomunicazioni, parametro correlabile con l’intensità di campo elettromagnetico irradiata, ha avuto negli anni andamento crescente. 

Fino al 2011, il contributo preponderante è stato quello degli impianti radiotelevisivi. A partire dal 2012, però, la potenza complessiva di questa tipologia di impianti è andata stabilizzandosi intorno ad un valore di 1.1 milioni di W, mentre ha continuato a crescere la potenza delle stazioni radiobase per telefonia cellulare. 

Nel 2025 si è osservato anche un lieve aumento della potenza installata per la trasmissione di segnali di radiodiffusione, in particolare per la tecnologia DAB+.

Andamento nel tempo della potenza installata su tutto il territorio regionale (impianti radiotelevisivi e di telefonia e valore complessivo). Fonte Arpa Piemonte

L’analisi delle potenze installate per segnali di telefonia mobile mostra che gli incrementi maggiori sono conseguenza dei cambi di tecnologia, a partire dall’anno 2005, in cui si ebbe un incremento netto legato all’implementazione della rete 3G. 

In effetti gli aumenti di potenza si sono concentrati negli ultimi anni: nel 2011 il primo grosso salto in avanti è legato all’introduzione del 4G e, tra il 2019 e il 2021 al potenziamento del 4G per garantire maggiori coperture territoriali e tipologie di servizi e all’introduzione del 5G. Nel 2024, l’incremento percentuale è praticamente raddoppiato, in conseguenza delle modifiche normative legate all’aumento dei limiti.

Al fine di poter seguire l’andamento dell’implementazione dei nuovi sistemi banda larga, è stato introdotto dal 2015 il monitoraggio della potenza complessiva a livello regionale per ciascun sistema di telefonia: 2G (GSM e DCS), 3G (UMTS) e 4G (LTE). Dal 2019 viene monitorata anche la potenza associata ai nuovi sistemi 5G e dal 2020 la potenza associata al sistema ibrido 4G-5G chiamato DSS.

Si può vedere dal grafico come la potenza dei sistemi 2G, dopo un calo nelle potenze legato al riutilizzo delle frequenze per sistemi di nuova generazione, si è stabilizzata o leggermente rialzata negli ultimi anni. Questo fenomeno è dovuto al fatto che le reti 2G gestiscono, oltre alla telefonia mobile, anche una serie di servizi di trasferimento dati (ad esempio dai contatori elettrici a lettura remota) che richiedono che tale tecnologia sia mantenuta attiva.

Continua il calo delle potenze dedicate al 3G (in via di dismissione da parte di diversi operatori), mentre resta considerevole l’incremento della potenza dei sistemi 4G. Tale incremento è stato particolarmente significativo nel 2024, in conseguenza all’aumento del valore di attenzione avvenuto a cavallo tra il 2023 e il 2024. Ad oggi, la potenza dedicata ai sistemi 4G è pari ad oltre il 56% della potenza complessivamente installata negli impianti di telefonia.

Analoga conseguenza delle modifiche normative è visibile anche sulla potenza dei sistemi 5G e DSS. In particolare, il 5G è passato da una potenza dedicata pari a circa il 10% del totale nel 2023, ad un valore pari ad oltre il 16% del totale nel 2025.

Potenza degli impianti per telefonia dedicata alle 5 tipologie di sistema ad oggi utilizzate, per ciascun anno. Fonte Arpa Piemonte.
Informazioni e risorse aggiuntive

DECRETO 2 dicembre 2014 Linee guida, relative alla definizione delle modalita' con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilita' temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/22/14A09740/sg

  Portale sui campi elettromagnetici in Piemonte https://webgis.arpa.piemonte.it/secure_apps/portale_cem/

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Densità degli impianti di telecomunicazione

Anno
2026

Il rapporto tra il numero di impianti per telecomunicazioni e la superficie regionale, provinciale o comunale e il suo andamento nel tempo ci segnala la potenziale pressione di queste fonti e, confrontando i dati annuali, anche il suo andamento nel tempo, in questo caso guidato dalle trasformazioni tecnologiche.

