Contestualmente alla VIA possono intervenire altre procedure di valutazione più settoriali, quali ad esempio:
- la Valutazione di Impatto Sanitario (VIS). Si tratta di una procedura finalizzata a tutelare la salute delle popolazioni esposte agli impatti che piani/programmi/opere possono determinare sull’ambiente del territorio interessato. La VIS si colloca quindi a fianco della VIA, in un’ottica prospettica, con l’obiettivo di integrare gli effetti sulla salute nelle attività di valutazione degli impatti ambientali dell’opera sul territorio. È uno strumento a supporto dei processi decisionali e interviene prima che questi siano realizzati. Il d.lgs. 152/2006 prevede di svolgere una VIS per i nuovi impianti che rientrano in una specifica categoria (es. grandi impianti di combustione, raffinerie)
- la Valutazione di Incidenza (VI). Si tratta di un procedimento previsto dal D.P.R. 357/1997 (art. 5), modificato e integrato dal DPR n. 120 del 2003, in ottemperanza alle prescrizioni cogenti di due Direttive comunitarie, la 92/43/CEE “Habitat” e 79/409/CEE “Uccelli” (ora 2009/147/CE), che viene attivato qualora un intervento, un progetto o piano sia suscettibile di determinare, direttamente o indirettamente, incidenza significativa su specie e habitat di un Sito di Importanza Comunitaria (SIC) o di una Zona di Protezione Speciale (ZPS) previsti rispettivamente dalle due Direttive
- L’AIA (autorizzazione integrata ambientale) è il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto industriale (impianto rientrante fra quelli dell’Allegato VIII della parte seconda del d. lgs. 152/2006) a condizione che sia conforme ai requisiti stabiliti dalla norma e integra in un unico atto tutte le autorizzazioni necessarie
E' previsto da:
Risponde a: