Valutazione d'impatto ambientale (VIA)

Nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sono individuati e analizzati tutti gli impatti che le fasi di realizzazione, esercizio ed eventuale dismissione di un’opera in progetto potrebbero generare sulle componenti ambientali del territorio interferito. La rilevanza degli impatti e la loro mitigabilità non dipendono solo dalla tipologia progettuale ma anche dalla fase di “vita” del progetto considerata (cantiere, esercizio o dismissione) e dalle caratteristiche del territorio in cui si inserisce l’opera.

La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è uno tra i primi strumenti adottati in vista della tutela dell’ambiente e costituisce indubbiamente un tassello fondamentale in vista dello sviluppo sostenibile.

Sul sito web istituzionale è possibile accedere: 

La Valutazione di Impatto Ambientale è una procedura che ha l’obiettivo di individuare, descrivere e valutare, in via preventiva alla realizzazione delle opere, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sull’ambiente e sulla salute umana. Essa ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse e della salvaguardia della biodiversità.

La VIA si basa sul principio dell’azione preventiva, in base al quale la migliore politica consiste nell’evitare o minimizzare gli impatti ambientali delle opere prima della loro realizzazione, anziché ostacolare o tentare di mitigarne successivamente gli effetti.
I concetti base della Valutazione di Impatto Ambientale sono stati introdotti in Europa nel 1985 con l’emanazione da parte della Comunità Europea della Direttiva 337/85/CEE.
La direttiva VIA del 1985 è stata modificata cinque volte, nel 1997, nel 2003, nel 2009, nel 2011 e nel 2014.

La Direttiva 2014/52/EU sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è una applicazione dei principi esposti nell'attuale art. 191 del trattato che istituisce la Comunità europea: “La politica della Comunità in materia ambientale è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».”

La VIA è stata recepita in Italia con la Legge n. 349 dell’8 luglio 1986, che istituiva il Ministero dell’Ambiente e le norme in materia di danno ambientale. Con il D.P.C.M. 27 dicembre 1988 sono state pubblicate le Norme Tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità.

Con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 viene riorganizzata la legislazione italiana in materia ambientale e si cerca di superare tutte le discrepanze con le direttive europee pertinenti. La VIA viene affrontata nella Parte II che si occupa anche della valutazione ambientale strategica (VAS) e dell’autorizzazione ambientale integrata (AIA). Dalla sua data di entrata in vigore (29 aprile 2006) ad oggi il Codice ha subito numerose modifiche ed integrazioni.

A livello regionale il riferimento normativo è la nuova legge regionale n. 13/2023 “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata”.

Le procedure di VIA

La Valutazione di impatto Ambientale è una procedura amministrativa di supporto per l'autorità competente (come Ministero, Regione o altri Enti territoriali), finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera, il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione. La valutazione si basa sia sulle informazioni fornite dal proponente del progetto, sia sulla istruttoria condotta dalle strutture della pubblica amministrazione (anche con il supporto tecnico di Arpa Piemonte), sia sulla partecipazione della cittadinanza e dei gruppi della società civile.
Nella valutazione di impatto ambientale sono valutati e computati impatti ambientali a prescindere che siano diretti o indiretti, a breve o lungo termine, permanenti o temporanei, singoli o cumulativi. Tale valutazione è effettuata considerando i seguenti fattori ambientali, anche in correlazione tra di loro: essere umano, fauna e flora, suolo, acqua, aria, fattori climatici, paesaggio, patrimonio culturale. 

Il d.lgs. 152/2006 (Parte II – Titolo III) descrive le diverse tipologie di procedimenti afferenti alla Valutazione di impatto ambientale.
In particolare, la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA è definita come la procedura che deve essere attivata per “valutare, ove previsto, se progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull’ambiente” e se devono essere sottoposti alla fase di VIA. Quindi rappresenta una fase propedeutica alla VIA vera e propria. La normativa di riferimento stabilisce per quale tipologia di progetti è prevista la verifica di assoggettabilità alla VIA (nota anche come “screening”).
La normativa di riferimento stabilisce anche i casi in cui è obbligatoriamente prevista la procedura di valutazione di impatto ambientale. Rispetto allo screening, la VIA prevede un maggior livello di dettaglio delle informazioni che devono essere prodotte all’autorità competente.
Prima di attivarsi per la presentazione dell’istanza di Verifica o di Valutazione, il proponente deve elaborare lo studio di impatto ambientale (SIA), che rappresenta il documento principale riguardante gli aspetti ambientali e gli impatti del progetto. Il contenuto minimo per il SIA prevede:

  • una descrizione del progetto e delle sue caratteristiche, analizzando la zona in cui sarà localizzato;
  • la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;
  • l’indicazione dei dati necessari all’individuazione e valutazione dei principali impatti sull’ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione sia in fase di esercizio dell’opera;
  • la descrizione delle principali alternative prese in esame, compresa l’opzione zero, illustrando le motivazioni della scelta progettuale per quanto attiene l’impatto ambientale;
  • il piano di monitoraggio degli impatti che saranno prodotti.


Tutte le informazioni devono essere riassunte in una sintesi non tecnica per l’informazione del pubblico meno esperto. 

Nell’ambito delle Valutazioni Ambientali è importante favorire anche l’integrazione degli aspetti del cambiamento climatico, sia per garantire la mitigazione degli effetti dell'attuazione di piani e programmi e della realizzazione di opere, sia per individuare adeguate misure di adattamento. A tale proposito, la Strategia regionale sul Cambiamento climatico prevede una sezione dedicata al tema delle valutazioni ambientali nell’ambito degli “strumenti utili per indirizzare le azioni”.

Informazioni e risorse aggiuntive

Normativa in materia di VIA  https://www.regione.piemonte.it/web/normativa?tema=62