La pianificazione dei parchi

I parchi naturali sono governati da più strumenti di pianificazione/gestione specificamente riferiti al territorio protetto, ciascuno incentrato su specifici aspetti, e più o meno collegato alla pianificazione ordinaria del rispettivo contesto territoriale. Il capo VIII del Titolo II della l.r. 19/2009 è dedicato alla disciplina specifica della pianificazione e prevede i seguenti strumenti:

  • il Piano d'area (art. 26);
  • il Piano naturalistico delle aree naturali protette (art. 27);
  • il Piano pluriennale economico-sociale (art. 25).

Relativamente alle aree protette nazionali, si fa riferimento al piano di cui alla Legge quadro sulle aree protette (Legge 6 dicembre 1991, n. 394).

 

Il Piano d’area dei parchi naturali regionali


Il Piano d'Area dei parchi naturali regionali ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il Piano paesaggistico regionale, di cui all' articolo 135 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); dalla pubblicazione sul BUR entra in vigore e ha efficacia a tempo indeterminato nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla legislazione.

Il Piano d'area è predisposto tenendo conto delle finalità di cui all’art. 7 della l.r. 19/2009 e delle relazioni ecosistemiche, socioeconomiche, paesaggistiche, culturali e turistiche che legano l’area al contesto territoriale.

Il Piano d'area nello specifico contiene:

  • l’analisi del contesto territoriale, con la descrizione della posizione geografica del parco, la sua estensione, i suoi confini e le caratteristiche dei territori circostanti;
  • l’analisi dei caratteri fisici distintivi del parco stesso, come ad esempio i sentieri, i punti di accesso, le aree di sosta, le strutture ricettive, le aree pic-nic, le attrezzature per le attività sportive e ricreative, ecc.; 
  • la mappatura dei Servizi ecosistemici dell’ambito, indicando quelli prioritari per la pianificazione;
  • l’analisi degli usi del suolo, con l’individuazione dello stato attuale all’interno del parco, ma anche nella sua zona di influenza, nonché i cambiamenti intercorsi nel tempo;
  • l’individuazione degli obiettivi per la conservazione dell’ecosistema del parco e per la gestione delle attività umane al suo interno.

 

Criteri di finanziamento dei Piani d'area

Nel 2023 è stata approvata la modifica al Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità (l’art. 64, commi 2bis e 2ter, della L.r. 19/2009) – che prevede di assegnare agli Enti Parco regionali un contributo per la redazione, revisione o adeguamento dei Piani d’area dei Parchi naturali a gestione regionale.

A seguito di tale modifica normativa, la Regione Piemonte ha stabilito i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi. La dotazione finanziaria per il 2024 e il 2025 è pari a 300.000,00 € per ciascuna annualità.

Con DGR n. 2-8390 dell’8 aprile 2024 sono stati approvati i “Criteri di finanziamento dei Piani d'area dei parchi naturali”, pubblicati sul BUR n. 15 del 11/4/2024, con l’obiettivo di incentivare e sostenere la formazione di piani d’area redatti secondo le “Linee guida per la redazione dei Piani d’area dei Parchi naturali”. 

 
 
Informazioni e risorse aggiuntive


Pianificazione Aree Protette sul sito regionale:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/parchi/pianificazione-aree-protette