Pareri tecnici sulle sorgenti artificiali di radiazioni ionizzanti

La normativa nazionale italiana impone che l’utilizzo di sorgenti di radiazioni ionizzanti debba essere sempre notificato preventivamente, con almeno 30 giorni di anticipo, all’ASL, all’ARPA, ai Vigili del Fuoco e all’Ispettorato del Lavoro. 

Se l’attività delle sorgenti è superiore a determinati livelli indicati dalla normativa stessa o se la tensione di lavoro delle macchine radiogene è superiore a 200 kV la pratica deve anche essere autorizzata con un decreto di “nulla osta” che viene rilasciato per le pratiche industriali o di ricerca dal Prefetto o per le pratiche sanitarie dall’autorità individuata dalla legge regionale (nulla osta di categoria B). Se l’attività detenuta è ancora maggiore, tale decreto autorizzativo viene rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con altri ministeri e sentiti l’ISIN e la Regione (nulla osta di categoria A). 

Per il rilascio del nulla osta di categoria B in ambito sanitario la norma regionale ha istituito un Organismo Tecnico Consultivo, con sede presso l’ASL territorialmente competente, che funge da organo consultivo per il rilascio del nulla osta stesso da parte dell’ASL. 

Nell’Organismo Tecnico Consultivo sono presenti le professionalità che, a vario titolo, concorrono al rilascio del parere (fisici sanitari, tecnici Arpa, fisici medici, Vigili del Fuoco, Ispettori del Lavoro). 

Arpa Piemonte partecipa ai quattro Organismi Tecnici Consultivi istituiti in Piemonte (provincia di Torino, provincia di Cuneo, province di Asti e Alessandria, province di Biella, Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola). 

Alcuni pareri sono riferiti a più tipologie di sorgenti; per questo motivo il numero totale di pareri espressi a volte è inferiore alla somma delle singole tipologie - Fonte Arpa Piemonte

Si osserva come il numero di pareri riferiti ai rivelatori di fumo contenenti sorgenti radioattive sia andato diminuendo nel corso degli anni, visto che vengono sempre più utilizzati rivelatori di fumo che si basano su altre tecnologie. 

Viceversa, l’utilizzo di tubi radiogeni, soprattutto in campo industriale, è aumentato notevolmente negli ultimi anni.

Il forte incremento dei pareri nel 2022 è dovuto al fatto che nell’estate 2022 scadeva il periodo transitorio di due anni entro il quale le ditte in possesso di nulla osta avevano tempo per fare richiesta di adeguamento del nulla osta ai sensi del D.Lgs. 101/2020. 

Ne è conseguito che alla fine di tale periodo tutte le ditte che non avevano ancora adeguato il nulla osta alla nuova normativa hanno fatto richiesta di conversione.

Fonte Arpa Piemonte
Informazioni e risorse aggiuntive

DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. https://www.normattiva.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/CONSOLIDATED/20240528

Legge regionale n. 5 del 12 marzo 2020 Modifiche all'articolo 91 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo). http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2020;5