Andamento negli anni della densità di impianti per telefonia nelle diverse province. Fonte Arpa Piemonte.
Andamento negli anni della densità di impianti radio-TV nelle diverse province. Fonte Arpa Piemonte.

La densità di impianti di telefonia, durante il 2025 ha confermato il trend degli ultimi anni, in relazione ad una stabilizzazione complessiva (con qualche lieve aumento per alcune province) dell’indicatore. Questo fenomeno è da correlare con una raggiunta maturità delle reti di telefonia in termini di numero di impianti sul territorio. Ciò che si va modificando, per questa tipologia di impianti, sono invece i sistemi implementati e le potenze in gioco, come rappresentato negli altri indicatori di questa sezione.

La densità di impianti radio tv, dopo una netta diminuzione nel 2022 (anche legata alla riorganizzazione delle TV per permettere la liberazione della banda di frequenza a 700MHz destinata al 5G), si è sostanzialmente stabilizzata a livello regionale negli ultimi due anni.

Nelle mappe di distribuzione della densità di impianti a livello comunale - visibile sul Geoportale, si osserva una maggiore densità di impianti nei centri urbani capoluoghi di provincia, nella cintura di Torino e in alcuni comuni interessati dalla presenza di molti impianti radiotelevisivi.

La distribuzione dei comuni maggiormente interessati è rimasta sostanzialmente costante dall’anno precedente, anche in relazione al fatto che i nuovi impianti sono nella maggior parte dei casi modifiche di impianti esistenti e non nuove installazioni.

Informazioni e risorse aggiuntive

Geoportale - portale campi elettromagnetici https://webgis.arpa.piemonte.it/portale_cem/indicatoriPage

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icona impianti telecomunicazioni
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Densità degli elettrodotti

Anno
2026

Il peso relativo della presenza di elettrodotti su un determinato territorio è rappresentabile dal rapporto tra lunghezza delle linee per km quadrato di superficie. Nella figura è rappresentata la distribuzione dei valori di lunghezza delle linee per km quadrato di superficie nelle diverse province piemontesi, divisi per livello di tensione.

Densità delle linee ad alta e altissima tensione nelle diverse province, divisa per livello di tensione. Fonte Arpa Piemonte

Tutti i dati per il Piemonte sono consultabili sul   Portale CEM - Campi elettromagnetici in Piemonte, a cura di Arpa Piemonte con dettaglio per comune alla sezione "indicatori”, informazione che permette anche di valutare il livello di criticità del comune stesso in relazione alla lunghezza delle linee che attraversano aree edificate.

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Radiazioni non ionizzanti, fattore sul territorio

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La tutela della salute e salvaguardia della popolazione attraverso la prevenzione e riduzione dell'inquinamento ambientale dovuto alle emissioni elettromagnetiche e la tutela generale dell'ambiente e del paesaggio, sono gli obiettivi della normativa in tema di esposizione a campi elettromagnetici europea e nazionale; a questi si aggiunge la garanzia per i cittadini di accesso ad informazioni complete e tempestive sulle fonti emissive e le loro pressioni ambientali.

Per questi motivi le norme di tutela internazionali e nazionali richiedono di tenere sotto controllo la presenza sul territorio e lo sviluppo delle sorgenti, nonché i livelli di radiazione da esse generati.

Questo controllo avviene soprattutto attraverso strumenti e azioni quali l’implementazione e la gestione di un catasto delle sorgenti, costantemente aggiornato anche attraverso la valutazione dell’impatto delle nuove sorgenti nell’ambito degli iter autorizzativi, e la valutazione dei livelli misurati durante le attività di controllo e monitoraggio sul territorio.

Tutte le informazioni su sorgenti, misure, calcolo delle emissioni e esposizione della popolazione per gli anni dal 1996 ad oggi sono pubblicate sul   Portale CEM - Campi elettromagnetici in Piemonte, a cura di Arpa Piemonte.

Da notare che le informazioni relative agli elettrodotti, che pure dovrebbero essere contenute nell’apposito catasto formalmente istituito, derivano da dati a disposizione di Arpa Piemonte, così come aggiornata grazie alla partecipazione ai procedimenti di Valutazione d’Impatto Ambientale e/o di autorizzazione ambientale per i nuovi elettrodotti, poiché il catasto ufficiale non è ancora ad oggi operativo.

