Strutture di ricevimento all'aperto e turismo itinerante

A dicembre 2022 è stato pubblicato il Regolamento Regionale n. 11/R del 29/12/2022 in attuazione dell’articolo 19 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 (disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e del turismo itinerante) riguardante le nuove norme di riferimento per le attività di campeggio, villaggio turistico, aree per il turismo itinerante.

L’entrata in vigore di tale regolamento sarà a far data dal 13.01.2023 e produrrà l’efficacia operativa della suddetta Legge, in armonia con i principi e le finalità espressi dall’art. 1 e che si sintetizzano nel seguito: 

  • riconoscimento del ruolo strategico del turismo all'aperto per lo sviluppo economico, sociale e occupazionale della Regione;
     
  • incremento della crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico regionale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale dei flussi turistici e in relazione all'opportunità di indirizzare le presenze verso le aree meno congestionate e i piccoli borghi rappresentativi del territorio piemontese;
     
  • valorizzazione delle risorse ambientali, i beni culturali, i beni e i valori paesaggistici e le tradizioni locali per uno sviluppo turistico sostenibile, con l'obiettivo di ampliare l'offerta integrata di servizi riguardanti arte, natura, ambiente, paesaggio, cultura ed enogastronomia;
     
  • sostegno al ruolo delle imprese operanti nel settore turistico all'aperto, con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese e migliorarne la qualità dell'organizzazione e dei relativi servizi;
     
  • promozione dei processi di riqualificazione urbanistica, paesaggistica e territoriale dei centri che rivestono una particolare rilevanza sotto il profilo turistico-ricettivo;
     
  • incentivazione del turismo itinerante per vivere la vacanza a stretto contatto con la natura e la cultura dei luoghi visitati, lontano dalle destinazioni di massa e dal turismo stanziale;
     
  • proposta di azioni condivise per agevolare la fruizione dei servizi turistici, con particolare riguardo ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie e sensoriali, in linea con i principi di diritto interno e internazionale in materia di accessibilità, con specifico riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, sottoscritta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n.18;
     
  • disciplina dell'offerta turistica all'aperto in aree e spazi privati in un'ottica di economia condivisa dei servizi offerti.
     

Le principali tematiche regolamentate sono:

  • Gestione dell’attività; 
  • Periodi di apertura e limiti di permanenza 
  • Destinazione urbanistica e criteri di localizzazione 
  • Servizi aggiuntivi 
  • Preparazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande Classificazione 
  • Riserva di denominazione 
  • Segni distintivi 
  • Pubblicità e obblighi informativi 
  • Caratteristiche dei servizi turistici offerti per la denominazione di “posto tappa” 
  • Logo distintivo e comunicazione pubblica per la denominazione aggiuntiva di “posto tappa” 
  • Soluzioni ricettive innovative 

L’articolo 14 del suddetto regolamento, relativo alle norme di carattere transitorio, prevede precisi limiti temporali entro cui le strutture si dovranno adeguare alle nuove disposizioni normative regionali.

In particolare per i requisiti urbanistico-edilizi e paesaggistici di cui all’articolo 4 è stato concesso un anno di tempo dall’entrata in vigore, successivamente prorogata di un altro anno, e pertanto entro il 13.01.2025.