Sorgenti artificiali di radiazioni ionizzanti

Tulle le sorgenti di radiazioni ionizzanti sono registrate in un archivio detto Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti o STRIMS gestito da ISIN.

Le radiazioni ionizzanti possono essere prodotte da sorgenti radioattive o da apparecchi radiogeni. Nel primo caso la produzione di radiazioni ionizzanti è continua e quindi la sorgente deve essere custodita correttamente e smaltita tramite ditte autorizzate quando non è più utilizzabile. 

Nel caso degli apparecchi radiogeni invece, la produzione di radiazioni ionizzanti cessa nel momento in cui cessa l’alimentazione elettrica: da un punto di vista radioprotezionistico quindi le macchine radiogene sono in generale meno pericolose e non pongono problemi radiologici dopo la loro dismissione.

La attuale normativa stabilisce che chiunque intenda fare un uso o utilizzare applicazione che necessita o sfrutta radiazioni ionizzanti debba darne notifica preventiva di almeno 30 giorni all’ASL, all’ARPA, ai Vigili del Fuoco e all’Ispettorato del Lavoro. 

Se l’attività - si intende la emissione di radiazioni ionizzanti - delle sorgenti detenute è superiore a determinati livelli indicati dalla normativa stessa o se la tensione di lavoro delle macchine radiogene è superiore a 200 kV i detentori devono anche avere un’autorizzazione, detta “nulla osta”.

I nulla osta si dividono in due categorie A o B a seconda dell’attività della sorgente.

Il nulla osta di categoria B viene rilasciato dal Prefetto per utilizzi industriali o di ricerca, mentre per gli utilizzi sanitari o veterinari, in Piemonte, sono le Aziende Sanitarie territorialmente competenti le autorità titolari del procedimento e quindi deputate al rilascio. 

Se l’attività delle sorgenti detenute supera i livelli indicati dalla norma o le caratteristiche della macchina radiogena sono tali da generare un significativo irraggiamento neutronico, il nulla osta viene rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con altri ministeri e sentiti l’ISIN e la Regione (nulla osta di categoria A). 

La normativa adotta il principio di giustificazione dell'so di radiazioni ionizzanti, che non può essere implicito ma deve essere esplicitamente illustrato sia nella notifica della pratica stessa sia nell’istanza di nulla osta.

Il numero di detentori di sorgenti di radiazioni ionizzanti è in continuo aumento vista la loro diffusione sia in campo sanitario sia in campo industriale e di ricerca.

Nel 2023 Arpa Piemonte ha contribuito all’alimentazione dell'attuale database delle sorgenti sul territorio regionale e sta procedendo alla costruzione di un nuovo database. 

Il numero di pratiche modificate nel 2023 è ritornato in linea con quello degli scorsi anni dopo l’aumento del 2022 dovuto al fatto che nell’estate 2022 scadeva il periodo transitorio di due anni entro il quale i detentori di sorgenti avevano tempo per fare richiesta di adeguamento del nulla osta ai sensi del D.Lgs. 101/2020.
Fonte Arpa Piemonte
Sono comprese le macchine radiogene - Fonte Arpa Piemonte
Informazioni e risorse aggiuntive

Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti STRIMS https://strims.isinucleare.it/

Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione ISIN https://www.isinucleare.it/it

DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. https://www.normattiva.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/CONSOLIDATED/20240528

Legge regionale n. 5 del 12 marzo 2020 Modifiche all'articolo 91 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo). http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2020;5