Tulle le sorgenti di radiazioni ionizzanti sono registrate in un archivio - gestito da ISIN, detto Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti o STRIMS.
Le radiazioni ionizzanti possono essere prodotte da sorgenti radioattive o da apparecchi radiogeni. Nel primo caso, la produzione di radiazioni ionizzanti è continua e quindi la sorgente deve essere custodita correttamente e smaltita tramite ditte autorizzate, quando non è più utilizzabile.
Nel caso degli apparecchi radiogeni invece, la produzione di radiazioni ionizzanti cessa nel momento in cui cessa l’alimentazione elettrica: da un punto di vista radioprotezionistico quindi, le macchine radiogene sono in generale meno pericolose e non pongono problemi radiologici dopo la loro dismissione.
La attuale normativa stabilisce che chiunque intenda utilizzare un'applicazione che necessita o sfrutta radiazioni ionizzanti, debba darne notifica preventiva di almeno 30 giorni all’ASL, all’ARPA, ai Vigili del Fuoco e all’Ispettorato del Lavoro.
Se l’attività - si intende la emissione di radiazioni ionizzanti - delle sorgenti detenute è superiore a determinati livelli indicati dalla normativa stessa o se la tensione di lavoro delle macchine radiogene è superiore a 200 kV i detentori devono anche avere un’autorizzazione, detta “nulla osta”.
I nulla osta si dividono in due categorie A o B a seconda dell’attività della sorgente.
Il nulla osta di categoria B viene rilasciato dal Prefetto per utilizzi industriali o di ricerca; per utilizzi sanitari o veterinari, la Regione, con la Legge Regionale 5 del 2010, ha individuato nelle ASL territorialmente competenti, le autorità titolari del procedimento e quindi deputate al rilascio dell'autorizzazione.
Le sorgenti a più alta attività e le macchine radiogene in grado di generare un significativo irraggiamento neutronico, devono essere autorizzate con nulla osta di categoria A, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con altri ministeri, sentiti l’ISIN (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione) e la Regione.
La normativa dà rilevanza al principio di giustificazione di una pratica, che non può mai essere implicito, ma deve essere esplicitamente illustrato sia nella notifica della pratica stessa sia nell’istanza di nulla osta.
Informazioni e risorse aggiuntive
Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti STRIMS https://strims.isinucleare.it/
Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione ISIN https://www.isinucleare.it/it
DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. https://www.normattiva.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/CONSOLIDATED/20240528
Legge regionale n. 5 del 18 febbraio 2010 Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2010;5
D.G.R. 19 Gennaio 2018, n. 23-6389 Direttive per le attivita' di controllo ambientale della radioattivita' di origine naturale ed artificiale https://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/06/siste/00000076.htm