Per quanto riguarda il 2025, l’elemento che ha avuto maggior peso sulle condizioni di esposizione della popolazione è stato lo sviluppo della rete 5G a seguito delle modifiche normative entrate in vigore nel 2024.

In particolare, con la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, è stato modificato il valore di attenzione, fissato dalla normativa in relazione alle esposizioni prolungate della popolazione: tale valore è stato incrementato da 6 V/m a 15 V/m mediamente sulle 24 ore

Inoltre, a marzo 2024 è stato modificato il Codice delle Comunicazioni Elettroniche, al fine di regolamentare gli incrementi di potenza degli impianti per telecomunicazioni resosi possibili a valle dell’innalzamento del valore di attenzione.

Queste modifiche normative hanno agevolato lo sviluppo delle reti di telecomunicazione a larga banda, particolarmente per gli impianti 4G e 5G, per cui sono significativamente aumentati gli impianti e le potenze in gioco, e di conseguenza i livelli di esposizione.

Informazioni e risorse aggiuntive

Arpa Piemonte Campi elettromagnetici https://www.arpa.piemonte.it/sites/default/files/media/2025-01/opuscolo%20CEM.pdf

LEGGE 30 dicembre 2023, n. 214 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 https://www.normattiva.it/eli/id/2023/12/30/23G00220/ORIGINAL

DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2024, n. 48 Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche. https://www.normattiva.it/eli/id/2024/04/13/24G00066/CONSOLIDATED/20250527

Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2004, n. 19 - 13802 Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione https://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2004/44/siste/00000270.htm

Arpa Piemonte Raccolta della normativa sui campi elettromagnetici e le radiofrequenze https://www.arpa.piemonte.it/scheda-informativa/normativa-campi-elettromagnetici-radiofrequenze

  Portale CEM - Campi elettromagnetici in Piemonte https://webgis.arpa.piemonte.it/portale_cem/homePage

Anno
2026
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Siti nucleari in Piemonte

Anno
2026
I siti nucleari in Piemonte

La passata stagione nucleare italiana, terminata con il referendum del 1987, ha lasciato in eredità l’oneroso compito di gestire il decommissioning, ossia il processo di disattivazione, smantellamento e rimozione di tutti gli impianti del ciclo del combustibile nucleare distribuiti sul territorio nazionale.

In generale si tratta di impianti datati, concepiti con tecnologie superate e soprattutto con un’età media spesso superiore alla durata per la quale erano stati progettati. Di conseguenza non stupisce che si manifestino problematiche e anomalie impiantistiche che possono, in alcuni casi, avere importanti ripercussioni sull’ambiente.

I siti nucleari piemontesi sono tre: Bosco Marengo (AL), Saluggia (VC) e Trino (VC).

In particolare, il sito di Saluggia, certamente il più complesso del Piemonte, ha ospitato nel tempo un impianto pilota di ritrattamento del combustibile irraggiato, un impianto pilota di fabbricazione del combustibile nucleare, un reattore di ricerca con annesse celle calde per le prove sul materiale irraggiato, stabilimenti per la produzione di radiofarmaci, nonché un deposito di combustibile nucleare irraggiato, e di rifiuti radioattivi solidi e liquidi.

Impianti nucleari in Piemonte
Sito Impianto Stato
Bosco Marengo (AL) FN (Fabbricazioni Nucleari):impianto di produzione di combustibile per centrali nucleari. SO.G.I.N. Area disattivazione In disattivazione, assenza combustibile, rifiuti parzialmente condizionati
Saluggia (VC) EUREX: impianto pilota di riprocessamento di combustibile nucleare irraggiato. SO.G.I.N. Area disattivazione In disattivazione, assenza combustibile, rifiuti parzialmente condizionati e rifiuti liquidi non condizionati
Deposito Avogadro: deposito di combustibile nucleare irraggiato In attività, presenza combustibile in piscina, rifiuti non condizionati
LivaNova Site Management (ex Sorin Site Management): deposito rifiuti radioattivi* In attività, rifiuti non condizionati
Trino (VC) Centrale elettronucleare di potenza E. Fermi. SO.G.I.N. Area disattivazione In disattivazione, assenza combustibile, rifiuti parzialmente condizionati
Impianti nucleari in Piemonte - Fonte Arpa Piemonte
*LivaNova Site Management non è un impianto nucleare ex Titolo IX del D.Lgs 101/20 ma è comunque oggetto delle attività di monitoraggio e controllo di Arpa Piemonte.
Rifiuti radioattivi e combustibile nucleare irraggiato detenuti

