Rumore, risposte

Politiche europee

La Direttiva 2002/49/CE introduce un approccio comune europeo al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi, compreso il fastidio, dell’esposizione al rumore ambientale e fornisce una base per lo sviluppo di misure comunitarie di contenimento del rumore generato dalle principali sorgenti, in particolare traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e industriale.

Ai sensi della Direttiva sono progressivamente attuate le seguenti azioni:

  • la determinazione dell'esposizione al rumore ambientale mediante la mappatura acustica realizzata sulla base di metodi di determinazione comuni;
  • l'informazione del pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti;
  • l'adozione da parte degli Stati membri di piani d'azione, in base ai risultati della mappatura acustica, allo scopo di evitare e ridurre il rumore ambientale laddove necessario nonché di conservare la qualità acustica dell'ambiente quando questa è buona.

Nel 2021 la Commissione europea ha adottato un piano d'azione "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" nell'ambito del Green Deal europeo.

Dato l'impatto negativo del rumore sulla salute umana e l'elevato numero di persone colpite, la riduzione del rumore ambientale è un obiettivo chiave nell'ambito del piano d'azione per l'inquinamento zero. In particolare, l'obiettivo è quello di ridurre entro il 2030 del 30% rispetto al 2017 il numero di persone cronicamente disturbate dal rumore dei trasporti. Per raggiungere questo obiettivo, la Commissione europea ha individuato la necessità di:

  • monitorare i progressi compiuti verso una riduzione del 30% del numero di persone cronicamente disturbate dal rumore entro il 2030;
  • migliorare il quadro normativo in materia di rumore per i pneumatici, i veicoli stradali, le ferrovie e gli aeromobili a livello dell'UE e anche a livello internazionale;
  • esaminare i progressi compiuti nel 2022 e valutare se sia necessario fissare obiettivi di riduzione del rumore a livello dell'UE nella direttiva sul rumore ambientale (END);
  • migliorare l'integrazione dei piani d'azione per il rumore nei piani di mobilità urbana sostenibile, beneficiando di un'estensione del trasporto pubblico pulito e della mobilità attiva.
Politiche nazionali

Gli obiettivi e i principi fissati a livello europeo si affiancano a quelli precedentemente stabiliti dal legislatore nazionale attraverso la Legge 447/95, sintetizzabili nei seguenti punti:

  • regolare e disciplinare direttamente la materia dell’inquinamento acustico;
  • assegnare le competenze e le funzioni per la gestione dell’inquinamento acustico, secondo un processo di decentramento amministrativo;
  • affrontare il problema dell’inquinamento acustico in chiave preventiva;
  • inserire l’inquinamento acustico tra le cause di degrado ambientale;
  • porre in relazione il concetto di inquinamento acustico con il valore della salute;
  • fissare limiti massimi di esposizione nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo per le diverse tipologie di sorgenti sonore;
  • introdurre un meccanismo sanzionatorio;
  • stabilire le procedure per il risanamento acustico.

Le disposizioni nazionali sono state oggetto di un processo di armonizzazione con quelle comunitarie, attraverso l’emanazione del D.lgs. 42/2017.

Politiche regionali

L’attuazione di quanto previsto dalla Legge 447/95 è demandata ad una serie di regolamenti statali e disposizioni a livello regionale.

In Piemonte è stata approvata la Legge Regionale 52/00, corredata da una serie di delibere della Giunta Regionale, con l’obiettivo di:

  • stabilire nel dettaglio le competenze di regione, province/città metropolitana e comuni;
  • fissare i criteri tecnici per la predisposizione dei piani di classificazione acustica dei comuni e le relative procedure di approvazione;
  • definire i criteri tecnici per la predisposizione delle documentazioni previsionali di impatto e clima acustico, necessarie all’atto del rilascio/attestazione dei titoli autorizzativi per attività potenzialmente rumorose e per insediamenti sensibili;
  • stabilire i criteri per il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai limiti da parte dei comuni.