Sorgenti artificiali di radiazioni ionizzanti

Tulle le sorgenti di radiazioni ionizzanti sono registrate in un archivio detto Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti o STRIMS gestito da ISIN.

Le radiazioni ionizzanti possono essere prodotte da sorgenti radioattive o da apparecchi radiogeni. Nel primo caso la produzione di radiazioni ionizzanti è continua e quindi la sorgente deve essere custodita correttamente e smaltita tramite ditte autorizzate quando non è più utilizzabile. 

Nel caso degli apparecchi radiogeni invece, la produzione di radiazioni ionizzanti cessa nel momento in cui cessa l’alimentazione elettrica: da un punto di vista radioprotezionistico quindi le macchine radiogene sono in generale meno pericolose e non pongono problemi radiologici dopo la loro dismissione.

La attuale normativa stabilisce che chiunque intenda fare un uso o utilizzare applicazione che necessita o sfrutta radiazioni ionizzanti debba darne notifica preventiva di almeno 30 giorni all’ASL, all’ARPA, ai Vigili del Fuoco e all’Ispettorato del Lavoro. 

Se l’attività - si intende la emissione di radiazioni ionizzanti - delle sorgenti detenute è superiore a determinati livelli indicati dalla normativa stessa o se la tensione di lavoro delle macchine radiogene è superiore a 200 kV i detentori devono anche avere un’autorizzazione, detta “nulla osta”.

I nulla osta si dividono in due categorie A o B a seconda dell’attività della sorgente.

Il nulla osta di cat. B viene rilasciato dal Prefetto per gli utilizzi industriali o di ricerca. 

Attualmente, per gli utilizzi sanitari o veterinari, la Regione, con la Legge Regionale 5 del 2010, ha individuato nelle ASL territorialmente competenti le autorità titolari del procedimento e quindi deputate al rilascio. 

Tuttavia, la suddetta legge è in fase di revisione, per l’adeguamento al D.Lgs. 101/2020 che contiene la clausola che il nulla osta non può essere rilasciato dallo stesso soggetto titolare della pratica. 

Si ipotizza quindi che in futuro possano essere designate altre autorità deputate al rilascio del nulla osta di cat. B in ambito sanitario. 

Se invece l’attività delle sorgenti detenute è ancora più alta o le caratteristiche della macchina radiogena sono tali da generare un significativo irraggiamento neutronico, il nulla osta di cat. A viene rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con altri ministeri e sentiti l’ISIN e la Regione. 

La nuova normativa dà rilevanza al principio di giustificazione di una pratica, che non può più essere implicito, ma deve essere esplicitamente illustrato sia nella notifica della pratica stessa sia nell’istanza di nulla osta.

Fonte Arpa Piemonte
Informazioni e risorse aggiuntive

Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti STRIMS https://strims.isinucleare.it/

Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione ISIN https://www.isinucleare.it/it

DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. https://www.normattiva.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/CONSOLIDATED/20240528

Legge regionale n. 5 del 18 febbraio 2010  Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2010;5

D.G.R. 19 Gennaio 2018, n. 23-6389 Direttive per le attivita' di controllo ambientale della radioattivita' di origine naturale ed artificiale https://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/06/siste/00000076.htm