Il Piemonte detiene attualmente oltre il 70% dei rifiuti radioattivi italiani – in termini di attività – e la quasi totalità del combustibile nucleare irraggiato. 

In particolare, la quota maggiore di rifiuti radioattivi è costituito dai rifiuti liquidi ad alta attività, stoccati presso l’impianto EUREX di Saluggia, per i quali è previsto il trattamento di solidificazione nell’impianto CEMEX, attualmente in fase di costruzione. 

Il combustibile nucleare irraggiato ancora presente in Piemonte è interamente stoccato presso il Deposito Avogadro di Saluggia. Nel corso del 2015, infatti, due trasporti verso l’impianto di La Hague in Francia, hanno consentito di svuotare la piscina della centrale E. Fermi di Trino.

Fonte Isin - Aggiornato al 31 dicembre 2024
Fonte Isin – Aggiornato al 31 dicembre 2024
Informazioni e risorse aggiuntive

DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. https://www.normattiva.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/CONSOLIDATED/20240529

Sogin https://www.sogin.it/it

ISIN https://www.isinucleare.it/it

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Icona siti nucleari
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Radiazioni ionizzanti

Sorgenti artificiali di radiazioni ionizzanti

Anno
2026

Tulle le sorgenti di radiazioni ionizzanti sono registrate in un archivio - gestito da ISIN, detto Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti o STRIMS.

Le radiazioni ionizzanti possono essere prodotte da sorgenti radioattive o da apparecchi radiogeni. Nel primo caso, la produzione di radiazioni ionizzanti è continua e quindi la sorgente deve essere custodita correttamente e smaltita tramite ditte autorizzate, quando non è più utilizzabile. 

Nel caso degli apparecchi radiogeni invece, la produzione di radiazioni ionizzanti cessa nel momento in cui cessa l’alimentazione elettrica: da un punto di vista radioprotezionistico quindi, le macchine radiogene sono in generale meno pericolose e non pongono problemi radiologici dopo la loro dismissione.

La attuale normativa stabilisce che chiunque intenda utilizzare un'applicazione che necessita o sfrutta radiazioni ionizzanti, debba darne notifica preventiva di almeno 30 giorni all’ASL, all’ARPA, ai Vigili del Fuoco e all’Ispettorato del Lavoro. 

Se l’attività - si intende la emissione di radiazioni ionizzanti - delle sorgenti detenute è superiore a determinati livelli indicati dalla normativa stessa o se la tensione di lavoro delle macchine radiogene è superiore a 200 kV i detentori devono anche avere un’autorizzazione, detta “nulla osta”.

I nulla osta si dividono in due categorie A o B a seconda dell’attività della sorgente.

Il nulla osta di categoria B viene rilasciato dal Prefetto per utilizzi industriali o di ricerca; per utilizzi sanitari o veterinari, la Regione, con la Legge Regionale 5 del 2010, ha individuato nelle ASL territorialmente competenti, le autorità titolari del procedimento e quindi deputate al rilascio dell'autorizzazione.  

Le sorgenti a più alta attività e le macchine radiogene in grado di generare un significativo irraggiamento neutronico, devono essere autorizzate con nulla osta di categoria A, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con altri ministeri, sentiti l’ISIN (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione) e la Regione. 

La normativa dà rilevanza al principio di giustificazione di una pratica, che non può mai essere implicito, ma deve essere esplicitamente illustrato sia nella notifica della pratica stessa sia nell’istanza di nulla osta.

