Il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) della Regione Piemonte ha tra i suoi obiettivi (art. 4) quello di assicurare il monitoraggio delle attività estrattive. Tale fine verrà perseguito attraverso un Piano di monitoraggio a supporto del PRAE, costruito su un set di indicatori che consentano di valutare lo stato evolutivo del territorio regionale, ovvero i cambiamenti già in atto, nonché quelli che potrebbero avvenire durante il ciclo di vita del PRAE. Gli indicatori costituenti il set possono essere distinti in due categorie:
- Indicatori di contesto: forniscono una panoramica del territorio regionale relativamente alle specifiche componenti economiche, sociali, territoriali, paesaggistiche ed ambientali. Gli indicatori di contesto, oltre a misurare la performance dello stato evolutivo, favoriscono l’interpretazione dei cambiamenti rilevabili nei comparti estrattivi, in relazione a scenari economici specifici.
- Indicatori di processo: monitorano periodicamente le ricadute generate dai cambiamenti introdotti dal PRAE, che riguardano il sistema economico estrattivo, così come gli impatti, diretti e/o indiretti, che potrebbero influire su persone, attività economiche e ambiente.
Con frequenza annuale, entro il mese di ottobre la Regione emetterà il rapporto di monitoraggio sull'andamento delle coltivazioni al 31 dicembre dell'anno precedente. Il rapporto risulterà dall’esame di tutte le informazioni riportate dalle aziende estrattive in risposta agli indicatori del Piano di monitoraggio. Il rapporto annuale, relativo alle attività condotte fino al 31 dicembre dell’anno precedente, integra quelli già previsti dal Regolamento regionale 11/R del 2/10/2017 e dalla DGR n. 23-6964 del 1/06/2018 e dovrà essere trasmesso da ogni impresa entro il 30 aprile dell’anno successivo.
In accordo con l’attività in corso di realizzazione di un nuovo sistema informativo per le attività estrattive, quando esso entrerà in esercizio, il rapporto sarà trasmesso tramite tale sistema.
L’ufficio regionale di piano ha facoltà di richiedere chiarimenti e integrazioni al rapporto entro trenta giorni dalla trasmissione, e tali chiarimenti e integrazioni devono essere trasmessi entro i successivi trenta giorni.
Qualora un’impresa presentasse una nuova istanza di autorizzazione relativa ad ampliamenti previsti dal piano nei poli o nelle cave fuori polo in data antecedente al 30 aprile, il rapporto di monitoraggio relativo all’attività dell’anno precedente dovrà essere trasmesso contestualmente all’istanza in modo da consentirne la valutazione nell’ambito dell’istruttoria.
Nei 24 mesi successivi all’entrata in vigore del PRAE la Regione, anche consultando tutte le associazioni rappresentative dei portatori di interessi in ambito estrattivo ed avvalendosi delle loro segnalazioni, effettua un monitoraggio degli effetti dell’applicazione delle presenti Norme Tecniche di Attuazione sull’attività complessiva del settore estrattivo, anche con riferimento agli effetti concreti sui singoli procedimenti amministrativi e all’eventuale insorgere di difficoltà applicative o interpretative. Alla luce degli esiti del monitoraggio, la Regione valuterà l’opportunità di procedere a revisioni delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, fermi restando i contenuti finalizzati alla tutela dell’ambiente e del territorio e i contenuti strutturali del PRAE.