La risposta del sistema Piemonte alle modifiche normative in ambito inquinamento elettromagnetico

Il 2023 si è concluso con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 30 dicembre 2023 n. 214 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2022”, che ha previsto l’adeguamento al rialzo dei limiti dei campi elettromagnetici. 

Infatti, l’articolo 10 ha stabilito che, al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della Legge stessa, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità fossero adeguati, secondo il procedimento previsto dalla Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Unione europea.

Tuttavia, il 29 aprile 2024, essendo decorsi i centoventi giorni in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità sono stati stabiliti, in via “provvisoria e cautelativa”, ad un valore pari a 15 V/m, così come prevedeva un'ulteriore disposizione della Legge 214/2023 (l'articolo 10, comma 2).

A marzo 2024 è stato approvato Il Decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, che ha introdotto rilevanti modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 "Codice delle Comunicazioni Elettroniche", che incidono in maniera significativa sul procedimento autorizzativo disciplinato all’articolo 44 per l'installazione e la modifica degli impianti telefonici e sulle modalità di svolgimento delle attività di controllo del rispetto dei limiti dei campi elettromagnetici, previste in capo alle ARPA ai sensi dell’art. 14 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36. 

Tali modifiche sono entrate in vigore il 28 aprile 2024, il giorno prima del previsto aumento a 15 V/m del valore di attenzione sopracitato.

Vista la complessità della situazione determinata dalla pressoché contestuale entrata in vigore delle rilevanti modifiche normative introdotte al Codice delle Comunicazioni Elettroniche e dell’aumento dei limiti emissivi, che vedeva la concreta possibilità di un invio massivo di pratiche che i Suap e Arpa Piemonte avrebbero dovuto istruire in un contesto di evidente incertezza applicativa, la Regione Piemonte, nell’ambito delle proprie funzioni di coordinamento degli Enti locali e degli Sportelli unici per le attività produttive, con nota del 26 aprile 2024 ha ritenuto di fornire alcune valutazioni interpretative in ordine all’applicazione di tali novità procedimentali.

In particolare, ha ribadito la necessità di trasmettere ad Arpa Piemonte la documentazione tecnica necessaria a verificare in via preventiva il rispetto dei limiti previsti dalla legge, anche nei casi in cui il decreto legislativo 48/2024 prevedeva una mera comunicazione da parte degli operatori telefonici.

Arpa Piemonte ha quindi verificato il rispetto sia del limite di esposizione che del valore di attenzione delle oltre 800 richieste di incremento dei limiti pervenute sino al 31 ottobre 2024. 

Di queste, 20 sono state respinte in quanto le configurazioni radioelettriche generavamo il superamento dei limiti previsti dalla Legge 36/2001 o la documentazione risultava carente. 

Inoltre, per circa il 10% delle oltre 800 pratiche evase dall’Agenzia è stata presentata una comunicazione anche in presenza di variazione di parametri radioelettrici o implementazione di nuovi sistemi benché la norma limitasse l'utilizzo di tale semplificazione procedurale al solo caso del puro aumento della potenza. 

Nel solo mese di maggio sono stati rilasciati circa 600 pareri, mentre da maggio a ottobre 2024 è rilasciato lo stesso ammontare di pareri dell'intero 2023.

Le modifiche al Codice delle Comunicazioni Elettroniche introdotte dal d.lgs 48/2024 perseguono i principi di equa ripartizione ed effettività nell’utilizzo dello spazio elettromagnetico e tali principi dovrebbero essere implementati dai gestori di telefonia mobile richiedendo o comunicando potenze trasmissive effettivamente commisurate alle esigenze di servizio.

Pertanto, all’atto della richiesta di autorizzazione o di comunicazione di incremento della potenza, i gestori di telefonia mobile dovrebbero richiedere i fattori di riduzione della potenza, facendo riferimento agli intervalli di tempo specifici per ogni limite stabilito dalla norma (sui sei minuti per il limite di esposizione che sulle e 24 ore per il valore di attenzione) e propri di ogni sistema di telecomunicazione. 

In particolare lo standard tecnico del sistema 2G GSM prevede l’utilizzo di Power Control e Discontinuos Transmission che determinano una riduzione della massima potenza trasmissibile sui sei minuti, mentre il  sistema 5G utilizza antenne attive, capaci di produrre specifici fasci di irraggiamento, e  la comunicazione tra l' emittente e il ricevente avviene in entrambe le direzioni (uplink e downlink) nello stesso momento, e, pertanto,  non può essere fisicamente esercito alla massima potenza sia nell'intervallo di tempo di sei minuti che nelle 24 ore. 

Arpa Piemonte ha quindi analizzato le configurazioni radioelettriche richieste successivamente all’entrata in vigore delle modifiche normative: per i sistemi pre-5G (UMTS e LTE), su un totale di circa 30.000 sorgenti, l’85% risulta essere richiesto/comunicato senza fattori di riduzione sulle 24 ore, situazione che, sebbene possibile sulla base delle caratteristiche fisiche del segnale da standard, è estremamente improbabile, mentre in merito ai sistemi 5G che utilizzano antenne attive su un totale di oltre 3.500 sorgenti, il 30% circa risulta essere richiesto/comunicato senza fattori di riduzione sulle 24 ore, condizione fisicamente irrealizzabile.

L’assenza di comunicazione dei fattori di riduzione sulle 24 ore genera una occupazione fittizia (virtuale) dello spazio elettromagnetico - pratica ovviamente in forte contrasto con il principio di effettività - e la mancata possibilità di controllo delle potenze esercite da parte dell’Agenzia.

Le criticità emerse nell’applicazione del nuovo quadro normativo sono state tutte segnalate, da Arpa Piemonte e da Regione Piemonte, al Ministero per le Imprese e il Made in Italy