Numero di detentori di sorgenti radioattive in Piemonte suddivisi per provincia e tipologia di autorizzazioni. Fonte Arpa Piemonte
Informazioni e risorse aggiuntive

Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti STRIMS https://strims.isinucleare.it/

Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione ISIN https://www.isinucleare.it/it

DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. https://www.normattiva.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/CONSOLIDATED/20240528

Legge regionale n. 5 del 18 febbraio 2010  Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2010;5

D.G.R. 19 Gennaio 2018, n. 23-6389 Direttive per le attivita' di controllo ambientale della radioattivita' di origine naturale ed artificiale https://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/06/siste/00000076.htm

 

 

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Radiazioni ionizzanti

Radiazioni ionizzanti, fattore per il territorio

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Ogni essere vivente sulla Terra è continuamente esposto alla radiazione esterna proveniente dai raggi cosmici e dai nuclidi radioattivi naturalmente presenti nella crosta terrestre. Queste radiazioni sono responsabili sia dell’irraggiamento esterno sia dell’irraggiamento interno, nel caso di incorporazione dei radionuclidi - ovvero gli elementi radioattivi.

L’intensità di queste radiazioni varia a seconda del luogo e dell’ambiente in cui gli esseri viventi si trovano. Si stima che oltre l'80 % dell’esposizione della popolazione alle radiazioni ionizzanti derivi da sorgenti naturali, mentre solo il 20 % sia dovuto ad attività umane, principalemente a causa delle sorgenti artificiali utilizzate per scopi medici.

I radionuclidi naturali si classificano: in radionuclidi cosmogenici e radionuclidi primordiali.

La Terra è continuamente colpita da radiazioni provenienti soprattutto dal Sole (67 %) e in misura minore (33 %) dalla galassia.

La radiazione cosmica colpisce gli strati esterni dell’atmosfera terrestre che costituisce uno scudo assai efficace a protezione della vita sulla superficie del Pianeta.

Queste radiazioni hanno energie elevatissime e, interagendo con l’atmosfera, generano una cascata di interazioni nucleari da cui hanno origine molte altre particelle secondarie. Queste rivestono un ruolo fondamentale nella produzione dei radionuclidi cosmogenici, come gli isotopi del Berillio, del Sodio, dell’Idrogeno e del Carbonio (Be-7, Na-22, H-3 e C-14).

I radionuclidi primordiali, invece, si sono formati per reazioni di fusione nucleare, assorbimento di neutroni e decadimenti beta in una stella originaria, che infine è esplosa come una supernova. Gran parte dei radionuclidi primordiali appartiene a tre famiglie radioattive naturali:

  • famiglia del torio che ha per capostipite, cioè per nuclide originario, il Th-232;
  • famiglia dell’uranio, capostipite l’U-238;
  • famiglia dell’attinio, apostipite l’U-235.

In tutte e tre le famiglie è sempre presente un radionuclide allo stato gassoso la cui presenza costituisce, tra l’altro, una delle principali ragioni della diffusione della radioattività ambientale: il radon (Rn-222) per la serie dell’uranio, il toron (Rn-220)  per quella del torio e l’attinon (Rn-219) per quella dell’attinio.

In particolare, in alcune zone, l’esposizione al radon nelle abitazioni, dovuta alla presenza dell’uranio nel suolo e nei materiali da costruzione, oggi può rappresentare uno dei maggiori problemi di radioprotezione.

Le fonti di radioattività artificiale nell’ambiente sono dovute ai test atomici effettuati nella seconda metà del secolo scorso - soprattutto nell’Oceano Pacifico, negli Stati Uniti e in Russia - e agli incidenti nucleari, in particolare quello di Chernobyl del 1986. L'incidente di Fukushima del 2011 ha interessato il territorio italiano in misura estremamente marginale.

In Italia, le centrali nucleari e le altre installazioni connesse al ciclo del combustibile, non sono più in esercizio; sono in corso le attività di disattivazione delle installazioni e di messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi derivanti dal pregresso esercizio, con un impatto sull’ambiente ridotto rispetto al precedente periodo di funzionamento.

