Nella Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po del 21/09/2023 era stata approvata la deliberazione n. 7/2023 con la quale era stata adottata la Variante al PAI relativa alle modifiche degli art. 1 e 18 delle norme di attuazione, al fine di adeguare le procedure di aggiornamento degli Elaborati del PAI alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 152/2006 art. 68 commi 4bis e 4ter introdotte dalla legge n. 120/2020.
Tale variante è stata approvata con DPCM del 10 marzo 2025, che è stato pubblicato su GURI il 16 aprile 2025.
Le modifiche più rilevanti riguardano il comma 5 dell’art. 1 e i commi 5, 6 e 7 dell’art. 18, di seguito riportati:
Art. 1
5. Allorché il Piano riguardante l’assetto della rete idrografica e dei versanti detta disposizioni di indirizzo o vincolanti per le aree interessate dal primo e dal secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, le previsioni integrano le discipline previste per detti piani, essendo destinate a prevalere nel caso che esse siano fra loro incompatibili. Dall’entrata in vigore degli aggiornamenti delle Fasce fluviali del PAI Po, in adeguamento al nuovo quadro conoscitivo derivante da studi e approfondimenti e da quello rappresentato nelle mappe del PGRA vigente, nelle aree allagabili che ricadono all’interno delle fasce fluviali così aggiornate, cessano di avere efficacia le disposizioni regionali, adottate ai sensi del successivo articolo 58. Alle fasce fluviali aggiornate si applicano le disposizioni del Titoli II delle presenti Norme di Attuazione.
Art. 18
5. Coerentemente alle procedure urbanistiche vigenti in ogni Regione il Comune trasmette alla Regione la proposta di aggiornamento degli Elaborati del PAI corredata dalla relativa verifica di compatibilità di cui al comma 3, nonché la documentazione comprovante le risultanze della fase di partecipazione, ed eventuali atti deliberativi. La Regione procede a trasmettere tutta la suddetta documentazione alla Segreteria tecnico operativa dell’Autorità di bacino distrettuale, la quale procede, di concerto con la stessa Regione, ad una verifica istruttoria circa la completezza e congruenza della documentazione trasmessa rispetto agli Elaborati di Piano, predisposta secondo i contenuti previsti dalla Direttiva di cui al comma 3.
6. Il Segretario Generale, a seguito della procedura di cui al comma precedente e sulla base della documentazione e della verifica istruttoria ivi prevista, sulla scorta del parere favorevole della Conferenza Operativa e dell’intesa espressa dalla Regione ai sensi del comma 4bis dell’art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. approva con proprio Decreto l’aggiornamento dell’Elaborato n. 2 del PAI, ai sensi del medesimo comma 4bis dell’art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
7. L’aggiornamento dell’Elaborato n. 2 del PAI approvato ai sensi del comma precedente produce i suoi effetti a seguito dell’entrata in vigore del Decreto di approvazione del Segretario Generale.