Ulteriori fonti di radioattività artificiale nell’ambiente derivano da un’ampia gamma di attività industriali e mediche che impiegano sorgenti di radiazione che possono comportare un rischio per la popolazione e per l’ambiente. In campo industriale, tra le altre, troviamo i rivelatori di fumo, i misuratori di spessore e calibri, nonché i controlli di radiografia industriale. In campo medico rientrano invece gli strumenti di diagnostica e terapia, le attività di ricerca radiobiologica, la marcatura di farmaci, ecc.

Anno
2026
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Rischi industriali, risposte sul territorio

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Industrie a rischio di incidente rilevante

In materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, la normativa prevede due tipologie di attività di controllo, le ispezioni sui Sistema di Gestione della Sicurezza per tutti gli stabilimenti e le istruttorie dei Rapporti di Sicurezza solo per gli stabilimenti di soglia superiore; si tratta di procedimenti molto complessi che vedono coinvolti numerosi Enti (principalmente Arpa Piemonte, Vigili del Fuoco, nonché Regione e INAIL) e si articolano in numerose giornate, che prevedono sia attività di disamina documentale, sia sopralluoghi in campo presso gli stabilimenti per verificare la congruenza tra quanto indicato nei documenti e la configurazione impiantistica e gestionale.

La normativa prevede altresì attività di pianificazione dell’emergenza esterna per tutti gli stabilimenti RIR, per la definizione di procedure di intervento condivise tra i vari enti chiamati a intervenire (es. VVF, Arpa, ASL, Forze dell’ordine) in caso di incidente, a tutela della popolazione e dell’ambiente e attività di pianificazione del territorio.

I controlli integrati delle attività produttive

L’IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) è una strategia, comune a tutta l’Unione Europea, per aumentare le “prestazioni ambientali” dei complessi industriali soggetti ad autorizzazione.

L’AIA (autorizzazione integrata ambientale) in Italia è il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto a determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti stabiliti dalle norme ambientali.

In particolare, l’autorizzazione AIA non considera un impianto solo in termini di rispetto dei limiti alle emissioni, ma entra nella specifica gestione dello stesso sia con l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili o BAT (Best Available Technologies), sia prevedendo una specifica attività di controlli interni ed esterni.

Verifiche impiantistiche

La normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, disciplina in più articoli gli obblighi del datore di lavoro quale garante della sicurezza, salute, incolumità dei propri dipendenti. 

Tra questi obblighi vi è quello di predisporre ambienti di lavoro e attrezzature adeguate ai rischi connessi all’attività dell’Azienda; in particolare vi è obbligo di sottoporre gli impianti e i dispositivi di sicurezza a regolare manutenzione e controllo di funzionamento con verifiche periodiche (annuale, biennale, triennale, quinquennale e decennale) da parte pubblica, secondo la tipologia delle attrezzature e il tipo di verifica (funzionalità o integrità).

Informazioni e risorse aggiuntive

Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 , sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/18

DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. https://www.normattiva.it/eli/id/2015/07/14/15G00121/CONSOLIDATED/20160802

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica https://www.mase.gov.it/pagina/inventario-nazionale-degli-stabilimenti-rischio-di-incidente-rilevante-0

Inventario degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/seveso-query-105/Default.php

Regione Piemonte https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/elettromagnetismo-rischio-industriale-rumore/rischio-industriale

Arpa Piemonte https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/rischi-industriali/rischio-di-incidente-rilevante/rischio-di-incidente-rilevante

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 6 marzo 2017, n. 58 Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonchè i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. https://www.normattiva.it/eli/id/2017/05/11/17G00079/ORIGINAL

Le norme IPPC (Direttiva 1996/61/CE, poi abrogata dalla Direttiva 2008/1/CE) sono state sostituite, a partire dal 7/01/14, dalla Direttiva 2010/75/UE (cosiddetta “Direttiva emissioni industriali”) relativa alle emissioni industriali; l’Italia ha provveduto al recepimento con Decreto Legislativo n. 46 del 04/04/14.

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) https://www.normattiva.it/eli/id/2014/03/27/14G00058/CONSOLIDATED

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